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Sentenza

Sentenza n. 88/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento 1. del provvedimento di riduzione del reddito minimo di inserimento dell’Azienda servizi sociali di Bolzano, Sede distrettuale -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e pervenuto alla sig.ra -OMISSIS- in data -OMISSIS-, nella parte in cui dispone la riduzione del reddito minimo di inserimento nella misura del 40% della quota base da settembre a novembre 2025; 2. nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e presupposti anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202500234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di riduzione del 40% della quota base del reddito minimo di inserimento per il periodo settembre-novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria di contributo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la riduzione del reddito minimo di inserimento, deducendo: violazione dell’art. 7 della legge provinciale n. 17/1993 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per motivazione apparente, tautologica, carente e illogica; violazione degli artt. 19, comma 7-quater, e 8, comma 6, del D.P.G.P. n. 30/2000 per omessa verbalizzazione della decisione del comitato tecnico; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché l’amministrazione non avrebbe considerato l’attività concretamente svolta nella ricerca di un’occupazione, i colloqui effettuati, la frequentazione di corsi di lingua e le ragioni connesse alle condizioni di salute; violazione dell’art. 19, comma 7, del D.P.G.P. n. 30/2000 per omessa verifica dei giustificati motivi del mancato appuntamento e del rifiuto di precedenti proposte lavorative, nonché per mancato invio della previa comunicazione scritta prevista dalla norma; irragionevolezza, arbitrarietà e violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente ha inoltre eccepito la tardività della memoria difensiva dell’amministrazione, depositata telematicamente alle ore 21:53 dell’ultimo giorno utile.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato tardiva e tamquam non esset la memoria dell’amministrazione, perché depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile, escludendo altresì i presupposti per autorizzare una produzione tardiva ai sensi dell’art. 54 c.p.a. Nel merito ha accolto congiuntamente i cinque motivi. Il provvedimento è stato ritenuto affetto da motivazione tautologica e apparente: l’espressione “insufficiente attivazione” non indicava i fatti specifici, gli obblighi previsti dal piano di azione, le condotte inadempienti né le prove poste a fondamento della decurtazione. Non era configurabile una valida motivazione per relationem, poiché non erano stati richiamati né resi disponibili gli atti presupposti; inoltre, le precedenti decurtazioni non potevano giustificare automaticamente quelle successive, essendo necessaria una nuova valutazione della condotta tenuta nel periodo intercorrente tra la precedente erogazione e la nuova domanda. Il giudice ha rilevato anche l’omessa verbalizzazione della decisione del comitato tecnico, prescritta dall’art. 8, comma 6, del D.P.G.P. n. 30/2000, nonché l’inadeguatezza dell’istruttoria. Dalla documentazione risultava, invece, l’attivazione della beneficiaria nella ricerca di lavoro e nella formazione linguistica. L’amministrazione non aveva specificamente contestato tali circostanze né le giustificazioni relative all’assenza al colloquio e al rifiuto delle precedenti proposte, sicché esse sono state valorizzate in applicazione del principio di non contestazione. Il giudice ha inoltre escluso che le difese svolte oralmente potessero integrare postumamente la motivazione dell’atto. È stata ravvisata anche la violazione dell’obbligo di previa comunicazione scritta e del principio di proporzionalità, non essendo intellegibili le ragioni della misura del 40%. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento annullato. L’Azienda è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000, con pagamento in favore dello Stato; è stata confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquidato il compenso al difensore.

Norme richiamate

  • art. 7 legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17

    La motivazione per relationem richiede il richiamo specifico agli atti posti a fondamento della decisione e la loro conoscibilità da parte dell’interessato.

  • art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; una formula meramente assertiva come “insufficiente attivazione” non è sufficiente.

  • art. 19, comma 7, D.P.G.P. n. 30/2000

    La decurtazione del reddito minimo di inserimento richiede una valutazione attuale della condotta del beneficiario, la verifica dei giustificati motivi e la previa comunicazione scritta; non può fondarsi automaticamente su condotte pregresse.

  • art. 19, comma 7-quater, D.P.G.P. n. 30/2000

    La progressività della riduzione non esonera l’amministrazione dall’effettuare una nuova e puntuale valutazione in occasione di ciascuna domanda.

  • art. 8, comma 6, D.P.G.P. n. 30/2000

    La decisione del comitato tecnico deve essere verbalizzata; l’omissione incide sulla verificabilità dell’iter decisionale e sulla motivazione del provvedimento.

  • art. 52, comma 4, c.p.a.

    Il termine a ritroso che scade in giorno festivo è anticipato al giorno precedente; la proroga prevista per i termini in scadenza di sabato non si estende ai termini a ritroso.

  • art. 73 c.p.a.

    Le memorie devono essere depositate entro trenta giorni liberi prima dell’udienza di discussione.

  • art. 4, comma 4, terzo periodo, allegato 2 al c.p.a.

    La memoria depositata telematicamente nell’ultimo giorno utile deve essere depositata entro le ore 12:00, a pena di inammissibilità.

  • art. 54 c.p.a.

    La produzione tardiva può essere autorizzata solo in presenza di presupposti eccezionali, non ravvisabili in assenza di una situazione di estrema difficoltà.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    I fatti non specificamente contestati possono essere posti a fondamento della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione consente di ritenere acquisiti i fatti allegati e non specificamente contestati.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese poste a carico della parte soccombente sono pagate in favore dello Stato.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti

    I valori medi costituiscono il limite massimo per la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Nel processo amministrativo i compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato sono soggetti a dimidiazione.

Massime di principio

  • La decurtazione di una prestazione assistenziale motivata dall’insufficiente attivazione del beneficiario richiede l’indicazione puntuale dei fatti, degli obblighi concretamente gravanti sull’interessato e delle condotte che ne integrerebbero l’inadempimento; la mera formula “insufficiente attivazione” costituisce motivazione apparente.
  • La reiterazione o progressività di una decurtazione non consente all’amministrazione di cristallizzare condotte pregresse: per ogni nuova domanda deve essere effettuata una valutazione autonoma e attuale, riferita al periodo temporalmente rilevante previsto dalla disciplina applicabile.
  • La motivazione per relationem è legittima solo quando l’atto richiamato sia specificamente indicato e conoscibile dall’interessato; non è sufficiente un generico riferimento ad atti o istruttorie precedenti non richiamati né resi disponibili.
  • Quando la disciplina attribuisce a un organo collegiale o tecnico il compito di decidere la riduzione di una prestazione, l’omessa verbalizzazione della decisione compromette la verificabilità dell’iter valutativo e rafforza il vizio di motivazione e di istruttoria.
  • L’amministrazione non può integrare in giudizio, mediante memorie o dichiarazioni orali, una motivazione carente dell’atto impugnato, salvo che l’integrazione sia avvenuta nel procedimento o mediante autonomo provvedimento di convalida nei casi ammessi.
  • Nel processo amministrativo, i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dalla controparte possono essere posti a fondamento della decisione; le contestazioni generiche o tardive non valgono a integrare il contraddittorio sui fatti.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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