Sentenza n. 103/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa concessione di adeguate misura cautelari: a) del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) del 30 ottobre 2025, avente ad oggetto l'assegnazione delle ore di sostegno all'alunno; b) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione di ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato del 30 ottobre 2025, nella parte relativa all'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 28 ore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI con cui al figlio minore, frequentante la scuola secondaria di primo grado e affetto da disturbo dello spettro autistico in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, sono state assegnate 18 ore settimanali di sostegno, inferiori alle 28 ore di frequenza scolastica. Hanno dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., degli artt. 1, 3, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 104/1992 e delle disposizioni in materia di inclusione scolastica, sostenendo che l'assegnazione non aveva considerato le concrete esigenze del minore né le valutazioni del Gruppo di Lavoro Operativo. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione, chiedendo anche il risarcimento dei danni. L'amministrazione ha chiesto il rigetto. Il ricorso è stato definito con sentenza breve ex art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda demolitoria. Ha ritenuto che il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dello studente disabile grave imponga una determinazione delle ore di sostegno adeguatamente correlata alle concrete esigenze dell'alunno, alle attività didattiche previste, alle ore di frequenza e alle materie di insegnamento. Il PEI descriveva una compromissione della comunicazione, dell'autonomia e dell'apprendimento, nonché la necessità di supervisione e sollecitazione costanti, e prevedeva numerosi interventi didattici; tuttavia assegnava 18 ore senza spiegare perché tale numero fosse sufficiente né quale fosse il rapporto tra ore assegnate e bisogni rilevati. Il verbale del GLO, pur non attestando la richiesta unanime di sostegno per l'intero orario scolastico, evidenziava ulteriori difficoltà comportamentali, la necessità di supporto costante e l'impossibilità per il docente curricolare di svolgere contemporaneamente l'attività didattica ordinaria e il presidio dell'alunno. Il giudice ha quindi dichiarato illegittimo e annullato il PEI, in parte qua, disponendo che l'amministrazione rediga tempestivamente un nuovo PEI e lo esegua mediante l'attribuzione del numero di ore ivi quantificato, parametrato alle concrete esigenze e ai bisogni formativi del minore e coordinato con gli ulteriori interventi previsti, senza che limiti di organico o di bilancio possano condizionare la valutazione. Il TAR non ha quantificato direttamente le ore, ritenendo tale attività rimessa al PEI e all'equipe competente, nel rispetto dei limiti del sindacato giudiziale sull'attività tecnico-discrezionale. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di pregiudizi concreti, specifici e comprovati e in considerazione del breve periodo di riduzione del sostegno. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza breve, previo avviso alle parti.
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, dopo aver sentito le parti.
art. 38, comma 3, Cost.
Diritto all'istruzione del disabile.
Riconosce il fondamento costituzionale del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica della persona con disabilità.
artt. 2, 3 e 38 Cost.
Principi di solidarietà collettiva.
Concorrono a qualificare il diritto all'istruzione del disabile come diritto fondamentale e a imporre un nucleo indefettibile di garanzie.
art. 3, comma 3, legge n. 104/1992
Condizione di invalidità grave.
Rileva ai fini della particolare intensità delle esigenze di sostegno scolastico.
artt. 1, 3, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 legge n. 104/1992
Diritto all'integrazione sociale e scolastica e allo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità.
Impongono la predisposizione di interventi idonei a garantire educazione, istruzione, integrazione e sviluppo delle potenzialità dell'alunno.
art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 66/2017
Il GLO esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Attribuisce al GLO un ruolo tecnico centrale nell'individuazione delle modalità e del fabbisogno di sostegno, sulla base dei bisogni specifici dell'alunno.
art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 66/2017
Il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre.
Richiede l'adozione tempestiva del PEI quale strumento essenziale per rendere effettivo il diritto allo studio.
art. 10 d.lgs. n. 66/2017, come riformulato dal d.lgs. n. 96/2019
Procedimento per l'assegnazione delle ore di sostegno.
Disciplina il procedimento articolato che conduce alla definizione delle risorse di sostegno, nel quale rilevano le proposte del GLO e il PEI.
art. 3 legge n. 241/1990
Obbligo di motivazione del provvedimento.
Impone che la quantificazione delle ore sia sorretta da una motivazione specifica, idonea a collegare le ore assegnate ai bisogni dell'alunno e agli interventi previsti.
art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Trattamento di dati relativi alla salute.
Costituiscono, insieme alla normativa nazionale richiamata, il presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel caso di alunno con disabilità grave, la quantificazione delle ore di sostegno deve essere effettuata nel PEI sulla base delle concrete condizioni personali, dei bisogni educativi e formativi, degli interventi didattici programmati, dell'orario di frequenza e delle materie di insegnamento; non è sufficiente una determinazione numerica non correlata a tali elementi.
- Quando il PEI riconosce difficoltà nella comunicazione, nell'autonomia, nell'apprendimento o nella gestione comportamentale e prevede interventi e supervisione costanti, l'assegnazione di un numero di ore inferiore all'orario scolastico richiede una motivazione specifica che dimostri l'adeguatezza e la congruità della misura.
- Il GLO svolge un ruolo tecnico centrale nella definizione del fabbisogno di sostegno, ma la sua valutazione non può ritenersi insindacabile quando manchi una concreta verifica del rapporto tra bisogni dell'alunno e numero di ore assegnate.
- Il giudice amministrativo può annullare la determinazione delle ore di sostegno e ordinare la riedizione del PEI, ma non può sostituirsi all'amministrazione nella quantificazione concreta delle ore quando questa comporti valutazioni tecnico-discrezionali proprie dell'equipe competente.
- I limiti di organico o di bilancio non possono giustificare una quantificazione del sostegno scolastico sganciata dalle concrete esigenze del minore e dagli interventi necessari a garantire il diritto fondamentale all'istruzione e all'integrazione.
- La domanda risarcitoria per la riduzione delle ore di sostegno non può essere accolta in assenza di allegazione e prova di pregiudizi concreti, specifici e comprovati.
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