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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11821/2020 del 18/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 16, comma 8, L. n. 289 del 2002, preso atto della domanda di definizione della controversia presentata dal contribuente e del regolare versamento delle somme dovute. Non ha quindi esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso. Le spese sono state compensate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva acquistato il 18 marzo 2004 un terreno edificabile nel Comune di Teramo, applicando l’imposta proporzionale di registro agevolata dell’1% ai sensi dell’art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000, in ragione dell’impegno assunto nell’atto di edificare entro cinque anni. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento e liquidazione per il recupero della maggiore imposta di registro, senza sanzioni. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il recupero, considerando che l’edificazione nei termini non fosse possibile perché il Comune aveva subordinato la riunione della proprietà con il diritto edificatorio alla stipula di una specifica convenzione e al pagamento di 57.544,63 euro. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Il testo non ne espone il contenuto specifico. Nel corso del giudizio il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, in relazione all’art. 16 L. n. 289 del 2002, versando tutte le somme dovute.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 3, L. n. 388 del 2000

    imposta inizialmente corrisposta nella misura agevolata dell’1% secondo quanto stabilito dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, (impegno ad edificare il lotto entro cinque anni dall’acquisto).

    La disposizione è richiamata per identificare il regime agevolato applicato all’acquisto, subordinato all’impegno di edificare entro cinque anni; la Corte non ne affronta l’interpretazione nel merito, poiché il giudizio è estinto.

  • art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011

    ciò in ragione del fatto che il Fracassa ha presentato domanda di definizione della controversia D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011 (richiamante la L. n. 289 del 2002, art. 16), provvedendo altresì al regolare versamento di tutte le somme dovute a tale titolo (come da comunicazione della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Teramo, allegata).

    La domanda di definizione della controversia, accompagnata dal regolare versamento delle somme dovute, ha determinato la cessazione del giudizio secondo il meccanismo di definizione agevolata richiamato.

  • art. 16, commi 8 e 12, L. n. 289 del 2002

    Ciò posto, il giudizio va dichiarato estinto a spese compensate.

    A seguito della definizione della controversia e del pagamento integrale delle somme dovute, il processo è dichiarato estinto; le spese sono compensate. Il dispositivo richiama espressamente il comma 8.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio tributario, il contribuente perfeziona la definizione agevolata della controversia prevista dalla legge e versa regolarmente tutte le somme dovute, il processo deve essere dichiarato estinto; nella decisione in esame le spese sono state compensate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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