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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28248/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere a seguito di un incidente stradale (28/08/2021) con esito mortale. L'imputazione comprende reati previsti dagli artt. 589-bis, commi 1,2,4 e 5, e 589-ter c.p. Il ricorrente ha censurato la motivazione sulle esigenze cautelari: ha dedotto carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazione del pericolo di reiterazione di reati colposi e nell'esclusione della adeguatezza degli arresti domiciliari, evidenziando assenza di precedenti specifici e avendo già ottemperato a un precedente regime di arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del Riesame fosse congrua e non manifestamente illogica: ha valorizzato la condotta immediatamente successiva al fatto (fuga dal luogo, ritorno per recuperare oggetti e verificare l'assenza di telecamere) come indice di spregiudicatezza e propensione alla violazione delle regole, capace di far ritenere non adeguati i provvedimenti meno afflittivi, compresi gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (che segnala ma non impedisce gli allontanamenti). La Corte ha ricordato il limite del sindacato di legittimità, che verifica la presenza dei requisiti minimi di motivazione e la non manifesta illogicità, non riqualificando i fatti.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; qui richiamata per la qualificazione del fatto (commi e aggravanti indicate nel provvedimento di custodia).

  • art. 589-ter cod. pen.

    Disposizioni correlate all'omicidio stradale (circostanze aggravanti e connessioni normative richiamate nell'imputazione).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Prevede il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; la Cassazione può rilevarne l'insussistenza solo se ciò si traduce in violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari. In particolare la lett. c) (pericolo di reiterazione) richiede elementi concreti e, secondo la giurisprudenza citata, anche attuali nel senso di probabile ricaduta prossima.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica la disciplina sulle misure cautelari personali e ha introdotto il requisito che il pericolo di commissione di altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale; il Tribunale e la Cassazione hanno applicato tale parametro nella valutazione del rischio di reiterazione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione sindaca la motivazione delle misure cautelari solo in presenza di carenze formali o di manifesta illogicità: non è luogo per rivalutare i fatti libremente.
  • Per ravvisare il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) servono elementi concreti e non meramente ipotetici; la concretezza può emergere sia da precedenti comportamenti sia da condotte immediate successive al reato che evidenzino propensione a violare norme.
  • Comportamenti come la fuga dal luogo del fatto e condotte tese a eludere accertamenti (es. ritorno per recuperare oggetti e verificare assenza di telecamere) possono legittimamente qualificarsi come indici di spregiudicatezza utili a sostenere la necessità della custodia cautelare.
  • La precedente osservanza di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) non esclude automaticamente la custodia in carcere: il giudice valuta la probabilità di rispetto delle prescrizioni e l'efficacia preventiva degli strumenti tecnologici (il braccialetto elettronico segnala allontanamenti ma non li impedisce).
  • In cassazione chi impugna una misura cautelare dovrebbe documentare elementi oggettivi che dimostrino l'assenza di concretezza o di attualità del pericolo di reiterazione (assenza di condotte post-fatto indicative di spregiudicatezza, prove di stabile adesione a regimi di controlli, fattori personali e familiari idonei a escludere il rischio).
  • Quando si contesta la proporzionalità della misura, è utile spiegare in modo puntuale e con elementi concreti perché misure meno afflittive sarebbero idonee a contenere il rischio valutato, indicando modalità di controllo efficaci e circostanze che riducono la probabilità di recidiva.

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