Ordinanza n. 1868/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Napoli Cat.A12/2025/Imm/1^ sez/dinieghi/vdm/198 e di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Napoli recante diniego in materia di permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Napoli, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda l'effettività del rapporto di lavoro dichiarato con il datore di lavoro originario, formalizzato mediante contratto di soggiorno presso la Prefettura, ma non seguito da una concreta assunzione né dall'invio della comunicazione UNILAV. Il ricorrente ha sostenuto che la successiva indisponibilità del datore di lavoro e il mancato invio della comunicazione non fossero a lui imputabili e ha invocato il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche alla luce di successive vicende lavorative con altro datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, a un primo esame, non ravvisabili i presupposti per la sospensione del diniego. In particolare, non è stata allegata né comprovata l'effettività del rapporto lavorativo con il datore originario. Le stesse allegazioni del ricorrente, riferite alla successiva indisponibilità del datore e al mancato invio della comunicazione UNILAV, sono state ritenute coerenti con l'inesistenza concreta del rapporto. Il giudice ha inoltre considerato non idonee le censure a superare il giudizio amministrativo di inattendibilità ab origine, qualificando la stipulazione del contratto di soggiorno non seguita da effettiva assunzione come un mero simulacro. È stata esclusa, nella fase cautelare, la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione, poiché non si tratterebbe della cessazione o interruzione successiva di un rapporto lavorativo effettivo, ma dell'inesistenza originaria del rapporto e della conseguente mancanza ab origine dei requisiti richiesti. Le successive attività lavorative con altro datore non sono state ritenute rilevanti ai fini cautelari. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia del diniego impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la tutela non può essere concessa quando il ricorrente non alleghi né dimostri l'effettività del rapporto lavorativo posto a fondamento della propria posizione amministrativa.
- La stipulazione di un contratto di soggiorno non dimostra di per sé l'esistenza di un rapporto di lavoro effettivo se non è seguita dalla concreta assunzione; in presenza di elementi contrari, il rapporto può essere valutato come inesistente ab origine.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o l'interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente e non è riferibile, in via cautelare, a un rapporto mai sorto concretamente.
- Le vicende lavorative successive con un diverso datore non superano necessariamente la mancanza originaria dei requisiti richiesti dalla procedura fondata sul rapporto di lavoro inizialmente dichiarato.
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