Sentenza del 03/10/2018 n. 24012 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, contestando riprese a tassazione ai fini IRPEG, IRAP e IVA per svalutazione indeducibile di una partecipazione, svalutazioni e perdite su crediti ritenute indeducibili e ricavi non contabilizzati. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, l'insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento, la violazione delle norme sulla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti e vizi della motivazione della sentenza della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili: l'appello dell'Ufficio era sufficientemente specifico e le censure relative alla motivazione dell'avviso non rispettavano il principio di autosufficienza, poiché la società non aveva trascritto integralmente l'avviso. Anche i motivi sulle svalutazioni e perdite su crediti sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati: la contribuente non aveva fornito prova completa degli elementi richiesti per la deducibilità, non essendo sufficiente il solo dispositivo di una sentenza, né un parere legale informale. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 12.500, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina i poteri e i criteri dell'accertamento dei redditi d'impresa; la questione della sua applicabilità alla società non è stata esaminata nel merito per carenza di autosufficienza del ricorso.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
Prevede, per il reddito complessivo dei soggetti allora assoggettati a IRPEG, l'applicazione delle disposizioni relative al reddito d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Riguarda la motivazione degli avvisi di accertamento; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché la contribuente non ha trascritto il contenuto dell'avviso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Richiede la specificità dei motivi di appello tributario. È sufficiente anche riproporre ragioni già formulate in primo grado, purché l'appello critichi in modo adeguato e specifico la sentenza impugnata.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, vecchia formulazione
Consentiva la deduzione delle perdite su crediti quando risultassero elementi certi e precisi, salvo i casi di automatismo collegati a procedure concorsuali. La prova deve riguardare concretamente l'inesigibilità o la perdita del credito.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 61 e 66
Sono stati richiamati dall'Ufficio per negare la deducibilità della svalutazione della partecipazione e delle perdite su crediti, in assenza dei presupposti fiscali e probatori richiesti.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101
La Corte richiama l'evoluzione della disciplina, confermando il principio secondo cui, fuori dai casi di procedure concorsuali, la deduzione della perdita richiede la dimostrazione di elementi certi e precisi.
Codice di procedura civile, art. 366
Impone il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: chi contesta la motivazione di un atto o di una sentenza deve riportare nel ricorso gli elementi testuali necessari per consentire alla Corte di verificare direttamente la censura.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui violazione di legge e vizi della motivazione; tali motivi devono comunque essere formulati rispettando il principio di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
La Corte precisa che l'obbligo del quesito di diritto non era applicabile al ricorso, poiché la sentenza impugnata era stata depositata nel 2011, dopo l'abrogazione della norma.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta la motivazione di un avviso di accertamento deve trascrivere o riprodurre in modo completo le parti rilevanti dell'atto; il semplice riassunto delle doglianze non è sufficiente.
- L'appello tributario è ammissibile anche se ripropone argomentazioni già svolte in primo grado, purché individui chiaramente le statuizioni contestate e spieghi perché la decisione impugnata sarebbe errata.
- La deduzione fiscale delle perdite su crediti richiede, fuori dalle procedure concorsuali o dagli specifici casi di automatismo, la prova di elementi certi e precisi che dimostrino l'inesigibilità o l'effettività della perdita.
- Il solo dispositivo di una sentenza, senza il testo integrale e senza la dimostrazione dei presupposti del credito e della sua perdita, può non essere sufficiente a provare la deducibilità fiscale.
- Un parere legale informale, anche se proveniente da un professionista, non costituisce necessariamente prova certa e puntuale della perdita fiscalmente deducibile.
- Le valutazioni della commissione tributaria sulla completezza e attendibilità delle prove sono questioni di fatto e, se logicamente motivate, non possono essere riesaminate liberamente dalla Corte di cassazione.
- La cessione pro soluto di crediti a un valore inferiore a quello contabile può costituire un elemento rilevante, ma il contribuente deve documentare adeguatamente la reale inesigibilità e le ragioni economiche della perdita.
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