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Sentenza

Sentenza n. 103/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione di adeguate misura cautelari: a) del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) del 30 ottobre 2025, avente ad oggetto l'assegnazione delle ore di sostegno all'alunno; b) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione di ricorrenti.

Giustizia amministrativa202501841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato del 30 ottobre 2025, nella parte relativa all'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 28 ore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il PEI con cui al figlio minore, frequentante la scuola secondaria di primo grado e affetto da disturbo dello spettro autistico in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, sono state assegnate 18 ore settimanali di sostegno, inferiori alle 28 ore di frequenza scolastica. Hanno dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., degli artt. 1, 3, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 104/1992 e delle disposizioni in materia di inclusione scolastica, sostenendo che l'assegnazione non aveva considerato le concrete esigenze del minore né le valutazioni del Gruppo di Lavoro Operativo. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, chiedendo anche il risarcimento dei danni. L'amministrazione ha chiesto il rigetto. Il ricorso è stato definito con sentenza breve ex art. 60 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda demolitoria. Ha ritenuto che il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dello studente disabile grave imponga una determinazione delle ore di sostegno adeguatamente correlata alle concrete esigenze dell'alunno, alle attività didattiche previste, alle ore di frequenza e alle materie di insegnamento. Il PEI descriveva una compromissione della comunicazione, dell'autonomia e dell'apprendimento, nonché la necessità di supervisione e sollecitazione costanti, e prevedeva numerosi interventi didattici; tuttavia assegnava 18 ore senza spiegare perché tale numero fosse sufficiente né quale fosse il rapporto tra ore assegnate e bisogni rilevati. Il verbale del GLO, pur non attestando la richiesta unanime di sostegno per l'intero orario scolastico, evidenziava ulteriori difficoltà comportamentali, la necessità di supporto costante e l'impossibilità per il docente curricolare di svolgere contemporaneamente l'attività didattica ordinaria e il presidio dell'alunno. Il giudice ha quindi dichiarato illegittimo e annullato il PEI, in parte qua, disponendo che l'amministrazione rediga tempestivamente un nuovo PEI e lo esegua mediante l'attribuzione del numero di ore ivi quantificato, parametrato alle concrete esigenze e ai bisogni formativi del minore e coordinato con gli ulteriori interventi previsti, senza che limiti di organico o di bilancio possano condizionare la valutazione. Il TAR non ha quantificato direttamente le ore, ritenendo tale attività rimessa al PEI e all'equipe competente, nel rispetto dei limiti del sindacato giudiziale sull'attività tecnico-discrezionale. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di pregiudizi concreti, specifici e comprovati e in considerazione del breve periodo di riduzione del sostegno. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza breve, previo avviso alle parti.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, dopo aver sentito le parti.

  • art. 38, comma 3, Cost.

    Diritto all'istruzione del disabile.

    Riconosce il fondamento costituzionale del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica della persona con disabilità.

  • artt. 2, 3 e 38 Cost.

    Principi di solidarietà collettiva.

    Concorrono a qualificare il diritto all'istruzione del disabile come diritto fondamentale e a imporre un nucleo indefettibile di garanzie.

  • art. 3, comma 3, legge n. 104/1992

    Condizione di invalidità grave.

    Rileva ai fini della particolare intensità delle esigenze di sostegno scolastico.

  • artt. 1, 3, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 legge n. 104/1992

    Diritto all'integrazione sociale e scolastica e allo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità.

    Impongono la predisposizione di interventi idonei a garantire educazione, istruzione, integrazione e sviluppo delle potenzialità dell'alunno.

  • art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 66/2017

    Il GLO esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.

    Attribuisce al GLO un ruolo tecnico centrale nell'individuazione delle modalità e del fabbisogno di sostegno, sulla base dei bisogni specifici dell'alunno.

  • art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 66/2017

    Il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre.

    Richiede l'adozione tempestiva del PEI quale strumento essenziale per rendere effettivo il diritto allo studio.

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2017, come riformulato dal d.lgs. n. 96/2019

    Procedimento per l'assegnazione delle ore di sostegno.

    Disciplina il procedimento articolato che conduce alla definizione delle risorse di sostegno, nel quale rilevano le proposte del GLO e il PEI.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Obbligo di motivazione del provvedimento.

    Impone che la quantificazione delle ore sia sorretta da una motivazione specifica, idonea a collegare le ore assegnate ai bisogni dell'alunno e agli interventi previsti.

  • art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Trattamento di dati relativi alla salute.

    Costituiscono, insieme alla normativa nazionale richiamata, il presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel caso di alunno con disabilità grave, la quantificazione delle ore di sostegno deve essere effettuata nel PEI sulla base delle concrete condizioni personali, dei bisogni educativi e formativi, degli interventi didattici programmati, dell'orario di frequenza e delle materie di insegnamento; non è sufficiente una determinazione numerica non correlata a tali elementi.
  • Quando il PEI riconosce difficoltà nella comunicazione, nell'autonomia, nell'apprendimento o nella gestione comportamentale e prevede interventi e supervisione costanti, l'assegnazione di un numero di ore inferiore all'orario scolastico richiede una motivazione specifica che dimostri l'adeguatezza e la congruità della misura.
  • Il GLO svolge un ruolo tecnico centrale nella definizione del fabbisogno di sostegno, ma la sua valutazione non può ritenersi insindacabile quando manchi una concreta verifica del rapporto tra bisogni dell'alunno e numero di ore assegnate.
  • Il giudice amministrativo può annullare la determinazione delle ore di sostegno e ordinare la riedizione del PEI, ma non può sostituirsi all'amministrazione nella quantificazione concreta delle ore quando questa comporti valutazioni tecnico-discrezionali proprie dell'equipe competente.
  • I limiti di organico o di bilancio non possono giustificare una quantificazione del sostegno scolastico sganciata dalle concrete esigenze del minore e dagli interventi necessari a garantire il diritto fondamentale all'istruzione e all'integrazione.
  • La domanda risarcitoria per la riduzione delle ore di sostegno non può essere accolta in assenza di allegazione e prova di pregiudizi concreti, specifici e comprovati.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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