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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06338/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., ritenendo il rimedio non esperibile in materia di misure di prevenzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso una sentenza della Corte di cassazione del 2 febbraio 2024, in una vicenda concernente una misura di prevenzione. La doglianza, per come emerge dal testo, investiva la possibilità di utilizzare il rimedio straordinario per errore materiale o di fatto anche nei confronti di una decisione resa in materia di prevenzione. La Corte ha esaminato il tema processuale della legittimazione soggettiva all'accesso al rimedio e ha ritenuto che esso sia riservato al "condannato" e non possa essere esteso ai destinatari di misure di prevenzione personali né ai terzi interessati rispetto a provvedimenti patrimoniali.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio straordinario per errore materiale o di fatto è riservato al condannato e non è applicabile alle sentenze della Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione; per queste ultime opera il distinto rimedio della revoca.

  • art. 3 Cost.

    La Corte richiama la giurisprudenza che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis c.p.p. nella parte in cui limita il rimedio al solo condannato, valorizzando la diversità della posizione del sottoposto a prevenzione rispetto a quella del condannato.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base del ricorso straordinario e come oggetto dell'interpretazione restrittiva circa i soggetti legittimati e l'ambito applicativo.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. non è esperibile contro sentenze della Corte di cassazione rese in materia di misure di prevenzione, poiché per tali decisioni l'ordinamento prevede un diverso rimedio.
  • La legittimazione al ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. spetta al solo condannato e non può essere estesa, in via analogica, ai soggetti destinatari di misure di prevenzione personali o ai terzi interessati da provvedimenti patrimoniali.
  • La diversità strutturale tra la posizione del condannato e quella del soggetto sottoposto a prevenzione giustifica la previsione di strumenti di tutela differenziati, rimettendone la scelta alla discrezionalità del legislatore.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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