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Ordinanza

Ordinanza n. 703/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1429 dell’1 agosto 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Comune, deducendo l’inosservanza della sentenza posta a fondamento del giudizio esecutivo. Il TAR ha rilevato d’ufficio che non risulta provata la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione presso la propria sede. Poiché l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prevede che le amministrazioni completino le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e impedisce al creditore di procedere prima di tale termine, il Collegio ha prospettato la possibile inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio, ma ha sottoposto alla parte ricorrente la questione della mancata prova della notificazione del titolo esecutivo al Comune presso la propria sede. Ha invitato la ricorrente a interloquire e, se del caso, a depositare la prova della notificazione. La trattazione è stata differita alla camera di consiglio del 16 settembre 2026. Il Collegio ha ritenuto che il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza, in ragione della sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    le amministrazioni completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce una condizione temporale per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni; la disciplina si applica anche al giudizio di ottemperanza amministrativa.

Massime di principio

  • Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, in ragione della sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata.
  • La proposizione del ricorso per ottemperanza prima della decorrenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo può comportare l’inammissibilità del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sul creditore l’onere di provare la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, secondo le modalità rilevanti ai fini della decorrenza del termine dilatorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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