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Ordinanza

Ordinanza n. 7424/2026 - Roma, Sezione 3Q

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 2329/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT.SSA PUCCI, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 15203/2021, PUBBLICATA IN DATA 07/03/2023, NOTIFICATA IN DATA 16/08/2023, PASSATA IN GIUDICATO. NONCHÉ CON RICHIESTA DI: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202506006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 2329/2023, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2329/2023 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 7 marzo 2023, notificata il 16 agosto 2023 e passata in giudicato. Ha chiesto anche la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., di una somma dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con efficacia di titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, ma non ha depositato memorie né fornito elementi pertinenti sull’esecuzione della sentenza. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero una relazione dettagliata sui fatti di causa e la documentazione utile.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di ottemperanza né la richiesta di astreinte. Ha disposto un incombente istruttorio, assegnando al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la documentazione e una dettagliata relazione sui fatti di causa. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 settembre 2026 per il prosieguo. La pronuncia non contiene una decisione definitiva sulla fondatezza delle pretese della ricorrente né una statuizione sulle somme dovute.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha richiamato la disposizione quale fondamento della richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; il TAR non ha ancora deciso tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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