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Sentenza

Sentenza del 23/10/2015 n. 8486 - Comm. Trib. Prov. Milano

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Emendabilità - Sussiste - Dichiarazione integrativa a favore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione dei redditi fosse emendabile anche per correggere errori contabili a lui favorevoli, con conseguente indicazione di un minor reddito imponibile o di un maggior credito d'imposta. La tesi era fondata sul riconoscimento dell'emendabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria, in particolare nella Circolare n. 31/E, e sulla disciplina della dichiarazione integrativa a favore prevista dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi. In particolare, è stata ritenuta ammissibile la dichiarazione integrativa a favore per correggere errori, anche contabili, che determinino minori redditi o maggiori crediti d'imposta. L'interpretazione è stata considerata applicabile a tutti i soggetti, comprese le persone fisiche, in conformità alle indicazioni operative contenute nella Circolare n. 31/E dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    La norma consente la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o di un minor credito rispetto a quello spettante, secondo i termini e le condizioni previsti dalla disciplina applicabile.

  • Circolare dell'Amministrazione finanziaria n. 31/E

    La circolare fornisce linee guida operative per consentire al contribuente di correggere dichiarazioni di anni precedenti e riconosce la rilevanza degli errori contabili, con applicazione generalizzata anche alle persone fisiche.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi non è necessariamente immodificabile: il contribuente può correggere errori od omissioni anche successivamente alla sua presentazione.
  • Quando l'errore comporta un minor debito fiscale o un maggior credito, occorre utilizzare lo strumento della dichiarazione integrativa a favore, rispettando i termini e le modalità previste dalla legge.
  • Gli errori contabili possono giustificare la correzione della dichiarazione e non sono esclusi per il solo fatto che riguardino dichiarazioni già presentate.
  • Il principio è applicabile in via generale ai contribuenti, comprese le persone fisiche, purché l'errore sia documentabile e la correzione sia effettuata secondo la normativa vigente.
  • Le circolari dell'Amministrazione finanziaria, pur non avendo valore di legge, possono costituire un importante riferimento interpretativo e operativo per l'esercizio del diritto alla correzione.

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