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Sentenza

Sentenza n. 161/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 242/2025 del Tribunale di Modena del 6.3.2025.

Giustizia amministrativa202501298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 242/2025 del Tribunale di Modena, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 242/2025 del Tribunale di Modena. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 settembre 2025, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione alle statuizioni del giudice ordinario e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto al giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Modena entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo il pagamento degli interessi indicati nella sentenza del giudice ordinario. Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con il compito di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e prevedere, in caso di ulteriore inadempienza, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della pronuncia presupposta e della persistente inadempienza dell'amministrazione legittima il giudice a ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nella decisione, comprese le obbligazioni accessorie espressamente riconosciute, come gli interessi.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva qualora l'amministrazione rimanga ulteriormente inadempiente.
  • L'esecuzione del giudicato deve tenere conto delle somme eventualmente già corrisposte, che devono essere detratte dall'importo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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