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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48054/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 01/07/2022 del Tribunale di Ancona che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del Tribunale di Macerata (08/06/2022) di mantenimento della custodia cautelare in carcere per i fatti di estorsione, rapina e tentato omicidio. Sono stati dedotti tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione degli artt.127, comma 3 e 5, c.p.p., e degli artt.24 e 111 Cost., perché il Tribunale non ha verificato né documentato l'adempimento disposto (interpello verbalizzato del Direttore della Casa circondariale di Teramo) volto a informare la detenuta del diritto di partecipare all'udienza e di manifestare la volontà di rendere dichiarazioni; (2) omessa motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art.274 c.p.p., alla luce dell'esistenza di un provvedimento di esecuzione di pena definitiva che ne avrebbe ridotto o eliminato la necessità e della perizia sulla pericolosita; (3) omessa valutazione sulla possibilità di misure alternative (affidamento ai servizi sociali/ingresso in comunità terapeutica) e violazione del diritto alla salute della detenuta, evidenziato dalla perizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando una motivazione contraddittoria e in parte apodittica del Tribunale di Ancona: il Tribunale aveva disposto che il Direttore del carcere effettuasse un interpello verbalizzato per accertare la volontà della Giri di partecipare, ma dagli atti non risulta acquisito il verbale né che l'informazione fosse stata effettivamente resa; il giudice di merito si è limitato ad affermare che la detenuta non aveva chiesto di essere sentita senza verificare se fosse stata avvisata, pregiudicando il diritto di partecipazione. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona ai sensi dell'art.309, comma 7, c.p.p.; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato le disposizioni richiamate come imposte a verificare e formalizzare l'avviso al detenuto e la sua volontà di partecipare all'udienza; l'assenza del verbale disposto rende la motivazione contraddittoria e pregiudica il diritto di partecipazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come presidio del diritto di difesa; la mancata partecipazione effettiva della detenuta è stata ritenuta lesiva di tale diritto.

  • art. 111 comma 1 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che la carenza motivazionale e la mancanza di verifica sull'avviso alla detenuta ostacolino il corretto esercizio della difesa.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La norma sulle nullità è stata evocata dalla difesa come possibile conseguenza della lesione del diritto di partecipazione; la decisione sottolinea che l'omessa verifica può compromettere la validità del provvedimento.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alle esigenze cautelari: la difesa aveva contestato la persistenza delle esigenze cautelari alla luce di provvedimenti esecutivi di pena definitiva; la Corte ha ritenuto questo motivo assorbito dall'annullamento pronunciato sul primo vizio.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente, come misura consequenziale all'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Il giudice che dispone misure processuali deve verificare e documentare espressamente l'adempimento degli obblighi procedurali che incidono sul diritto di partecipazione del detenuto (es. interpello verbalizzato dal Direttore del carcere).
  • L'assenza di prova che il detenuto sia stato effettivamente informato del diritto di partecipare può rendere la motivazione della decisione contraddittoria e pregiudicare il diritto di difesa, con conseguente annullamento del provvedimento.
  • Quando la difesa allega l'esistenza di provvedimenti esecutivi o di misure alternative rilevanti per le esigenze cautelari, il giudice deve esplicitamente valutare la novità, la rilevanza e l'incidenza di tali elementi sulla misura in corso; omettere tale valutazione può essere motivo di censura.
  • Questioni attinenti alla salute del detenuto e alla possibilità di misure non detentive (affidamento, comunità terapeutiche) devono essere valutate dal giudice in modo esplicito se proposte come alternative alla custodia cautelare.
  • In presenza di vizi procedurali che incidono sui diritti costituzionalmente garantiti (difesa, giusto processo), la Cassazione è propensa all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio piuttosto che alla restituzione del merito senza istruttoria formale.

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