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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02751/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la propria controparte contrattuale chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da pratiche scorrette e da inadempimenti nell'esecuzione di un rapporto iniziato con un contratto di mandato esclusivo per la vendita di prodotti in una determinata area e proseguito con un successivo accordo relativo anche a deposito e distribuzione. In primo grado era stata riconosciuta solo in parte la domanda risarcitoria patrimoniale, mentre era stato escluso il danno all'immagine commerciale; era stata inoltre accolta la domanda riconvenzionale della controparte per il pagamento di forniture. In appello la decisione era stata riformata in parte, con liquidazione rideterminata del danno per violazione dell'esclusiva di vendita e conferma del rigetto del danno non patrimoniale. In cassazione la società attrice proponeva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1368 c.c. per l'interpretazione della clausola contrattuale che riservava alla mandante la facoltà di contrattare direttamente con i supermercati di carattere nazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente equiparato tale categoria alla grande distribuzione organizzata e avesse ampliato indebitamente l'esclusione dal mandato; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. in relazione alla ricostruzione contabile del mancato guadagno, assumendo che i bilanci prodotti contenessero elementi sufficienti per una diversa stima del danno; 3) violazione degli artt. 1322 e 1363 c.c. per avere escluso la configurabilità di atti di concorrenza sleale e per non avere interpretato il contratto in modo funzionale e unitario, con conseguente pretesa di obbligo della controparte di non servirsi di altre piattaforme distributive nella zona; 4) violazione dell'art. 2059 c.c. per il rigetto del danno non patrimoniale all'immagine commerciale, deducendo che il danno potesse essere liquidato equitativamente o in base a presunzioni senza prova specifica del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, rilevando in particolare la carenza di autosufficienza per mancata trascrizione o specifica indicazione del contenuto dei contratti e dei documenti richiamati, nonché l'inammissibilità di censure che miravano a ottenere una diversa valutazione del merito e della ricostruzione ermeneutica e contabile già compiuta dai giudici di merito. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, confermando che il danno all'immagine della persona giuridica non sussiste in re ipsa e richiede allegazione e prova concreta, anche per presunzioni, sicché non era consentita una liquidazione equitativa in assenza di prova dell'esistenza del danno. Ha altresì dato atto della tardività del controricorso e, per tale ragione, ha disposto che non si provvedesse sulle spese di lite. È stato inoltre posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La censura di legittimità sull'interpretazione del contratto deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai criteri ermeneutici legali; non è ammesso chiedere una nuova valutazione del testo negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole contrattuali vanno interpretate coordinandole tra loro, ma in cassazione non è consentito sostituire alla soluzione plausibile adottata dal giudice di merito una diversa lettura del contratto.

  • art. 1364 c.c.

    La parte che invochi una clausola di esclusione non può pretenderne l'ampliamento oltre il tenore letterale senza adeguata prova dell'intenzione comune delle parti.

  • art. 1368 c.c.

    Il ricorso al criterio dell'uso locale è possibile solo a fronte di una clausola ambigua e va dedotto in modo specifico e autosufficiente.

  • art. 1322 c.c.

    La dedotta violazione dell'autonomia contrattuale non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del contenuto del contratto e del comportamento delle parti in esecuzione del rapporto.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre i documenti e gli atti su cui si fonda la censura, specificandone collocazione e reperibilità nel fascicolo; altrimenti la doglianza è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la critica al ragionamento probatorio o alla ricostruzione delle risultanze istruttorie.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale all'immagine della persona giuridica richiede allegazione e prova del pregiudizio concreto; non è risarcibile automaticamente.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone che l'esistenza del danno sia già accertata; non può supplire alla mancanza di prova del pregiudizio stesso.

  • art. 4 d.lgs. n. 231/2002

    È richiamato in relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento delle ultime forniture con interessi moratori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione delle regole legali di interpretazione del contratto è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente le clausole rilevanti, trascrive il testo negoziale necessario al controllo e spiega in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni ermeneutici; non è ammesso sostituire una diversa lettura del contratto a quella plausibile già adottata.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la valutazione delle prove o di chiedere una nuova ricostruzione contabile; è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
  • Chi invoca un danno non patrimoniale all'immagine di una persona giuridica deve allegare e provare il concreto pregiudizio subito, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti; la mera allegazione di un calo di fatturato non basta a dimostrare il danno all'immagine.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone l'accertamento dell'an debeatur: il giudice può determinare equitativamente il quantum solo dopo che l'esistenza del danno sia stata provata.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto ai documenti e agli atti su cui si fonda, con indicazione della loro collocazione processuale; in difetto, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaDanno non patrimoniale

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