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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-545/23

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 novembre 2024. — G.M.P. Group Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante cerchioni per ruote di veicoli – Disegno o modello anteriore – Cause di nullità – Carattere individuale – Impressione generale – Margine di libertà dell’autore – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002. — Causa T-545/23

Giurisprudenza europea62023TJ0545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di G.M.P. Group contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il disegno o modello registrato relativo a cerchioni per ruote di veicoli. Ha ritenuto che il modello contestato non producesse un’impressione generale diversa rispetto al disegno o modello anteriore di Audi, soprattutto alla luce dell’ampia libertà creativa nel settore e della scarsa percepibilità delle differenze. Il Tribunale ha anche dichiarato irricevibili vari documenti prodotti per la prima volta in sede giudiziale. La ricorrente è stata condannata alle spese sostenute da Audi AG.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato per difetto di carattere individuale: confronto tra cerchioni per ruote di veicoli e rilevanza del margine di libertà dell’autore

La questione giuridica

Se il disegno o modello comunitario registrato raffigurante cerchioni per ruote di veicoli possedesse carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, tenendo conto del margine di libertà dell’autore, dell’eventuale affollamento dello stato dell’arte e delle differenze tra il modello contestato e il disegno o modello anteriore invocato; inoltre, se fossero ricevibili documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che un disegno o modello comunitario registrato è nullo per difetto di carattere individuale quando, tenuto conto dell’ampio margine di libertà dell’autore nel settore dei cerchioni per veicoli, le differenze rispetto al disegno o modello anteriore sono solo minime o poco percepibili e non determinano nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa. L’affollamento dello stato dell’arte non costituisce, di per sé, un limite alla libertà dell’autore; per essere rilevante deve comunque essere dimostrato con elementi ammissibili. I documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e non già nel procedimento amministrativo sono irricevibili se non servono a corroborare fatti notori.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 61 del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Nullità di un disegno o modello comunitario per cerchioni per ruote di veicoli

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di disegni e modelli comunitari registrati. Oggetto del giudizio è la dichiarazione di nullità di un disegno o modello raffigurante cerchioni per ruote di veicoli, contestato da Audi AG in quanto privo di carattere individuale rispetto a un modello anteriore.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente G.M.P. Group Srl aveva depositato il 27 agosto 2020 la domanda di registrazione del disegno o modello, pubblicata il 28 settembre 2020. Audi AG aveva poi chiesto la dichiarazione di nullità, invocando l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli da 4 a 6 del medesimo regolamento, sostenendo che il disegno non fosse nuovo e non avesse carattere individuale rispetto a un disegno o modello comunitario anteriore registrato nel 2019.

La divisione di annullamento aveva accolto la domanda, ritenendo superfluo esaminare l’ulteriore profilo della mancanza di novità e concludendo che il modello contestato fosse privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6. La commissione di ricorso dell’EUIPO aveva poi confermato tale impostazione, valorizzando l’ampio margine di libertà dell’autore e la sostanziale identità dell’impressione generale suscitata nei due modelli.

Conclusioni delle parti

La ricorrente chiedeva l’annullamento e la riforma della decisione impugnata, la dichiarazione di validità del disegno o modello contestato e la trascrizione della sentenza presso l’EUIPO. L’EUIPO e Audi AG chiedevano il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Questioni preliminari: competenza e ricevibilità

Il Tribunale ha precisato che, nel quadro del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può pronunciarsi con sentenze dichiarative né impartire ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione. Per questo motivo, la domanda volta a ottenere la dichiarazione di validità del modello e la sua “trascrizione” presso l’EUIPO è stata respinta per incompetenza.

Quanto ai documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, il Collegio ha ricordato che il sindacato sulle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO non consente, in linea di principio, di riesaminare i fatti sulla base di prove nuove. Tali documenti possono essere ammessi solo per corroborare o contestare fatti notori; nel caso di specie, i documenti relativi a ricerche di anteriorità e cataloghi di produttori sono stati dichiarati irricevibili, anche perché non presentati nel procedimento amministrativo e non idonei a dimostrare un affollamento dello stato dell’arte quale fatto notorio.

