Ordinanza n. 1490/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il parziale diniego di accesso a dati personali e riservati relativi agli ufficiali valutati per l'avanzamento
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di un colonnello, concernente l'accesso a dati personali e riservati degli ufficiali valutati insieme all'interessato, anche se risultati idonei ma non promossi, nell'ambito della procedura di avanzamento al grado di generale di brigata aerea per gli anni 2023, 2024 e 2025. In via incidentale, il Ministero ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, deducendo implicitamente il rischio di un'immediata e irreversibile fuoriuscita massiva di informazioni personali e sensibili riguardanti gli altri ufficiali e l'amministrazione militare. Il Consiglio di Stato ha rilevato che, a un primo sommario esame, le deduzioni dell'appello non apparivano manifestamente implausibili, rinviando ogni valutazione alla fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella non manifesta implausibilità delle deduzioni dell'appello, senza anticipare il giudizio definitivo sulla fondatezza delle censure. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse del Ministero della difesa: l'esecuzione immediata della sentenza avrebbe comportato l'ostensione di dati personali e riservati relativi a tutti gli ufficiali valutati insieme all'interessato, con una massiva fuoriuscita di informazioni sensibili anche per l'amministrazione militare. Al contrario, il differimento del parziale accesso non avrebbe arrecato al colonnello un pregiudizio imminente, grave e irreparabile al diritto di difesa, anche in considerazione della celere fissazione del merito. La trattazione dell'appello, soggetto al rito speciale sull'accesso, è stata fissata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; la misura è stata accolta con sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
art. 55, comma 11, c.p.a.
È stato applicato per fissare la camera di consiglio per la trattazione del merito dell'appello.
art. 116 c.p.a.
Il giudizio di merito è stato qualificato come soggetto al rito speciale in materia di accesso.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sono stati richiamati quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte privata.
artt. 5 e 6 Regolamento UE 2016/679
Sono stati richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte privata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris può ritenersi sussistente quando le deduzioni dell'appello non risultino prima facie manifestamente implausibili, restando impregiudicata la valutazione definitiva demandata al merito.
- Nel bilanciamento cautelare relativo all'esecuzione di una decisione sull'accesso, il rischio di ostensione immediata e irreversibile di dati personali e riservati riferiti a una pluralità di soggetti può prevalere sull'interesse individuale all'immediata disponibilità degli atti, quando il differimento non comprometta in modo imminente, grave e irreparabile il diritto di difesa.
- La sospensione cautelare dell'esecutività di una sentenza in materia di accesso è giustificata quando l'esecuzione determinerebbe una massiva e non reversibile fuoriuscita di informazioni sensibili, mentre la celere fissazione della trattazione di merito consente di contenere il pregiudizio per la parte richiedente l'accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →