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Parere

Parere n. 440/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Michela Cravotta e dal signor Lorenzo Pietroni contro il Comune di San Gimignano e nei confronti del Ministero della cultura, della Soprintendenza archeologica delle belle arti e del paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo, della Regione Toscana, e dei signori Ester Bezzini, Rachele Bezzini, Stefania Domizi, Maurizio Mezzetti nel contraddittorio con i signori Franco Pietroni e Paolina Ranieri per l’annullamento: a) dell’ordinanza dirigenziale n. 91 del 6 aprile 2023 del Comune di San Gimignano avente ad oggetto “ordinanza di demolizione della recinzione realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica e in difformità dagli strumenti vigenti – reiterazione di quanto contestato con ordinanza 44/2022, nei confronti dei sig.ri P.L., P.F., R.P., C.M.”, adottata nei confronti dei signori Franco Pietroni, Paolina Ranieri Paolina, Michela Cravotta e Lorenzo Pietroni, notificata alla signora Michela Cravotta in data 15 aprile 2023 a mezzo messo comunale, mai notificata al signor Lorenzo Pietroni; b) dell’atto denominato “Verbale di accertamento all’Ordine di demolizione dei lavori di edilizia abusivi” del 21 luglio 2023 (protocollo n. 0016181/2023) emesso dal Comandante della Polizia municipale del Comune di San Gimignano nei confronti del signor Franco Pietroni, della signora Ranieri Paolina, della signora Michela Cravotta e del signor Lorenzo Pietroni, notificato alla signora Michela Cravotta in data 22 luglio 2023, mai notificato al signor Lorenzo Pietroni; c) per quanto occorrer possa, in quanto oggetto di annullamento da parte dell’atto notificato successivamente in data 21 luglio 2023 (protocollo n. 0016181/2023) ed impugnato con il presente ricorso, dell’atto denominato “Verbale di accertamento all’Ordine di demolizione dei lavori di edilizia abusivi” del 30 giugno 2023 emesso dal Comandante della Polizia municipale del Comune di San Gimignano nei confronti dei signori Franco Pietroni, Paolina Ranieri, Michela Cravotta e Lorenzo Pietroni, notificata alla signora Michela Cravotta in data 6 luglio 2023, mai notificato al signor Lorenzo Pietroni ; d) per quanto occorrer possa, in quanto richiamati dall’ordinanza impugnata il rapporto informativo prot. 20612 del 20 settembre 2021 della Polizia municipale del Comune di San Gimignano; la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio prot. 22459 del 15 ottobre 2021; l’ordinanza dirigenziale del Comune di San Gimignano n. 44 del 26 gennaio 2022; il Verbale di inottemperanza della Polizia municipale del Comune di San Gimignano prot. 8383 del 14 aprile 2022 nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 201, comma 2, L.R. Toscana 65/2014; e) del rapporto informativo della Polizia municipale del Comune di San Gimignano prot. n. 17628 del 12 agosto 2022; f) del rapporto di sopralluogo prot. n. 14345 del 29 giugno 2023 e del successivo verbale di accertamento e rilievi prot. 16174 del 20 luglio 2023; g) della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla nota prot. 20782 del 27 settembre 2022; h) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202300945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza dirigenziale n. 91 del 6 aprile 2023, recante demolizione di una recinzione realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica e in difformità dagli strumenti vigenti, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza comunale di demolizione, dei successivi verbali di accertamento dell’inottemperanza e di una serie di atti presupposti relativi alla realizzazione abusiva di una recinzione, deducendone l’illegittimità con plurimi motivi non specificati nel testo del parere. È stata inoltre prospettata la mancata notificazione degli atti al secondo ricorrente. Il Comune ha sostenuto che, dopo il 23 febbraio 2023, il destinatario risultava irreperibile e che le notificazioni erano state effettuate ai sensi dell’art. 143 c.p.c.; ha inoltre dedotto che la proposizione del ricorso dimostrerebbe la piena conoscenza degli atti. La Sezione deve acquisire la relazione istruttoria ministeriale necessaria per valutare la fattispecie, verificando anche se la demolizione disposta nel 2023 sia stata eseguita e quali siano i contenuti dell’ordinanza n. 22/2022.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, poiché non è pervenuta la relazione ministeriale richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonostante i solleciti della Sezione. Sono stati disposti specifici incombenti istruttori: il Ministero dovrà trasmettere entro 60 giorni una relazione rituale, documentata e approfondita, chiarendo, tra l’altro, se la demolizione sia stata eseguita e illustrando i contenuti dell’ordinanza n. 22/2022. La relazione dovrà essere preventivamente comunicata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni. Il parere è stato trasmesso anche al Comune e ai ricorrenti, affinché possano fornire ulteriori elementi utili, da comunicare per conoscenza al Ministero. Ogni questione processuale e di merito è rimasta impregiudicata; la trattazione è stata rinviata a un’adunanza del terzo trimestre del 2026.

