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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10778/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la sentenza di primo grado accogliendo l'azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore ex art. 67 l.fall. e dichiarando inefficace nei confronti del fallimento il trasferimento della proprietà di un appartamento con garage, con condanna al rilascio dell'immobile. In concreto, la lite riguardava una compravendita immobiliare stipulata con atto notarile del 19 ottobre 1998, successiva a un preliminare, in un contesto in cui il venditore presentava indici di crisi patrimoniale (protesti, ipoteche, pignoramento). I ricorrenti deducevano: 1) violazione del d.lgs. 122/2005, sostenendo l'applicabilità dell'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 10 agli acquisti di immobili da costruire, anche per rapporti anteriori; contestavano inoltre la valutazione del prezzo e delle somme effettivamente pagate, sostenendo di aver corrisposto un importo vicino al valore di mercato; 2) violazione dell'art. 67, comma 1, l.fall., assumendo che il fallimento avrebbe dovuto al più agire ai sensi del comma 2 e che la disciplina del comma 1 non fosse applicabile; 3) violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. per asserita insussistenza della scientia decoctionis, che la Corte territoriale aveva invece desunto da plurimi elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non applicabile la disciplina di favore del d.lgs. 122/2005, affermandone l'operatività solo per le procedure concorsuali aperte successivamente all'entrata in vigore dell'intera disciplina; ha inoltre osservato che, una volta esclusa tale normativa speciale, erano superflue le censure sulla natura dell'immobile e sull'ammontare del prezzo. Quanto al secondo motivo, ha affermato che il curatore può proporre in via gradata sia la revocatoria ex art. 67, comma 1, sia quella ex art. 67, comma 2, l.fall. Infine, sul terzo motivo, ha ribadito che la consapevolezza dello stato di insolvenza del terzo acquirente va riferita al momento del contratto definitivo, quando il bene esce dal patrimonio del debitore, ed è accertabile anche per presunzioni; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva motivatamente valorizzato protesti, ipoteche, pignoramento e clausole contrattuali anomale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    art. 67 2° comma l.fall.; art. 67 1° comma l.fall.

    L'azione revocatoria fallimentare è ammissibile secondo i presupposti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis; la consapevolezza dello stato di insolvenza del terzo rileva al momento dell'atto definitivo che comporta l'uscita del bene dal patrimonio del debitore. Il curatore può formulare domande revocatorie anche in via gradata.

  • d.lgs. 122/2005

    artt. 1, 5 e 10; art. 10 d.lgs. 122/2005

    La causa esonerativa dalla revocatoria prevista per gli acquisti di immobili da costruire non opera retroattivamente e si applica solo alle procedure concorsuali aperte dopo l'entrata in vigore dell'intera disciplina.

  • art. 5 d.lgs. 122/2005

    La disposizione transitoria delimita l'ambito applicativo della disciplina di favore, differenziando gli aspetti relativi alle garanzie obbligatorie rispetto alle altre previsioni del decreto.

  • art. 1 d.lgs. 122/2005

    Definisce gli 'immobili da costruire' come quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e la cui costruzione non sia ultimata al punto da consentire il rilascio del certificato di agibilità.

  • art. 10 d.lgs. 122/2005

    Prevede l'esenzione dall'azione revocatoria per gli atti posti in essere al giusto prezzo, da valutarsi alla data del preliminare, ma tale esenzione non si applica alle procedure anteriori all'entrata in vigore della disciplina.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La disciplina di favore in tema di revocatoria degli acquisti di immobili da costruire ha natura eccezionale e non è suscettibile di applicazione retroattiva alle procedure concorsuali già aperte prima della sua entrata in vigore.
  • Nell'ambito della revocatoria fallimentare di una compravendita eseguita in forza di preliminare, il momento rilevante per verificare la consapevolezza dello stato di insolvenza del terzo acquirente è quello del contratto definitivo, poiché è in quel momento che il bene esce dal patrimonio del debitore.
  • La scientia decoctionis può essere provata anche per presunzioni, attraverso un complesso di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, e la relativa valutazione spetta al giudice di merito, non essendo sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
  • Non è precluso al curatore proporre in via gradata diverse domande revocatorie fondate su distinti commi dell'art. 67 l.fall., ove compatibili con la vicenda concreta e con la disciplina temporale applicabile.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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