Cassazione Penale, Sentenza n. 48333/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/05/2022 che, in parziale modifica del precedente provvedimento del GIP, aveva disposto il sequestro preventivo del saldo del conto corrente n. 95942 e di altri beni (fino a concorrenza di euro 53.733,60) con riferimento ai reati di indebito conseguimento di contributi agricoli (legge n. 898/1986 art. 2) e di peculato (art. 316-ter c.p.), per avere l'indagato percepito contributi non dichiarando una precedente condanna (art. 74 d.P.R. 309/1990) in violazione dell'art. 67 d.lgs. n. 159/2011. Il ricorso in Cassazione deduceva vizi di motivazione riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo), alla mancanza di motivazione sul periculum in mora necessario per il sequestro finalizzato alla confisca e la mancata qualificazione delle cose come oggettivamente confiscabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha rigettato i motivi relativi all'elemento psicologico (confermando che, per un soggetto con qualificazione tecnica come un imprenditore agricolo, l'ignoranza del contenuto della domanda non esclude il dolo) e quello relativo alla mancata qualificazione dei beni come confiscabili. Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'omessa motivazione sul 'periculum in mora': la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui occorreva anticipare l'effetto ablativo della confisca e ha richiamato il principio consolidato secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321 c.p.p., comma 2 e 2-bis) deve contenere una motivazione anche sul periculum in mora, salvo i casi in cui la sola natura del bene lo renda ex lege confiscabile. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio, affinché colmi la lacuna motivazionale in conformità al principio di diritto affermato.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione anche sul periculum in mora, da rapportare alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, salvo l'eccezione dei soli beni la cui natura costituisce reato ex lege
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca cui il sequestro preventivo può essere funzionalmente preordinato
art. 322-bis cod. proc. pen.
Riferimento procedurale impiegato per l'appello proposto dal P.M. contro il provvedimento del GIP
art. 316-ter cod. pen.
Reato richiamato nella motivazione cautelare quale riferimento alla rilevanza penale dei fatti (delitti contro la pubblica amministrazione) e alla possibile confisca dei proventi
legge 23/12/1986 n. 898, art. 2
Norma che disciplina l'indebito conseguimento di contributi del Fondo europeo agricolo, fatto contestato nell'atto
d.P.R. 9/10/1990 n. 309, art. 74
Riferimento alla fattispecie di reato per la quale era intervenuta una precedente condanna che il ricorrente avrebbe omesso di dichiarare
d.lgs. 6/9/2011 n. 159, art. 67
comma primo lett. g) e comma ottavo
Prevede il divieto di ottenere determinate agevolazioni/contributi in presenza di specifiche condanne; norma ritenuta violata secondo l'accusa
Corte costituzionale, decisione n. 364/1988
Interpretazione secondo cui l'ignoranza del contenuto di un atto non esclude automaticamente il dolo; rilevante per il tema del dolo nell'indebito conseguimento dei contributi
Cass. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio richiamato: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche sul periculum in mora
Cass. Sez. 6, n. 15620 del 03/03/2022 (Pasanisi)
Rilevanza del principio secondo cui soggetti con qualificazione tecnica sono tenuti a conoscere la disciplina e il contenuto degli atti che sottoscrivono; l'ignoranza non esclude il dolo
Cass. Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022 (Guarrera)
Conferma che anche per il comma 2-bis dell'art. 321 c.p.p. è richiesta motivazione sul periculum in mora nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità
Cass. Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022 (Grandis)
Decisione in precedenza contrastante che considerava sufficiente la mera confiscabilità del bene; la Corte nella sentenza esaminata esclude tale approccio
Cass. Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003 (Innocenti)
Giurisprudenza richiamata sul carattere obbligatorio del sequestro ma che non esime dalla verifica giudiziale dei presupposti, incluso il periculum
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare esplicitamente anche il periculum in mora, spiegando perché è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto al giudizio di merito
- L'obbligo motivazionale sul periculum opera anche per le ipotesi previste dal comma 2-bis dell'art. 321 c.p.p.; non è sufficiente limitarsi a richiamare la mera confiscabilità del bene, salvo i casi in cui la natura stessa del bene lo renda ex lege confiscabile
- Nei procedimenti relativi a contributi pubblici o europei, per soggetti dotati di qualificazione tecnica (es. imprenditori agricoli) l'ignoranza del contenuto della domanda o delle attestazioni non esclude automaticamente il dolo richiesto per il reato di indebito conseguimento di contributi
- La difesa deve contestare specificamente sia la sussistenza del periculum in mora sia la configurabilità della confiscabilità dei beni; la mancata motivazione su questi punti comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame
- Il rispetto dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità impone che il sequestro reale sia adottato solo quando adeguatamente motivato e necessario per tutelare l'esito della confisca
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