Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 835/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell'Ordinanza n. -OMISSIS- del 5/3/2025 del Comune della Spezia di sospensione della licenza taxi n -OMISSIS- per la durata di 15 giorni.

Giustizia amministrativa202500327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione della licenza taxi per 15 giorni per mancato rispetto del turno di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sospensione della propria licenza taxi, adottata dopo l’accertamento della presa di servizio alle ore 8,40 anziché alle ore 5,30. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della disciplina statale e regionale, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, irragionevolezza, sproporzione e travisamento, sostenendo che la normativa regionale avrebbe richiesto la recidiva e che il regolamento comunale non avrebbe previsto adeguati criteri di graduazione della sanzione. Con il secondo motivo ha contestato che un ritardo di tre ore potesse integrare il mancato rispetto del turno di servizio. Con il terzo motivo ha lamentato la sproporzione della sanzione, l’assenza di precedenti infrazioni e l’insufficiente approfondimento delle giustificazioni addotte. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione della disciplina sul procedimento amministrativo e dei principi di tempestività, censurando il ritardo tra l’avvio dell’istruttoria e l’adozione del provvedimento finale. Le parti avevano inoltre chiesto il rinvio dell’udienza in attesa dell’eventuale approvazione di un nuovo regolamento comunale, ma il Collegio ha respinto la richiesta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente negato il rinvio dell’udienza, ritenendo che l’istanza non fosse fondata su esigenze eccezionali incidenti sul diritto di difesa, ma sulla prospettiva di una futura definizione regolamentare della vicenda, in contrasto con la ragionevole durata del processo e con il principio tempus regit actum. Nel merito, ha ritenuto che il servizio taxi abbia natura pubblicistica e sia svolto in regime concessorio, con assoggettamento dei titolari della licenza agli obblighi stabiliti dalla normativa e dal regolamento comunale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la doglianza relativa all’assenza di criteri di proporzionalità, graduazione o recidiva avrebbe dovuto essere proposta contro l’art. 44, comma 5, del regolamento comunale, che prevedeva la sospensione da 15 a 180 giorni per il mancato rispetto dei turni di servizio; tale disposizione non era stata impugnata. Il provvedimento, inoltre, aveva applicato la sanzione nel minimo edittale. Il secondo motivo è stato respinto perché l’obbligo di osservare scrupolosamente turni e orari rendeva il ritardo ingiustificato di tre ore pienamente idoneo a integrare la violazione. Il terzo motivo è stato respinto in quanto l’orario di presa di servizio risultava dal verbale della Polizia Municipale, cui il TAR ha riconosciuto piena efficacia probatoria per i fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale; non era stato indicato alcun impedimento specifico e oggettivamente comprovabile. Il quarto motivo è stato respinto perché il ritardo nell’adozione del provvedimento non determina illegittimità in assenza di un termine perentorio espressamente previsto a pena di decadenza del potere sanzionatorio. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione può essere disposto solo in presenza di gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di tutela del diritto di difesa; la prospettiva di una futura definizione regolamentare o conciliativa della vicenda non è sufficiente.

  • art. 5 l. 21/1992

    L’attribuzione al Comune della competenza a disciplinare le modalità di svolgimento del servizio e le condizioni dei titoli autorizzativi implica anche il potere di stabilire le conseguenze del mancato rispetto delle regole sul piano dell’efficacia del titolo.

  • art. 16 l.r. Liguria n. 25/2007

    La disposizione è richiamata quale norma che attribuisce al Comune competenze regolamentari in materia di servizio taxi e noleggio con conducente.

  • art. 31 l.r. Liguria n. 25/2007

    È richiamato dal ricorrente e nell’ambito della disciplina regionale del procedimento e delle sanzioni, ma il TAR non ne ricava una specifica regola decisiva ulteriore.

  • art. 34-bis l.r. Liguria n. 25/2007

    È invocato dal ricorrente con riferimento alla recidiva quale presupposto della sospensione, ma il TAR ritiene applicabile direttamente la specifica previsione regolamentare comunale non impugnata.

  • art. 24, comma 2, Regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea

    I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall’amministrazione comunale

    La violazione dell’obbligo di osservare turni e orari comprende anche il ritardo ingiustificato di tre ore rispetto all’inizio del turno.

  • art. 44, comma 5, Regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea

    E’ prevista la sospensione dell’attività con atto del Dirigente del competente ufficio per un periodo da 15 a 180 giorni [...] mancato rispetto dei turni di servizio e delle modalità di acquisizione della corsa

    La disposizione collega automaticamente la sospensione della licenza, da 15 a 180 giorni, al mancato rispetto dei turni di servizio, senza richiedere la contestazione della recidiva; la sanzione è stata applicata nel minimo edittale.

  • art. 16 l. 689/1981

    per tale violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio pari a € 106,02

    La norma è riportata nel verbale di accertamento in relazione al pagamento in misura ridotta, senza costituire la base decisiva della sospensione della licenza.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e tempestività dell’azione amministrativa; il TAR esclude tuttavia che il ritardo, in assenza di un termine perentorio decadenziale, determini l’illegittimità della sanzione.

Massime di principio

  • Il servizio taxi, in quanto servizio pubblico svolto in regime concessorio, non è esercitato secondo una piena libertà di mercato: il titolare della licenza è soggetto agli obblighi organizzativi, regolamentari e disciplinari stabiliti dall’amministrazione competente, che dispone di poteri di vigilanza e controllo sul loro rispetto.
  • Quando una sanzione amministrativa è applicata in esecuzione vincolata di una disposizione regolamentare che prevede la sospensione della licenza per una determinata violazione, la censura relativa all’assenza di criteri di proporzionalità, graduazione o recidiva deve essere rivolta contro la disposizione regolamentare presupposta; se essa non viene impugnata, la doglianza è inammissibile nel giudizio contro il solo provvedimento applicativo.
  • L’obbligo regolamentare di osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio è violato anche da un ritardo ingiustificato di tre ore rispetto all’inizio del turno, senza che sia necessario dimostrare il mancato svolgimento dell’intero turno.
  • Il verbale redatto dalla polizia municipale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale; non è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio quando il verbale documenta l’orario di presa di servizio e l’interessato non indica uno specifico impedimento oggettivamente comprovabile.
  • Il ritardo nell’adozione di un provvedimento sanzionatorio non determina di per sé l’illegittimità dell’atto, se non è violato un termine espressamente qualificato come perentorio e previsto a pena di decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio.
  • Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio dell’udienza richiede situazioni eccezionali connesse alla tutela effettiva del diritto di difesa; non è sufficiente la prospettiva di una futura modifica regolamentare o di un componimento bonario della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoLicenze e autorizzazioni di poliziaDecisione e riti speciali
RamiTrasporti e circolazioneCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.