Cassazione Civile, Ordinanza n. 34443/2024 del 25/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e, in mancanza di accettazione della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre posto le spese del giudizio di cassazione a carico del rinunciante, liquidandole in favore della parte controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione immobiliare proposta da una società che chiedeva l'accertamento della propria esclusiva proprietà di alcuni immobili e la condanna al rilascio. La società sosteneva che i beni fossero stati illecitamente ceduti a terzi da chi aveva agito come suo legale rappresentante. Il convenuto, poi ricorrente in Cassazione, si difendeva affermando di aver venduto legittimamente gli immobili quando era rappresentante della società, che l'acquisto era stato fatto da un terzo e successivamente ritrasferito a un ulteriore soggetto, e contestava la propria legittimazione passiva. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello confermava. In Cassazione il ricorrente proponeva due motivi, ma prima della decisione depositava memoria con rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
La proposta formulata ai sensi di questa norma non ha funzione decisoria e non impedisce la partecipazione del consigliere che l'ha redatta al collegio che definisce il giudizio.
art. 391 c.p.c.
In difetto di accettazione della rinuncia, il giudizio si estingue e le spese sono regolate ponendole a carico del rinunciante.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non accettata, le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza del rinunciante e possono essere poste a suo carico.
- La formulazione di una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis.1 c.p.c. non comporta incompatibilità del magistrato che l'ha redatta a partecipare al collegio decisorio, poiché la proposta non ha natura decisoria.
Come è indicizzato
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