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Sentenza

Sentenza n. 3330/2026 - Milano, Sezione 2

per la declaratoria dell'illegittimità e/o della contrarietà al diritto e per l'annullamento - del Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione Lombardia n. 10878 del 14.07.2023 (identificativo atto n. 1219) con cui è stata disposta la decadenza del contributo di euro 100.000,00 concesso a valere sulla linea 2 del Bando Patrimonio Impresa D.D.U.O. n. 8917 del 2022, e della richiesta a Blue Line Company di restituzione di tale somma (doc. 1) pur a fronte dell'aumento di capitale dalla stessa sostenuto di euro 500.000,00 e degli investimenti effettuati nonché per la declaratoria dell'illegittimità e/o della contrarietà al diritto e per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso e, in particolare, - della Comunicazione della decadenza dal contributo pec prot. n. 01.2023.0018923 del 18.07.2023 (doc. 2); - della nota pec prot. n. O1.2023.0012730 del 29.05.2023 di comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e dell'allegato preavviso RL_RLAOOO1 2023_1576 (doc. 3); - della nota pec prot. O1.2023.0011883 del 17.05.2023 della Finlombarda S.p.A. indirizzata alla Regione Lombardia (non nota); - della Deliberazione di Giunta Regionale n. 4697 del 12.05.2021 (doc. 4)e del successivo Bando Patrimonio Impresa approvato con il D.D.U.O. n. 8917 del 30.06.2021 della Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione di “APPROVAZIONE DEL BANDO “PATRIMONIO IMPRESA – MISURA PER FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE PMI LOMBARDE E LA RIPRESA ECONOMICA” (doc. 5) nella parte in cui, nell'Allegato A - “Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica – Definizione dei criteri” (parte integrante e sostanziale delle deliberazioni), ha imposto al beneficiario finale del contributo l'onere di produrre il rendiconto “entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo di realizzazione del Progetto pena la decadenza dall'Agevolazione” (art. C.4.c., commi 10 e 11; art. D.1.a., comma 1, punto c, lett. V; art. D.2.c, comma 7, lett. a) nonché per l'accertamento e la conseguente declaratoria: - del diritto della Blue Line Company S.p.a. di trattenere il contributo di euro 100.000,00 concesso ed erogato sulla linea 2 del Bando Patrimonio Impresa a fronte di un aumento di capitale sostenuto dalla Società di euro 500.000,00 e degli investimenti effettuati; - dell'insussistenza del diritto della Regione Lombardia e di Finlombarda S.p.a. o comunque della contrarietà al diritto e dell'infondatezza della pretesa restitutoria delle parti intimate nei confronti della esponente Società dell'importo del contributo di euro 100.000,00 concesso ed erogato sulla linea 2 del Bando Patrimonio Impresa a fronte di un aumento di capitale sostenuto dalla Società di euro 500.000,00 e degli investimenti effettuati.

Giustizia amministrativa202302045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza da un contributo regionale di 100.000 euro e richiesta di restituzione per tardiva presentazione della rendicontazione finale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società beneficiaria ha impugnato il provvedimento regionale di decadenza dal contributo concesso nell’ambito del Bando Patrimonio Impresa e la conseguente richiesta di restituzione. La decadenza era motivata dal mancato rispetto del termine del 14 febbraio 2023 per la presentazione della rendicontazione finale. La ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, lo sviamento di potere, la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 e dei principi di buona fede e collaborazione tra amministrazione e privato, sostenendo che un mero ritardo nella presentazione di una documentazione completa non potesse giustificare la decadenza totale dal beneficio. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione dell’ammissione alla procedura di concordato semplificato, successivamente omologato dal Tribunale di Milano, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva formalmente dichiarato, tramite i propri difensori, il venir meno dell’interesse alla coltivazione del giudizio a seguito dell’omologa del concordato semplificato. Secondo il TAR, di fronte a tale dichiarazione il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell’interesse ad agire, ma deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità. Non sono stati esaminati nel merito i vizi dedotti contro la decadenza dal contributo. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in accoglimento della richiesta della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: [...] c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione [...]

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso; quando la parte dichiara formalmente il venir meno dell’interesse, il giudice deve prenderne atto e non può sostituirsi ad essa nella relativa valutazione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal provvedimento processuale insieme all’art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 9 d.lgs. n. 123/1998

    Invocato dalla ricorrente quale disciplina nazionale in materia di revoca dei contributi pubblici; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, la parte ricorrente dichiara formalmente e inequivocabilmente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • A fronte della dichiarazione della parte sul venir meno dell’interesse ad agire, il giudice non può procedere d’ufficio all’esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell’interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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