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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1038/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato responsabile della detenzione per la vendita di CD e DVD privi del contrassegno SIAE. Primo motivo: censura della condanna alla rifusione delle spese del grado di appello in favore della parte civile, lamentando che la SIAE non aveva svolto alcuna attività difensiva in appello. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla qualificazione e alla prova del contenuto dei supporti sequestrati (si eccepiva che non era stato verificato il contenuto materiale dei supporti, potendo essere "vuoti" o contenere opere non tutelate dalla SIAE), nonché discussione sulla corretta qualificazione giuridica del fatto rispetto agli artt. 171-ter I.633/1941 e 648 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla rifusione delle spese in favore della parte civile, ritenendola ingiustificata perché la parte civile non aveva preso parte al giudizio di appello. Ha invece dichiarato inammissibile (o manifestamente infondato) il secondo motivo attinente alla responsabilità penale e alla motivazione sulla prova del contenuto dei supporti, ritenendo che la motivazione della Corte territoriale non sia manifestamente illogica e che la censura difensiva prospetti soltanto una ricostruzione alternativa non inconfutabile. Non è stata disposta alcuna modifica della condanna penale sostanziale; dunque la statuizione penale resta confermata, mentre viene cancellata la condanna alle spese in favore della parte civile per il grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di ricettazione/relative qualificazioni applicate al caso di detenzione per la vendita dei supporti; la Corte territoriale ha operato una specifica qualificazione ai paragrafi richiamati (compreso il comma 2).

  • art. 171-ter I. 633/1941

    Norma sul diritto d'autore applicata alla detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno SIAE; la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi in relazione ai supporti sequestrati, sulla base delle circostanze del sequestro e della corrispondenza tra copertine e contenuti.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Criterio di impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione: la Corte ricorda che può essere censurata solo la motivazione manifestamente illogica, non una mera alternativa interpretativa; la doglianza deve dimostrare un'incoerenza evidente 'ictu oculi'.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nella sentenza di primo grado con riferimento all'unificazione del concorso materiale tra reati per la determinazione della pena.

Massime di principio

  • Se la parte civile non partecipa al grado d'appello (nessuna memoria, nessuna attività difensiva), non è giustificata la condanna dell'imputato a rifondere le spese processuali in suo favore per quel grado.
  • In Cassazione il vizio di motivazione deve essere manifesto e percepibile 'ictu oculi'; una ricostruzione alternativa dei fatti non basta a ottenere l'annullamento se non è inconfutabilmente dimostrabile che la motivazione è illogica.
  • La valutazione sulla corrispondenza tra le copertine dei supporti e il loro contenuto può, in presenza di circostanze probatorie (es. esposizione in mercato con etichette che identificano le opere), costituire elemento sufficiente per ritenere integrato il reato di detenzione per la vendita di supporti privi di contrassegno SIAE, salvo prova contraria.
  • La mera richiesta di mutamento di qualificazione giuridica del fatto, se non incide sul dispositivo o non è sorretta da elementi probatori concreti, è generalmente inammissibile in Cassazione.
  • L'accoglimento parziale di questioni attinenti alle statuizioni civili non comporta automaticamente rilievo sulle statuizioni penali definitive; l'autonomia dei rapporti processuali civile/penale deve essere rispettata.

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