Cassazione Civile, Ordinanza n. 02313/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato insieme al titolo esecutivo costituito da una sentenza che aveva ordinato la demolizione di un corpo di fabbrica realizzato in violazione delle distanze legali dal confine. Il soggetto destinatario dell'esecuzione ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il titolo fosse divenuto inefficace perché, dopo la vendita del fondo da parte dell'originaria proprietaria, quest'ultima aveva sottoscritto una scrittura privata con cui si impegnava a non dare esecuzione alla sentenza e, in sostanza, avrebbe rinunciato all'azione originaria. In appello il medesimo soggetto ha riproposto la tesi della sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo. In cassazione ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per difetto di motivazione e per omesso esame dei motivi di appello, con violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.; 2) violazione di legge per non avere la Corte territoriale considerato che l'alienante, rimasta parte come sostituto processuale, avrebbe potuto rinunciare all'azione con effetti anche sul sostituito, in assenza di intervento di quest'ultimo; 3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex art. 1362 c.c., per avere la Corte interpretato restrittivamente la scrittura privata del gennaio 2008, ritenendola limitata al capo sulle spese processuali e non estensiva al diritto di procedere all'esecuzione della demolizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva riportato né individuato con precisione i motivi dell'appello asseritamente non esaminati; per il resto lo ha giudicato infondato, osservando che la Corte d'appello aveva svolto una motivazione autonoma e non meramente riproduttiva di quella di primo grado. Ha poi ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che la vendita del fondo era anteriore alla transazione stipulata successivamente dall'originaria proprietaria e che tale accordo non poteva pregiudicare il diritto all'esecuzione della sentenza di demolizione, ormai trasferito all'acquirente del terreno; la transazione è stata interpretata come limitata al profilo delle spese processuali della causa originaria. Non sono state liquidate spese per il giudizio di legittimità, poiché il resistente è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
Indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione utilizzato dal debitore per contestare la sopravvenuta inefficacia del titolo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e violazione del dovere di pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma sul dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza e sulla necessità della motivazione.
art. 111 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione della decisione d'appello.
art. 1362 c.c.
Richiamato per contestare l'interpretazione della scrittura privata transattiva, ma la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione adottata dal giudice di merito.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Richiamato ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione.
art. 369 c.p.c.
Richiamato ai fini della procedibilità del ricorso mediante deposito della copia notificata della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato in quanto disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente deve essere sorretta da specifica indicazione dei motivi di appello asseritamente trascurati, con puntuale localizzazione nei documenti di causa; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
- Non sussiste nullità della sentenza d'appello quando il giudice di secondo grado sviluppa una motivazione autonoma e idonea a sorreggere la decisione, anche se richiama o si confronta con la motivazione di primo grado.
- Un accordo transattivo successivo alla vendita di un bene non può incidere sui diritti spettanti all'acquirente, se questi risultano già trasferiti con l'atto di alienazione e non vi sia stata una specifica riserva nell'atto di trasferimento.
- La rinuncia all'azione o all'esecuzione effettuata dall'alienante non è opponibile al successore a titolo particolare che abbia già acquistato il bene e il correlato diritto sostanziale, quando l'accordo intervenga dopo il trasferimento.
- Nell'interpretazione di una scrittura privata transattiva il giudice di merito può limitare gli effetti dell'accordo al contenuto testuale dell'intesa e al capo di sentenza espressamente richiamato, senza estendere automaticamente la rinuncia a diritti diversi o ulteriori.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
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