Ordinanza n. 7880/2026 - Roma, Sezione 3
per la correzione della sentenza n. 2625 dell’11 febbraio 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 3800 del 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 2625 dell’11 febbraio 2026, limitatamente alla mancata inclusione degli istanti tra i ricorrenti dichiarati improcedibili e alla conseguente regolazione delle spese
Esito
Favorevole al resistente (parti resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli istanti hanno proposto domanda di correzione di errore materiale della sentenza che aveva definito il ricorso n. 3800 del 2021. Hanno dedotto che i loro nominativi non erano stati inseriti nel dispositivo tra i ricorrenti per i quali era stata dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente incidenza sul regime delle spese di lite. La domanda mirava quindi a ottenere sia una diversa qualificazione della loro posizione processuale sia una diversa regolazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza. Ha ricordato che la correzione ex art. 86, comma 2, c.p.a. riguarda soltanto divergenze meramente formali tra il contenuto della decisione e la sua espressione letterale, percepibili ictu oculi e non incidenti sul contenuto sostanziale della pronuncia. Nel caso concreto, la mancata inclusione degli istanti tra i soggetti dichiarati improcedibili si inseriva nell’assetto decisorio complessivo della sentenza, che distingueva diverse posizioni processuali e disciplinava diversamente le spese. La modifica richiesta avrebbe quindi inciso sul contenuto sostanziale della decisione e su un capo autonomo relativo alla soccombenza e alle spese, trasformando il procedimento di correzione in una non consentita impugnazione del decisum. Il TAR ha precisato che una simile contestazione deve essere eventualmente proposta con gli ordinari mezzi di impugnazione. Le spese dell’incidente sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
L’errore materiale suscettibile di correzione attiene alla manifestazione del pensiero del giudice e consiste in una divergenza meramente formale tra il contenuto della decisione e la sua espressione letterale, percepibile ictu oculi e non incidente sul contenuto sostanziale della pronuncia.
La correzione è ammessa per meri errori formali o sviste redazionali, ma non può modificare la qualificazione delle posizioni processuali, il merito della controversia o capi autonomi della decisione, inclusa la regolazione delle spese.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale è limitato alle divergenze meramente formali tra la volontà decisoria del giudice e la sua espressione letterale, purché l’errore sia percepibile ictu oculi e non incida sul contenuto sostanziale della pronuncia.
- È inammissibile utilizzare la correzione di errore materiale per ottenere una diversa decisione sul merito, una diversa qualificazione della posizione processuale delle parti o la modifica di capi autonomi della sentenza.
- La richiesta di modificare la disciplina delle spese di lite, quando implica una diversa valutazione della soccombenza o della posizione processuale delle parti, esula dal procedimento di correzione e deve essere fatta valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione.
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