Cassazione Penale, Sentenza n. 18541/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di archiviazione del 26/12/2025 emessa dal GIP nel procedimento a carico di Iaia (Vincenzo), indagato per il delitto di truffa, contestando la mancata e illogica motivazione circa l'insussistenza degli artifici e raggiri. A suo dire, tali artifici sarebbero integrati dall'emissione da parte dell'indagato di assegni post datati poi rimasti insoluti e protestati, circostanza che a suo parere giustificherebbe l'azione penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza di archiviazione fosse stata emessa nel contraddittorio (udienza camerale del 15/10/2025) e che, secondo l'assetto normativo (art. 410-bis e relative modifiche), l'opposizione della persona offesa è rimessa al reclamo davanti al Tribunale monocratico nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5. Non essendo stata dimostrata l'abnormità strutturale o funzionale del provvedimento del GIP, né un vizio procedurale evidente, la Corte ha ritenuto che il GIP abbia esercitato il potere previsto dalla legge senza discostarsi dagli schemi procedurali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 410-bis cod. proc. pen.
L'art. 410-bis, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 103/2017, limita le impugnazioni proponibili dalla persona offesa: l'opposizione alla richiesta di archiviazione è soggetta a reclamo al Tribunale monocratico nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5.
art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
Individua le ipotesi di nullità rilevanti ai fini del reclamo avverso l'archiviazione proposto dalla persona offesa; la Corte segnala che solo tali nullità consentono il reclamo.
Legge 103/2017
Ha modificato la disciplina dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, riducendone le possibilità di impugnazione e rinviando a specifiche condizioni di nullità.
art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma citata in rapporto all'inammissibilità delle impugnazioni per Cassazione quando il provvedimento non presenti abnormità strutturali o funzionali; la Corte la utilizza per fondare la declaratoria di inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria 'de plano' di inammissibilità dei ricorsi alla Cassazione in presenza dei presupposti normativi; la Corte ne fa applicazione per rigettare il ricorso senza ulteriore istruttoria.
Massime di principio
- Se l'ordinanza di archiviazione è stata emessa dopo udienza camerale in contraddittorio con la persona offesa, l'opposizione della persona offesa è limitata: il reclamo al Tribunale monocratico è ammissibile principalmente per motivi di nullità specificati dalla legge (art.127, comma 5).
- La Corte di Cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi contro ordinanze di archiviazione che non appaiono "abnormi" né sotto il profilo strutturale né funzionale; per contestare il merito della valutazione del GIP occorre, di norma, agire nei rimedi previsti a livello di merito (reclamo al Tribunale) o dimostrare vizi di nullità procedurali.
- La semplice produzione di assegni post datati poi insoluti e protestati non garantisce automaticamente la qualificazione del fatto come truffa: è necessario collegare tali fatti agli elementi tipici dell'articolazione del reato (artifici e raggiri, dolo specifico) e mostrare che il GIP abbia errato nella valutazione probatoria o nella motivazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione contro un'archiviazione senza aver esperito o fondato il reclamo nei limiti previsti dalla legge rischia la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende).
- Per impugnare efficacemente un'archiviazione è importante focalizzarsi su vizi formali e di nullità previsti dalla normativa (art.127) o, se si contestano profili probatori e di merito, utilizzare il reclamo al Tribunale monocratico ove ammissibile.
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