Tribunale, Ordinanza T-69/23
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 17 ottobre 2024. — Alan Srl e a. contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Agricoltura – Piano strategico della politica agricola comune (PAC) – Regolamento (UE) 2021/2115 – Norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell’ambito della PAC – Approvazione della Commissione – Procedimento amministrativo composto o complesso – Competenza del Tribunale – Ricevibilità – Legittimazione ad agire. — Causa T-69/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale affronta un ricorso contro la decisione della Commissione che approva il piano strategico della PAC dell’Italia per il 2023-2027, nella parte in cui condiziona alcuni aiuti al divieto di impiego agronomico di fanghi biologici e di rifiuti recuperati. Il Tribunale conferma che la decisione della Commissione rientra nel sindacato ex articolo 263 TFUE, ma conclude che le ricorrenti non sono direttamente interessate, poiché l’atto incide solo indirettamente sulla loro attività commerciale. Il ricorso è quindi dichiarato irricevibile e le ricorrenti sono condannate alle spese.
Ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che approva il PSPAC italiano 2023-2027: il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione ad agire delle imprese ricorrenti.
La questione giuridica
Se il Tribunale fosse competente a conoscere del ricorso contro la decisione di esecuzione con cui la Commissione ha approvato il PSPAC italiano, includendo la condizione relativa al divieto di utilizzazione agronomica di fanghi biologici e di altri rifiuti recuperati, e se le ricorrenti, pur non essendo destinatarie dell’atto, fossero direttamente e individualmente interessate ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; in via connessa, se la tutela giurisdizionale effettiva imponesse di ammettere il ricorso.
Principio di diritto
La decisione della Commissione che approva un piano strategico della PAC ai sensi dell’articolo 118 del regolamento 2021/2115 è un atto dell’Unione impugnabile dinanzi al Tribunale; tuttavia, gli operatori economici che subiscono solo conseguenze economiche indirette dalla condizione inserita nel piano, in quanto fornitori di prodotti destinati agli agricoltori beneficiari, non sono direttamente interessati dalla decisione ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ne deriva che il ricorso è irricevibile, senza che l’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva possa superare i requisiti di ricevibilità previsti dal Trattato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2021/2115
- Regolamento (UE) 2021/2116
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Regolamento (UE) 2019/1009
- Direttiva 86/278/CEE
- Direttiva 2008/98/CE
- Direttiva (UE) 2018/851
Ricorso contro l’approvazione del PSPAC italiano e condizione relativa ai fanghi biologici
L’ordinanza riguarda un ricorso di annullamento proposto da quattro società italiane contro la decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115. Le ricorrenti contestano, in particolare, la condizione inserita per taluni interventi ambientali e climatici, che subordina la concessione di aiuti al divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi biologici e di altri rifiuti recuperati in operazioni R10, nonché all’uso esclusivo di fertilizzanti riconosciuti dal regolamento (UE) 2019/1009.
Fatti e svolgimento del procedimento
Le ricorrenti operano nel settore del recupero di fanghi biologici e agroindustriali e della produzione di prodotti fertilizzanti destinati all’agricoltura. L’Italia ha presentato il proprio PSPAC il 31 dicembre 2021; dopo osservazioni e richiesta di informazioni supplementari da parte della Commissione, ha trasmesso una versione rivista il 15 novembre 2022. La Commissione ha poi approvato il piano con decisione di esecuzione C(2022) 645 final.
La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, sostenendo, da un lato, che il Tribunale non fosse competente a controllare la condizione inserita nel PSPAC, in quanto ascrivibile al piano nazionale e non alla decisione della Commissione; dall’altro, che le ricorrenti non fossero legittimate ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Competenza del Tribunale e natura del procedimento di approvazione
Il Tribunale ricorda che la domanda è formalmente rivolta contro una decisione di esecuzione della Commissione, quindi contro un atto dell’Unione impugnabile ex articolo 263 TFUE. Richiamando la giurisprudenza su procedimenti complessi e atti misti, distingue però il caso in esame da quelli in cui l’atto nazionale è vincolante per l’istituzione dell’Unione: qui, il regolamento 2021/2115 istituisce un sistema di ripartizione delle competenze, nel quale lo Stato membro elabora il PSPAC e la Commissione esercita un proprio potere decisionale di approvazione.
In particolare, il Tribunale evidenzia che:
- la Commissione valuta il piano quanto a esaustività, coerenza e conformità al diritto dell’Unione;
- può formulare osservazioni e subordinare l’approvazione alla revisione del piano;
- approva il PSPAC con decisione di esecuzione;
- il piano non produce effetti giuridici prima dell’approvazione della Commissione.
Ne deriva che il PSPAC italiano, pur restando atto nazionale, non esclude la competenza del giudice dell’Unione a sindacare la legittimità della decisione finale di approvazione, anche nella misura in cui ciò implichi verificare la compatibilità del contenuto del piano con il diritto UE.
Esame della legittimazione ad agire
Il Tribunale passa quindi alla ricevibilità. Poiché la decisione è indirizzata all’Italia e non alle ricorrenti, queste ultime possono agire solo se la decisione le riguarda direttamente e individualmente, oppure se si tratta di un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione.
Quanto all’incidenza diretta, il Tribunale ribadisce il criterio consolidato: l’atto deve produrre effetti direttamente sulla situazione giuridica del ricorrente e non lasciare alcun margine discrezionale ai destinatari incaricati dell’attuazione. Nel caso di specie, la condizione contestata incide sugli agricoltori che chiedono aiuti nell’ambito degli interventi per l’ambiente e il clima; essa non impone obblighi alle ricorrenti né limita il loro diritto di commercializzare fertilizzanti derivati da fanghi biologici.
Il pregiudizio lamentato dalle ricorrenti è quindi qualificato come conseguenza economica indiretta, derivante dal possibile minore interesse degli agricoltori ad acquistare i loro prodotti, e non come lesione della loro posizione giuridica. Il Tribunale sottolinea che una posizione commerciale sfavorevole o una perdita di clienti non bastano a integrare l’incidenza diretta richiesta dall’articolo 263 TFUE.
Tutela giurisdizionale effettiva
Le ricorrenti invocavano inoltre l’articolo 47 della Carta, sostenendo che l’assenza di accesso diretto al giudice dell’Unione le avrebbe costrette a moltiplicare i contenziosi davanti ai giudici nazionali competenti per le misure di attuazione regionali del PSPAC.
Il Tribunale respinge l’argomento, ricordando che la tutela giurisdizionale effettiva deve essere interpretata nel rispetto dei requisiti di ricevibilità espressamente previsti dal Trattato. Inoltre, la possibilità di impugnare le misure nazionali di attuazione dinanzi ai giudici nazionali, eventualmente con rinvio pregiudiziale, garantisce una protezione sufficiente.
Decisione
Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e dichiara il ricorso irricevibile. Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Principi affermati
Il giudice dell’Unione è competente a controllare la legittimità della decisione della Commissione che approva un PSPAC ai sensi dell’articolo 118 del regolamento 2021/2115, ma gli operatori economici esterni al procedimento non possono impugnare tale decisione se il pregiudizio lamentato consiste soltanto in effetti economici indiretti sull’attività commerciale. La mera incidenza sul mercato o sulla clientela non equivale a incidenza diretta sulla situazione giuridica richiesta dall’articolo 263, quarto comma, TFUE.
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