Cassazione Penale, Sentenza n. 31421/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda una pluralità di imputati condannati in primo grado per diversi episodi, in parte poi riformati in appello, tra cui estorsione aggravata, detenzione e porto di armi, tentato omicidio, detenzione e cessione di stupefacenti e partecipazione ad associazioni di stampo camorristico. In appello alcune posizioni sono state ridimensionate per prescrizione, assoluzione limitata o rideterminazione della pena, ma per la maggior parte delle imputazioni è stata confermata la responsabilità. I ricorsi per cassazione hanno investito, a seconda delle singole posizioni, la genericità delle contestazioni, la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia, l'insussistenza della partecipazione associativa, la decorrenza e maturazione della prescrizione, il ne bis in idem rispetto a precedenti giudicati per associazione finalizzata al narcotraffico, il mancato esame di prove ritenute decisive, il diniego delle attenuanti generiche, la recidiva e la congruità del trattamento sanzionatorio, anche nei casi di pena concordata in appello ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto, per i ricorsi proposti dopo accordo sulla pena, che la censura sulla congruità del trattamento sanzionatorio fosse indeducibile; per gli altri motivi ha reputato le doglianze o generiche o comunque manifestamente infondate, valorizzando la motivazione delle sentenze di merito, l'assenza di specifici travisamenti della prova e la correttezza dei criteri adottati per la partecipazione associativa, per la prescrizione e per il trattamento sanzionatorio. Ha quindi condannato tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
L'accordo sulla pena in appello rende superflua una motivazione specifica sulla congruità del trattamento sanzionatorio, poiché il tema è stato devoluto e definito dalle parti.
art. 598 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 599-bis c.p.p. per escludere la deducibilità della censura sulla pena concordata.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La contestazione può essere ritenuta sufficientemente specifica se indica contesto temporale, spaziale e modalità della condotta, anche senza l'elenco analitico di ogni episodio di spaccio.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato come fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, dotata di struttura e finalità proprie e distinta dall'associazione mafiosa.
art. 416-bis c.p.
L'associazione di stampo mafioso è distinta dall'associazione finalizzata al narcotraffico per il metodo mafioso, sicché può concorrere formalmente con essa.
art. 7 l. n. 203 del 1991
L'aggravante di tipo mafioso incide sulla pena ed è considerata nel calcolo del termine prescrizionale nei casi esaminati.
art. 158 c.p.
Il tempus commissi delicti del reato associativo incide sulla decorrenza della prescrizione.
art. 649 c.p.p.
Invocato per sostenere il bis in idem, ma escluso perché i fatti contestati nel presente processo non coincidono, in senso storico-naturalistico, con quelli già giudicati.
art. 81 c.p.
Richiamato per la determinazione della pena in continuazione e per il controllo sul reato più grave e sugli aumenti.
art. 133 c.p.
Usato come parametro per valutare la congruità della pena e la rilevanza delle attenuanti generiche.
art. 132 c.p.
Richiamato nel quadro della discrezionalità giudiziale sulla commisurazione della pena.
art. 160 c.p.
La disciplina della prescrizione, nel testo ratione temporis applicabile, consente di verificare il termine massimo in relazione all'aumento dovuto a interruzione/sospensione.
art. 56 c.p.
Richiamato dai ricorrenti per il tentato omicidio.
art. 575 c.p.
Richiamato dai ricorrenti per il tentato omicidio.
art. 629 c.p.
Richiamato con riferimento all'estorsione aggravata contestata in uno dei capi.
art. 318 c.p.
Non citato nel testo fornito.
Massime di principio
- Quando la pena in appello è definita su accordo delle parti, la censura di cassazione sulla sua congruità è normalmente indeducibile, perché il giudice dell'impugnazione non deve motivare oltre il perimetro devoluto e concordato.
- La contestazione di un reato a forma eventualmente abituale o seriale non è generica solo perché non elenca analiticamente ogni singolo episodio, se contiene un sufficiente ancoraggio temporale, spaziale e modale tale da consentire all'imputato di comprendere il fatto addebitato.
- La valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento, non per una mera richiesta di nuova lettura del compendio probatorio.
- La partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso si integra con un contributo concreto e apprezzabile sul piano causale al mantenimento o rafforzamento del sodalizio; la mera contiguità o compiacenza non basta.
- La permanenza nel sodalizio mafioso non cessa automaticamente per il solo fatto della detenzione sopravvenuta, occorrendo un recesso, un'esclusione o la cessazione dell'organizzazione.
- Ai fini del bis in idem, l'identità del fatto va verificata in senso storico-naturalistico e non solo sulla base del nomen iuris o della presenza di parte della medesima piattaforma probatoria; reati associativi diversi per struttura e finalità possono concorrere formalmente.
- L'associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sono fattispecie diverse e, in presenza dei rispettivi elementi specializzanti, possono concorrere tra loro.
- Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo sufficiente quando il giudice valorizza elementi negativi significativi, come i precedenti penali, il ruolo nell'organizzazione e la tendenza a delinquere, senza necessità di confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi.
- Nella determinazione della pena per i singoli aumenti in continuazione, il livello di dettaglio motivazionale richiesto varia in relazione all'entità dell'aumento applicato.
- La prescrizione va calcolata secondo la disciplina ratione temporis applicabile e, una volta dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il sopravvenire di una causa estintiva non può essere rilevato in sede di legittimità.
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