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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1630/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto l'atto del GIP emesso in violazione di legge, richiamando giurisprudenza precedente, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Padova, ufficio GIP, perché il giudice decida sulla richiesta di convalida dell'arresto.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il pubblico ministero impugnava l'ordinanza del GIP che non aveva convalidato l'arresto in flagranza di Firas Trabelsi ritenendo inammissibile la richiesta di convalida perché presentata oltre il termine delle quarantotto ore dall'arresto. Il PM deduceva che il termine delle quarantotto ore per la richiesta di convalida trova applicazione soltanto quando la persona è posta in stato di custodia cautelare, non quando è stata liberata, per cui il provvedimento del GIP era viziato da violazione di legge.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte (richiamata)

    Sez. 6, Sentenza n. 5745 del 09/01/2014 (dep. 05/02/2014) Rv. 258629

    Va interpretato che il termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida dell'arresto si applica quando la persona resta in stato di custodia; non è vincolante se la persona è stata liberata prima della presentazione della richiesta

  • Regola processuale sul termine di 48 ore per la richiesta di convalida

    La Corte distingue tra la situazione in cui l'arrestato rimane in custodia (dove rileva il termine di 48 ore) e la situazione in cui l'arrestato è stato liberato, nella quale il superamento del termine non giustifica automaticamente la mancata valutazione della richiesta di convalida

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore per la richiesta di convalida dell'arresto rileva principalmente quando la persona resta in stato di custodia; se l'arrestato viene liberato prima della richiesta, il GIP non può automaticamente rifiutare di esaminare la convalida per il solo superamento del termine.
  • Se il PM presenta la richiesta di convalida dopo che l'arrestato è stato liberato, il giudice deve comunque valutare la richiesta nel merito e non decidere l'inammissibilità basandosi unicamente sul decorso delle 48 ore.
  • Un provvedimento che neghi la convalida esclusivamente perché la richiesta è stata depositata oltre le 48 ore mentre l'arrestato era stato liberato è suscettibile di impugnazione per violazione di legge.
  • In situazioni analoghe il rimedio più probabile è l'annullamento dell'ordinanza del GIP e il rinvio per nuovo giudizio, con l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sulla richiesta di convalida.
  • Prassi consigliata per il PM: quando possibile, formulare la richiesta di convalida tempestivamente; se non è stato possibile a causa della liberazione, motivare la richiesta e chiedere comunque la convalida, presentando elementi utili alla valutazione del giudice.

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