Normativa rilevante e criterio di valutazione del carattere individuale

Il Tribunale ha richiamato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che consente di dichiarare nullo un disegno o modello comunitario se non soddisfa i requisiti degli articoli da 4 a 9, e in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, secondo cui un disegno o modello è protetto solo se è nuovo e possiede carattere individuale.

Ai sensi dell’articolo 6, il carattere individuale va valutato in base all’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato rispetto a qualsiasi disegno o modello divulgato anteriormente, tenendo conto del margine di libertà dell’autore. Il Tribunale ha ricordato la struttura in quattro fasi dell’analisi: individuazione del settore di riferimento, definizione dell’utilizzatore informato, valutazione del margine di libertà dell’autore e confronto complessivo delle impressioni generali.

Margine di libertà dell’autore e utilizzatore informato

Il settore rilevante è stato individuato nei cerchioni in lega leggera per veicoli. La commissione di ricorso aveva già ritenuto, senza che ciò fosse efficacemente contestato, che il margine di libertà dell’autore fosse molto ampio: l’unico vincolo realmente significativo era la forma circolare e il diametro del cerchione, mentre la configurazione frontale, il collegamento al mozzo e il numero e la forma dei raggi lasciavano ampio spazio alla creatività.

L’utilizzatore informato è stato descritto come un soggetto non tecnico, ma con una conoscenza del mercato superiore a quella del consumatore medio, dotato di un livello di attenzione relativamente elevato e consapevole dei modelli disponibili tramite esperienza d’uso, riviste specializzate, negozi di settore e Internet.

Affollamento dello stato dell’arte

La ricorrente sosteneva che il settore fosse “affollato” e che ciò dovesse incidere sulla valutazione del carattere individuale. Il Tribunale ha ribadito che l’affollamento dello stato dell’arte può rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze tra i modelli, ma deve essere valutato con riferimento alla data di deposito del disegno contestato e deve essere dimostrato con elementi ammissibili.

Nel caso concreto, gli elementi nuovi prodotti in giudizio sono stati dichiarati irricevibili; inoltre, le conclusioni della commissione di ricorso secondo cui il presunto affollamento non era stato provato non erano state adeguatamente confutate. Ne è derivato il rigetto della prima parte del motivo unico di ricorso.

Confronto tra i disegni o modelli in conflitto

Sul piano comparativo, la commissione di ricorso aveva individuato come elementi comuni la presenza di cinque coppie di raggi di forma molto simile, con un raggio inferiore più spesso e uno superiore più sottile, disposti attorno al mozzo centrale in modo regolare. Aveva poi identificato quattro differenze: fori nei raggi sottili del modello anteriore, parte centrale aperta anziché chiusa, maggiore spessore dei raggi sottili nel modello anteriore e maggiore volume dell’area triangolare nel modello contestato.

Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui tali differenze erano mitigate o poco percepibili. In particolare, il foro centrale non era visibile nell’uso normale del cerchione montato sul veicolo, anche perché normalmente coperto dal coprimozzo con logo del fabbricante. La Corte ha inoltre escluso che il coprimozzo o il logo Audi potessero attribuire un valore stilistico tale da incidere sull’impressione generale, poiché si trattava di elementi rimovibili e dimensionalmente marginali.

Esclusione di elementi puramente tecnici

La ricorrente sosteneva che il foro centrale avesse funzione tecnica e non potesse essere valutato in chiave estetica, richiamando l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002. Il Tribunale ha respinto l’argomento osservando che la commissione di ricorso non aveva attribuito valore stilistico al foro, ma ne aveva semplicemente escluso la percepibilità nell’uso normale del prodotto. Pertanto, non vi era stata violazione dell’articolo 8.

Esito finale

Il Tribunale ha concluso che nessuna delle differenze dedotte era sufficientemente marcata da generare un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato, soprattutto alla luce dell’ampio margine di libertà dell’autore. Ha quindi confermato che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 e, conseguentemente, ha respinto integralmente il ricorso.

Spese

Poiché la ricorrente è risultata soccombente, è stata condannata a rifondere le spese sostenute da Audi AG. L’EUIPO, che aveva chiesto la condanna alle spese solo in caso di udienza orale, è stato invece posto a carico delle proprie spese.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualenullità del disegno o modellocarattere individualecontenzioso euipo

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