Sentenza del 23/10/2015 n. 8486 - Comm. Trib. Prov. Milano
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Emendabilità - Sussiste - Dichiarazione integrativa a favore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione dei redditi fosse emendabile anche per correggere errori contabili a lui favorevoli, con conseguente indicazione di un minor reddito imponibile o di un maggior credito d'imposta. La tesi era fondata sul riconoscimento dell'emendabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria, in particolare nella Circolare n. 31/E, e sulla disciplina della dichiarazione integrativa a favore prevista dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi. In particolare, è stata ritenuta ammissibile la dichiarazione integrativa a favore per correggere errori, anche contabili, che determinino minori redditi o maggiori crediti d'imposta. L'interpretazione è stata considerata applicabile a tutti i soggetti, comprese le persone fisiche, in conformità alle indicazioni operative contenute nella Circolare n. 31/E dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
La norma consente la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o di un minor credito rispetto a quello spettante, secondo i termini e le condizioni previsti dalla disciplina applicabile.
Circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 31/E
La circolare fornisce linee guida operative per consentire al contribuente di correggere dichiarazioni di anni precedenti e riconosce la rilevanza degli errori contabili, con applicazione generalizzata anche alle persone fisiche.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi non è necessariamente immodificabile: il contribuente può correggere errori od omissioni anche successivamente alla sua presentazione.
- Quando l'errore comporta un minor debito fiscale o un maggior credito, occorre utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa a favore, rispettando i termini e le modalità previste dalla legge.
- Gli errori contabili possono giustificare la correzione della dichiarazione e non sono esclusi per il solo fatto che riguardino dichiarazioni già presentate.
- Il principio è applicabile in via generale ai contribuenti, comprese le persone fisiche, purché l'errore sia documentabile e la correzione sia effettuata secondo la normativa vigente.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria, pur non avendo valore di legge, possono costituire un importante riferimento interpretativo e operativo per l'esercizio del diritto alla correzione.
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