Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 464/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento datato 07.01.2025, prot. n -OMISSIS- del 24.01.2025, notificato in data 03.03.2025, a firma del Capo della Polizia, con il quale è stata disposta nei confronti della parte ricorrente la destituzione dall’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 737/1981, per i motivi contenuti nell’unita delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Lecce dell’11.10.2024. - della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Lecce dell’11.10.2024; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, della relazione conclusiva dell’istruttoria disciplinare del 30.08.2024, a firma del Funzionario Istruttore.

Giustizia amministrativa202500443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Capo della Polizia recante la destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, unitamente alla delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina e agli atti istruttori presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la destituzione disciplinare disposta ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 16 e 20 d.P.R. n. 737/1981, sostenendo che il Consiglio di disciplina, avendo esaminato contestualmente più posizioni disciplinari relative a persone coinvolte nella medesima vicenda giudiziaria, fosse esposto a un rischio di condizionamento e versasse in situazione di incompatibilità. Con il secondo motivo ha contestato la mancata sostituzione del componente sindacale, nonché l’esiguità del tempo dedicato dal Consiglio all’esame della documentazione. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l’Amministrazione si fosse limitata a recepire gli esiti del procedimento penale e che la destituzione fosse eccessiva. Con il quarto motivo ha denunciato eccesso di potere per disparità di trattamento, richiamando precedenti disciplinari ritenuti più favorevoli.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che le cause di astensione e ricusazione previste dall’art. 16 d.P.R. n. 737/1981, in relazione all’art. 149 d.P.R. n. 3/1957, siano tassative e presuppongano un interesse concreto o un coinvolgimento personale del componente nel medesimo procedimento disciplinare; il mero esame di procedimenti distinti riguardanti più persone coinvolte nella stessa vicenda non determina incompatibilità. Ha inoltre escluso che l’asserita turnazione dei componenti sindacali costituisca un requisito normativo di validità del parere del Consiglio. Quanto al secondo motivo, ha affermato che al Questore compete la nomina dei supplenti dei componenti di cui all’art. 16, comma 1, lett. b), mentre la nomina dei supplenti dei componenti sindacali di cui alla lett. c) spetta alle organizzazioni sindacali rappresentative. Nel caso concreto la sostituzione era stata effettuata dall’organizzazione sindacale competente. L’art. 20 d.P.R. n. 737/1981 disciplina le fasi del procedimento, ma non impone una durata minima dell’esame degli atti; la brevità dei tempi può costituire solo un indice sintomatico di eccesso di potere, da verificare in concreto. Non sono emersi, tuttavia, illogicità o carenze istruttorie. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto adeguate l’istruttoria e la motivazione, rilevando che l’Amministrazione aveva autonomamente ricostruito i fatti, esaminato le difese e valutato la rilevanza disciplinare della condotta, pur utilizzando gli accertamenti compiuti nel procedimento penale. Non era necessario rinnovare integralmente l’accertamento penale in sede disciplinare, in assenza di un giudicato assolutorio sull’insussistenza del fatto o sulla mancata commissione da parte del dipendente. La condotta, riconducibile all’induzione indebita a dare o promettere utilità, è stata ritenuta di particolare gravità e incompatibile con le funzioni di polizia. La scelta della destituzione, espressione di discrezionalità amministrativa, non risultava abnorme, manifestamente illogica o macroscopicamente sproporzionata. Gli errori di qualificazione del reato contenuti nel provvedimento sono stati qualificati come meri errori materiali, non incidenti sulla legittimità dell’atto. Quanto al quarto motivo, la disparità di trattamento richiede la rigorosa prova dell’identità delle situazioni di fatto e di diritto, non fornita dal ricorrente. I precedenti richiamati riguardavano condotte diverse e meno gravi, mentre gli altri appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti nella medesima indagine erano stati destinatari della stessa sanzione della destituzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4 d.P.R. n. 737/1981

    Costituisce la base normativa della destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ritenuta legittima in relazione alla gravità della condotta accertata.

  • art. 16 d.P.R. n. 737/1981

    il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all’art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

    Disciplina la composizione del Consiglio di disciplina, le cause di astensione e ricusazione e la nomina dei componenti e dei supplenti. Le cause di incompatibilità sono tassative e richiedono un interesse concreto o un coinvolgimento personale nella medesima vicenda disciplinare.

  • art. 149 d.P.R. n. 3/1957

    Individua le condizioni di ricusazione e astensione dei componenti delle commissioni di disciplina e garantisce la loro terzietà e imparzialità.

  • art. 20 d.P.R. n. 737/1981

    il presidente ed i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazione per far constatare tale adempimento; indi il presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l’ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio che dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso

    Disciplina le fasi del procedimento disciplinare e il termine per la riunione deliberativa, senza stabilire una durata minima dell’esame della documentazione.

  • art. 319-quater c.p.

    La condotta accertata in sede penale è stata considerata dall’Amministrazione e dal TAR gravemente lesiva dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione e incompatibile con il servizio di polizia.

Massime di principio

  • Le cause di astensione e ricusazione dei componenti di un organo disciplinare, quando tipizzate dalla legge, non possono essere estese al mero fatto che lo stesso organo esamini procedimenti distinti riguardanti più persone coinvolte nella medesima vicenda; occorre un interesse concreto, un coinvolgimento personale o una partecipazione alle fasi pregresse del medesimo procedimento disciplinare.
  • La nomina dei supplenti dei componenti sindacali di un Consiglio di disciplina spetta all’organizzazione sindacale cui la legge attribuisce la designazione dei componenti titolari, mentre l’amministrazione nomina soltanto i supplenti dei componenti di propria competenza.
  • La brevità del tempo dedicato dall’organo disciplinare all’esame degli atti non determina di per sé l’illegittimità della sanzione, ma può costituire un indice sintomatico di eccesso di potere soltanto se, valutato concretamente, si accompagna a carenze istruttorie, illogicità o insufficienza della motivazione.
  • Nel procedimento disciplinare l’Amministrazione può utilizzare gli accertamenti compiuti in sede penale senza dover rinnovare integralmente l’istruttoria, salvo che esista un giudicato assolutorio che accerti l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente; resta necessario un autonomo apprezzamento della rilevanza disciplinare dei fatti e delle difese dell’incolpato.
  • La determinazione della sanzione disciplinare appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione e può essere sindacata dal giudice amministrativo solo in presenza di travisamento dei fatti, abnormità, manifesta illogicità o macroscopica sproporzione.
  • La disparità di trattamento in materia disciplinare richiede la prova rigorosa dell’identità delle situazioni di fatto e di diritto; non sono comparabili condotte penalmente diverse per grado di consumazione, tipologia o gravità.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.