Cassazione Civile, Ordinanza n. 36347/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condomino ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in accoglimento dell'appello del condominio, aveva confermato il rigetto della sua impugnazione della delibera assembleare del 29 giugno 2000. Nel ricorso il ricorrente sosteneva di non avere ricevuto notifica della sentenza d'appello. Il condominio, costituitosi in cassazione, ha però prodotto prova della notifica della sentenza presso il difensore del ricorrente, avvenuta a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza il 31 agosto 2017. La Corte ha quindi esaminato il termine lungo/ breve per l'impugnazione, ritenendo che il ricorso, notificato il 31 ottobre 2017, fosse tardivo. La questione centrale riguardava il computo del termine per ricorrere quando la notifica della sentenza avviene nel periodo di sospensione feriale: il ricorrente sosteneva implicitamente che il termine dovesse decorrere dal primo giorno utile successivo alla sospensione, mentre la Corte ha ribadito che quel giorno va computato nel termine, senza escluderlo dal conteggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto valida ed efficace la notifica della sentenza d'appello perfezionatasi per compiuta giacenza il 31 agosto 2017, e ha calcolato il termine di 60 giorni ex art. 325 c.p.c. includendo il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale, cioè il 1 settembre 2017, in applicazione dell'art. 155 c.p.c. e dei principi consolidati sulla sospensione feriale dei termini. Poiché il ricorso è stato notificato il 31 ottobre 2017, la Corte lo ha considerato proposto il sessantunesimo giorno e quindi oltre il termine. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite in favore del condominio e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza e, nel caso concreto, la sua scadenza ha reso tardivo il ricorso notificato oltre il sessantesimo giorno.
art. 155 c.p.c.
il giorno iniziale si esclude dal computo
Per i termini a giorni si esclude il dies a quo; il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale non viene escluso, ma è computato come primo giorno del termine.
L. n. 742 del 1969, art. 1
La sospensione feriale interrompe il decorso del termine per impugnare, ma non crea una presunzione di differimento della notificazione della sentenza al primo giorno successivo al periodo feriale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità, richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza eseguita nel periodo feriale resta valida ed efficace; la sospensione feriale incide soltanto sul decorso del termine per impugnare, non sulla data di perfezionamento della notifica.
- Nel computo dei termini processuali a giorni, il dies a quo si esclude, ma il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale si computa nel termine e non va ulteriormente sottratto.
- Non si determina alcun differimento automatico della notifica della sentenza al primo giorno successivo al periodo feriale: la sospensione feriale non trasforma la data di notifica in una data fittizia successiva.
- L'impugnazione proposta oltre il termine breve, calcolato secondo le regole ordinarie di computo e tenendo conto della sospensione feriale, è inammissibile per tardività.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza e, ricorrendone i presupposti, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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