Cassazione Penale, Sentenza n. 12265/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto da Gianluca Pacenti avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 28/06/2016. Con ordinanza n. 46563/2021 la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso; successivamente il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona segnalò che il ricorrente era deceduto il 7/07/2021, dunque prima della pronuncia dell'ordinanza. Si è posto il problema se si potesse correggere l'ordinanza per "errore materiale" (art. 130 c.p.p.) per tener conto della morte e annullare la sentenza di merito per estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non si trattava di un errore materiale correggibile, poiché la morte dell'imputato non era stata portata a conoscenza del Collegio al momento della decisione e la correzione richiesta avrebbe comportato una modificazione essenziale del contenuto dell'atto (da ordinanza di inammissibilità a provvedimento che annulla per estinzione del reato). Tuttavia, richiamando la giurisprudenza (Sezioni Unite e precedenti), la Corte ha affermato che la decisione pronunciata dopo la morte dell'imputato è "inesistente" e che spetta alla Corte stessa dichiarare tale inesistenza e adottare le statuizioni conseguenti. Di conseguenza la Corte ha dichiarato inesistente l'ordinanza n. 46563/21 del 26/11/2021 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 28/06/2016 perché il reato si è estinto per morte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
La Corte cita il principio secondo cui l'applicabilità dell'art. 130 (correzione di errori materiali) è esclusa quando la correzione implicherebbe modifica essenziale o sostituzione della decisione già assunta; l'art. 130 è ammissibile solo per armonizzare la forma con il contenuto reale e intangibile della decisione.
Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, "Armati"
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che stabilisce l'indisponibilità dell'art. 130 quando la correzione inciderebbe sulla decisione sostanziale; distinta tra correzioni meramente formali e modifiche essenziali della decisione.
Sez. 6, Ordinanza n. 18216 del 10/03/2003, Aragona
Esempio di applicazione del principio secondo cui l'errore materiale emendabile è la divergenza tra volontà effettiva del giudice e formula manifestata, non invece la mancata conoscenza di un fatto decisivo.
Sez. 4, Ordinanza n. 40088 del 28/06/2005, Chino
Conferma dei limiti dell'errore materiale emendabile in relazione alla volontà del giudice e alla possibilità di intervento correttivo senza alterare la decisione.
Giurisprudenza della Corte (es. Sez. 1, n. 14509/2009 Lancioni; Sez. 1, n. 24507/2010 Lombardo; Sez. 3, n. 23906/2016 Patti)
Rv. 243147; Rv. 247790; Rv. 267384 (richiamate)
Principio consolidato secondo cui la decisione adottata dopo la morte del reo intervenuta prima della pronuncia è da ritenersi inesistente e deve essere dichiarata tale dalla Corte, che provvede alle consequenziali statuizioni (annullamento senza rinvio per estinzione del reato).
Massime di principio
- La correzione per errore materiale (art. 130 c.p.p.) è possibile solo quando c'è discrepanza tra la volontà effettiva del giudice e la manifestazione formale; non può essere usata per modificare essenzialmente il contenuto della decisione.
- Se il reo muore prima della pronuncia in sede di legittimità, la decisione resa successivamente è "inesistente": la Corte ha il potere-dovere di dichiarare tale inesistenza e di annullare senza rinvio la sentenza di merito per estinzione del reato.
- La morte dell'imputato deve essere tempestivamente portata a conoscenza del Collegio: la mancata comunicazione non consente di trasformare ex post un'ordinanza in una sentenza che pronuncia l'estinzione del reato tramite mera correzione formale.
- Quando si intende ottenere l'annullamento per estinzione del reato dovuta alla morte, l'atto corretto non è la correzione dell'erronea ordinanza, ma la declaratoria di inesistenza del provvedimento emesso dopo la morte e la conseguente pronuncia sostanziale di annullamento senza rinvio.
- Il Pubblico Ministero o chiunque abbia conoscenza del decesso deve segnalare tempestivamente l'evento al giudice perché questi adotti le misure procedurali necessarie; l'omessa informazione può impedire soluzioni 'formali' ma non preclude la dichiarazione di inesistenza del provvedimento adottato dopo il decesso.
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