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Sentenza

Sentenza n. 4526/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 3063/2023 emessa in data 30.10.2023 dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro nel procedimento R.G. n. 3396/2023.

Giustizia amministrativa202504571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito con sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3063/2023, di assegnare la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3063/2023 del 30 ottobre 2023, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica del docente, del valore nominale di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito il giudicato e ha chiesto l’accredito complessivo di € 2.000, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna al pagamento della penalità di mora. Ha inoltre chiesto, incidentalmente, una maggiorazione per interessi legali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: ha verificato la produzione della copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notifica del titolo esecutivo il 10 giugno 2024, ritenendo rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l’inadempimento era stato dedotto dalla ricorrente e il Ministero non lo aveva contestato né aveva fornito informazioni sull’esecuzione, ha ordinato al Ministero di rilasciare la carta e accreditarvi € 2.000 entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha escluso la maggiorazione per interessi legali, poiché il bonus è determinato al valore nominale per ciascun anno di servizio e il giudice ordinario non aveva disposto importi maggiori. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; l’incarico non comporta compenso. Ha respinto l’astreinte, ritenendola manifestamente iniqua perché la carta è un contributo per aggiornamento e formazione, non un corrispettivo. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 17 novembre 2025 e depositato il successivo 25 novembre, la signor Isabella Collogrosso agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3063/2023 del 30 ottobre 2023 (R.G. n. 3396/2023) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

    La disposizione è il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Sul piano formale, si rileva l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 10 giugno 2024, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

    Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto proponibile dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 17 novembre 2025 e depositato il successivo 25 novembre, la signor Isabella Collogrosso agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3063/2023 del 30 ottobre 2023 (R.G. n. 3396/2023) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

    La norma è richiamata quale base della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Si precisa che l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, indica l’importo del bonus in questione al valore nominale per ogni anno di servizio: in conseguenza, come già stabilito dal giudice ordinario, non può darsi luogo ad alcuna maggiorazione della somma suindicata, incidentalmente richiesta nelle conclusioni del ricorso, a titolo di interessi legali.

    Il bonus è dovuto al valore nominale per ciascun anno di servizio e non può essere maggiorato con interessi legali in sede di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Ritiene altresì il Collegio che, in ragione della funzione assegnata alla “carta del docente”, costituente un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo, non possa trovare accoglimento, siccome manifestamente iniqua, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è riconosciuta quando, considerate la natura e la funzione della prestazione oggetto dell’obbligo, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Ritiene altresì il Collegio che, in ragione della funzione assegnata alla “carta del docente”, costituente un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo, non possa trovare accoglimento, siccome manifestamente iniqua, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è stata negata perché, in questo caso, sarebbe manifestamente iniqua, dato che la carta del docente è un contributo formativo e non un corrispettivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, una volta documentati il passaggio in giudicato e la notifica del titolo e rispettato il termine dilatorio applicabile.
  • Se il credito riconosciuto dal giudicato è incontestato quanto all’esistenza e all’importo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione per la somma risultante dal titolo; non può disporre una maggiorazione per interessi quando il giudicato non la prevede e la disciplina del beneficio stabilisce il valore nominale dovuto.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114 c.p.a. può essere negata quando, in considerazione della funzione della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; ciò può verificarsi per un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione, che non costituisce un corrispettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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