Osservazioni

Relazione istruttoria ministeriale

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione rituale, documentata e approfondita, necessaria per la definizione del ricorso.

Esecuzione della demolizione e ordinanza n. 22/2022

La relazione dovrà chiarire se la demolizione disposta dal Comune nel 2023 sia stata eseguita e dovrà illustrare i contenuti dell’ordinanza n. 22/2022.

Partecipazione dei ricorrenti all’istruttoria

La relazione ministeriale dovrà essere preventivamente partecipata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per formulare eventuali controdeduzioni.

Ulteriori elementi istruttori

Il parere deve essere trasmesso anche al Comune di San Gimignano e ai ricorrenti, affinché possano rappresentare ulteriori elementi utili alla decisione, da inviare per conoscenza anche al Ministero.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 143 c.p.c.

    notificati ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

    Il Comune richiama la norma per sostenere la regolarità delle notificazioni effettuate al ricorrente ritenuto irreperibile.

  • art. 201, comma 2, L.R. Toscana 65/2014

    provvedimento di estremi sconosciuti di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 201, comma 2, L.R. Toscana 65/2014

    La disposizione è menzionata tra gli atti presupposti impugnati, senza che il parere ne esamini il contenuto o l’applicazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la relazione istruttoria dell’amministrazione riferente non è stata acquisita, il Consiglio di Stato può disporre incombenti istruttori e rinviare la trattazione, lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito.
  • Gli incombenti istruttori devono essere finalizzati all’acquisizione di una relazione documentata e approfondita sui fatti rilevanti per la decisione, compresa la sopravvenuta esecuzione del provvedimento impugnato.
  • Quando la relazione istruttoria contiene elementi suscettibili di incidere sulla posizione del ricorrente, essa deve essere preventivamente partecipata all’interessato, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni.

Impugnazione di un’ordinanza di demolizione edilizia e paesaggistica

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, corredato da istanza cautelare, proposto da due privati contro il Comune di San Gimignano. L’impugnazione concerne un’ordinanza dirigenziale di demolizione di una recinzione realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica e in difformità dagli strumenti vigenti, nonché i verbali di accertamento e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali.

Premesse e atti impugnati

I ricorrenti hanno impugnato, in particolare, l’ordinanza dirigenziale n. 91 del 6 aprile 2023, i verbali di accertamento del 30 giugno e del 21 luglio 2023 e numerosi atti amministrativi anteriori, tra cui rapporti informativi della Polizia municipale, comunicazioni di avvio del procedimento, una precedente ordinanza comunale e un verbale di inottemperanza.

Tra i profili rappresentati figura la mancata notificazione degli atti a uno dei due ricorrenti. Il Comune ha replicato che il destinatario sarebbe risultato irreperibile dal 23 febbraio 2023 e che gli atti successivi sarebbero stati notificati secondo l’art. 143 c.p.c. Ha inoltre sostenuto che la proposizione del ricorso dimostrerebbe la piena conoscenza degli atti.

Necessità di integrazione istruttoria

La Sezione aveva già sollecitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trasmettere la relazione istruttoria necessaria per la definizione dell’affare. Poiché tale relazione non è pervenuta, il Collegio ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione.

La relazione dovrà essere rituale, documentata e approfondita e dovrà chiarire, tra l’altro:

  • se la demolizione disposta dal Comune nel 2023 sia stata effettivamente eseguita;
  • quali siano i contenuti dell’ordinanza n. 22/2022;
  • ogni ulteriore elemento utile alla valutazione delle censure proposte.

Partecipazione dei ricorrenti

Prima della trasmissione definitiva, la relazione dovrà essere comunicata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per formulare eventuali controdeduzioni. Anche il Comune e i ricorrenti dovranno ricevere il parere, così da poter rappresentare ulteriori elementi utili alla decisione; tali elementi dovranno essere trasmessi per conoscenza anche al Ministero.

Esito del parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né ha definito le questioni relative alla notificazione, alla legittimità dell’ordinanza di demolizione o all’efficacia degli atti successivi. Ogni questione di rito e di merito è rimasta impregiudicata.

La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione e ha rinviato la trattazione del ricorso a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaIstruttoria processualeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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