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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 357/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna relativa a un furto aggravato (cassaforte e autocarro). Le censure principali erano: (1) l'illegittima condanna al risarcimento del danno nei confronti di Luca Prampolini e Stefano Bernardoni, attesa l'assenza di una sentenza di condanna in primo grado e la successiva declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in appello; (2) vizio di motivazione e valutazione erronea del compendio indiziario a carico di Gionata Cavazza, Fabio Bernardoni, Mario Tavecchio e Massimo Cavazza; (3) eccessività della pena irrogata ai quattro imputati e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi di Luca Prampolini e Stefano Bernardoni limitatamente alla doglianza relativa alla condanna al risarcimento dei danni, annullando senza rinvio la statuizione civile nei loro confronti perché incompatibile con l'assenza di una condanna in primo grado (richiamo agli artt. 538 e 578 c.p.p.). Per quanto riguarda Gionata Cavazza, Fabio Bernardoni, Mario Tavecchio e Massimo Cavazza, i motivi relativi alla valutazione degli indizi e alla motivazione della condanna sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato la correttezza del percorso motivazionale della Corte territoriale e la congruità della quantificazione della pena (tre anni e nove mesi di reclusione e 600,00 euro di multa). Il quarto motivo (eccessività della pena/attenuanti generiche) è stato dichiarato inammissibile. In sintesi: annullata la parte civile per Prampolini e S. Bernardoni; confermate condanne e misure penali per gli altri quattro imputati.

Norme richiamate

  • artt. 110, 624, 625, comma primo, nn. 1 e 2 cod. pen.

    I reati ascritti sono concorso in furto aggravato; la Corte ha ritenuto integrati i presupposti del furto aggravato nei confronti degli imputati la cui responsabilità è stata confermata.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Regola le statuizioni civili in caso di pronuncia di estinzione del reato in sede d'appello: la decisione sulle conseguenze civili presuppone che la sentenza di primo grado abbia affermato la responsabilità.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti della pronuncia sulle restituzioni e sul risarcimento in sede di impugnazione; la Corte ha affermato che non è possibile condannare al risarcimento in appello se in primo grado non v'è stata condanna.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la quantificazione della pena conforme ai parametri di gravità del fatto e al danno subito dalla parte offesa.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto non ricorrenti elementi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche per i quattro condannati.

  • art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.

    Regola il criterio di valutazione complessiva degli indizi: la Corte ha richiamato la necessità di valutare singolarmente e poi unitariamente gli indizi per raggiungere la prova logica.

Massime di principio

  • La pronuncia di risarcimento in sede di appello è lecita solo se nel precedente grado di giudizio vi sia stata una sentenza di condanna: se in primo grado l'imputato è stato assolto e in appello si verifica la prescrizione, non sussistono i presupposti per condannare al risarcimento in appello.
  • Nel processo indiziario il giudice deve valutare ogni indizio singolarmente verificandone precisione e attitudine dimostrativa e poi procedere a una valutazione unitaria: la motivazione deve esplicitare sia l'analisi dei singoli indizi sia la loro confluenza in un quadro univoco.
  • Le censure che si risolvono in una mera rivalutazione del materiale probatorio sono difficilmente accolte in cassazione se il giudice di merito ha compiuto un esame logico e coerente delle prove e dei tempi/luoghi contestati.
  • La quantificazione della pena deve rispettare i criteri dell'art. 133 cod. pen.; il semplice richiamo al tempo trascorso dal fatto non è sufficiente per ritenere eccessiva la pena se persistono elementi di elevato disvalore e danno patrimoniale.
  • Se si intende impugnare decisioni su responsabilità penale basate su valutazioni indiziarie, è necessario evidenziare profili metodologici specifici (es. incongruenze nella valutazione dei singoli indizi o nella loro concatenazione) e non soltanto generiche argomentazioni di impossibilità materiale.

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