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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15145/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile per aspecificità l'appello proposto da Paolo Corvese avverso la sentenza del Tribunale di Cassino (opposizione all'esecuzione per rilascio immobile). Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, applicando il principio della soccombenza virtuale, aveva condannato il procedente al pagamento delle spese, ritenendo il titolo divorzile titolo esecutivo ma non opponibile agli eredi per effetto del decesso della moglie e/o per l'esistenza di autonomo titolo di possesso da parte dei figli. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che l'appello del Corvese non avesse specificità perché non aveva censurato una presunta autonoma ratio decidendi (secondo la Corte, il Tribunale avrebbe ritenuto il titolo privo di contenuto condannatorio). Il ricorrente censurava la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e l'omesso esame dei motivi d'appello, sostenendo che la Corte d'appello aveva attribuito al Tribunale una motivazione in realtà non presente nella sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere aspecifico l'appello, avendo attribuito al Tribunale una ratio decidendi che non risultava nella motivazione di primo grado. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e il fascicolo rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame dell'appello di Paolo Corvese; il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre disposto che la corte di rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Norma sull'indicazione dei punti specifici dell'appello. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia applicato erroneamente tale norma, avendo valutato come aspecifico un appello che, invece, contestava la lettura e la ratio della sentenza di primo grado; la Corte suprema ha ritenuto sufficiente la sommaria esposizione degli elementi essenziali fornita dal ricorrente.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Motivo di cassazione per falsa applicazione della norma. La Corte ha fondato l'accoglimento del ricorso su questo motivo, ritenendo che il giudice d'appello avesse errato nell'interpretare il contenuto motivazionale della sentenza di primo grado.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    Motivo di cassazione per omesso esame di un motivo. È stato dedotto dal ricorrente ma la Corte ha dichiarato il secondo motivo assorbito dopo l'accoglimento del primo.

  • art. 477 c.p.c.

    Norma inerente all'opponibilità dei provvedimenti (in materia di separazione/divorzio) ai successori. Il Tribunale aveva richiamato profili successori per escludere l'opponibilità del titolo divorzile agli eredi; la questione richiede valutazione concreta e non poteva essere decisa sulla base di una errata attribuzione di ratio da parte della Corte d'appello.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle norme processuali relative all'esecuzione e all'impugnazione; la Cassazione ha valutato la correttezza dell'iter applicativo delle norme processuali nel merito delle censure proposte.

  • art. 479 c.p.c.

    Norma richiamata nel libello difensivo; inserita nel contesto delle censure riguardanti l'esecutorietà dei provvedimenti e la loro efficacia nei confronti di terzi, da valutare concretamente dal giudice del rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama i principi generali del procedimento; evocata nelle censure relative all'omesso esame e alla completezza della motivazione; la Suprema Corte ha riaffermato il dovere del giudice di motivare correttamente e di non attribuire al primo giudice una ratio non emersa.

  • art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c.

    Previsione relativa ai requisiti di sommarietà e sufficienza del ricorso in cassazione. La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse assolto a tali requisiti, avendo indicato e prodotto stralci della motivazione di primo grado utili a rilevare l'errore contestato.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Richiamata dalla difesa del P.G. come possibile inquadramento del vizio quale errore revocatorio; la Corte ha escluso tale qualificazione, ritenendo che si trattasse di una valutazione del contenuto motivazionale imputabile al giudice d'appello e non di un mero errore di percezione.

  • Principio della soccombenza virtuale

    Principio applicato dal Tribunale di Cassino per l'assegnazione delle spese: quando la materia del contendere cessa per sopravvenute condizioni che rendono vano il procedimento, il giudice può comunque liquidare spese in favore delle parti che hanno ottenuto un risultato utile. La Corte d'appello non aveva messo in discussione l'applicazione del principio in sé, ma la corretta interpretazione delle ragioni del Tribunale.

Massime di principio

  • Un appello deve indicare con sufficiente specificità i punti di doglianza rispetto alla sentenza impugnata; tuttavia la sommaria esposizione, se comprensiva dei passaggi essenziali e corredata dagli atti di causa, può essere ritenuta sufficiente in cassazione (art. 366 c.p.c.).
  • La Corte d'appello non può attribuire al giudice di primo grado una ratio decidendi non riscontrabile nella motivazione: se ciò avviene, la sentenza d'appello può essere cassata per falsa applicazione di norme o mancato esame dei motivi.
  • Quando la decisione di merito valuta l'opponibilità di un titolo esecutivo ai successori per cause quali il decesso del titolare delle statuizioni accessorie, il tribunale deve motivare concretamente l'incidenza della situazione successoria sulla efficacia del titolo (art. 477 c.p.c.).
  • In caso di contestazione dell'omesso esame o della valutazione distorta di motivazioni di primo grado, la Corte di legittimità può accedere direttamente agli atti e chiedere un nuovo esame in diversa composizione della corte d'appello.
  • Pratica consigliata: in appello e in cassazione indicare espressamente le parti della motivazione di primo grado che si censurano e depositare gli estratti rilevanti della sentenza impugnata per evitare obiezioni di aspecificità.

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