Ordinanza n. 237/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- alla ricorrente, con cui il Comune di -OMISSIS- - Servizio Sociale ed Immigrazione disponeva la cessazione dell’assistenza abitativa temporanea espletata mediante accoglienza presso la struttura socio-assistenziale “La Ginestra” in favore della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- e del proprio nucleo familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione dell'assistenza abitativa temporanea mediante accoglienza presso una struttura socio-assistenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comune ha disposto la cessazione dell'assistenza abitativa temporanea di emergenza in favore suo e del proprio nucleo familiare. Dal testo emerge che la misura assistenziale è stata ritenuta transitoria e finalizzata ad accompagnare i beneficiari verso una progressiva autonomia, anche mediante formazione professionale e ricerca di lavoro. Il Comune ha verificato la persistenza dei presupposti per la prosecuzione del beneficio e ha rilevato un incremento del reddito familiare nonché la presenza di almeno tre persone dotate di capacità lavorativa. La ricorrente ha contestato il provvedimento, ma il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto dei presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., ritenendo, a seguito di un primo sommario esame, che il ricorso non presentasse adeguati profili di fondatezza. Il Collegio ha valorizzato la natura transitoria della misura assistenziale e la sua finalità di favorire l'autonomia dei beneficiari. Ha inoltre ritenuto oggettivamente giustificata la cessazione del beneficio dall'incremento del reddito familiare e dalla presenza di almeno tre persone capaci di lavorare. Il provvedimento comunale è stato giudicato espressione di discrezionalità amministrativa, sorretto da istruttoria approfondita, comprensiva dell'esame delle osservazioni e dei documenti della ricorrente, e da motivazione ampia e articolata, non manifestamente erronea né illogica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata negata per l'assenza di adeguati presupposti, in particolare per il difetto di sufficienti profili di fondatezza del ricorso sulla base dell'esame sommario proprio della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute e all'oscuramento dei dati nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Una misura di assistenza abitativa qualificata come temporanea e di emergenza può essere cessata quando, all'esito di una verifica sulla persistenza dei presupposti, emergano elementi oggettivi indicativi del superamento della situazione di bisogno, quali l'incremento del reddito familiare e la presenza nel nucleo di più persone dotate di capacità lavorativa.
- Nella valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento discrezionale di cessazione di una misura assistenziale, assumono rilievo la completezza dell'istruttoria, l'esame delle osservazioni e dei documenti dell'interessato e l'ampiezza della motivazione; in assenza di manifesta erroneità o illogicità, non sussistono adeguati profili di fondatezza per la sospensione.
- La natura transitoria di una misura assistenziale e la sua finalità di accompagnamento verso l'autonomia costituiscono elementi rilevanti per valutare la persistenza dei presupposti del beneficio e la legittimità della sua cessazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →