Sentenza n. 318/2026 - Cagliari, Sezione 2
per il risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi ed interessi per omissioni colpose di attività di controllo edilizio e di corretta amministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamenti omissivi del Comune nell'attività di vigilanza edilizia e di corretta amministrazione, nonché asseriti provvedimenti abilitativi edilizi illegittimi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti da asserite omissioni colpose del Comune nell'esercizio dei controlli edilizi e nella corretta amministrazione. Secondo la prospettazione, tali omissioni e gli asseriti provvedimenti abilitativi illegittimi avrebbero indotto l'acquirente a comprare l'immobile confidando nella sua regolarità edilizia, poi risultata compromessa da irregolarità edilizie e urbanistiche. In una memoria successiva la responsabilità comunale è stata qualificata ai sensi dell'art. 1218 c.c., anziché dell'art. 2043 c.c. I ricorrenti hanno sostenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando anche una precedente istanza di accesso ai documenti edilizi e una comunicazione comunale di avvio del procedimento sanzionatorio, asseritamente espressiva di un potere intimidatorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, affermando la giurisdizione del giudice ordinario. La domanda risarcitoria riguarda una situazione di diritto soggettivo e danni derivanti da comportamenti dell'amministrazione che non si sono tradotti in atti autoritativi lesivi, essendo contestato il comportamento oggettivo del Comune quale fonte di affidamento del privato e del conseguente danno. Non rileva la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, perché atto endoprocedimentale privo di effetti lesivi ed estraneo all'oggetto del giudizio risarcitorio. È altresì estranea la precedente domanda relativa al silenzio sull'istanza di accesso, già dichiarata inammissibile con precedente sentenza. Il richiamo all'art. 30 c.p.a. non radica la giurisdizione amministrativa quando la pretesa risarcitoria concerne diritti soggettivi lesi da meri comportamenti amministrativi privi di esercizio autoritativo del potere. Il giudizio potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La domanda contro il silenzio sull'istanza di accesso era stata già dichiarata inammissibile e non rientrava più nell'oggetto del giudizio risarcitorio definito con la sentenza.
art. 2043 c.c.
La domanda era stata originariamente qualificata come risarcimento per omissioni colpose dell'amministrazione; la pronuncia riconduce la controversia, per il suo contenuto sostanziale, alla lesione di diritti soggettivi derivante da meri comportamenti.
art. 1218 c.c.
La diversa qualificazione della responsabilità comunale operata dai ricorrenti nella memoria non incide sul riparto di giurisdizione, determinato in base al petitum sostanziale e alla natura della situazione giuridica dedotta.
art. 30 c.p.a.
L'azione risarcitoria prevista dal codice del processo amministrativo non appartiene necessariamente alla giurisdizione amministrativa quando il danno deriva da comportamenti non riconducibili all'esercizio autoritativo del potere e incide su diritti soggettivi.
art. 11 c.p.a.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riproposto dinanzi al giudice ordinario competente, con conservazione degli effetti processuali secondo la disciplina della translatio iudicii.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha sottoposto d'ufficio alle parti la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione, assegnando un termine per il deposito di memorie sulla sola questione.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria proposta contro una pubblica amministrazione appartiene alla giurisdizione ordinaria quando il danno è allegato come conseguenza di meri comportamenti omissivi o materiali dell'amministrazione, non tradottisi nell'esercizio di un potere autoritativo, e la situazione giuridica dedotta ha natura di diritto soggettivo.
- Il riparto di giurisdizione deve essere individuato sulla base del petitum sostanziale: la qualificazione formale della domanda come azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. o il richiamo a norme civilistiche di responsabilità non sono decisivi se la pretesa sostanziale riguarda danni derivanti da comportamenti amministrativi privi di contenuto provvedimentale.
- Un atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva, quale la comunicazione di avvio di un procedimento sanzionatorio, non assume rilievo nel giudizio avente a oggetto il risarcimento per omissioni di vigilanza edilizia, se non costituisce l'atto lesivo posto a fondamento della domanda.
- La precedente definizione della domanda relativa al silenzio dell'amministrazione delimita l'oggetto del successivo giudizio risarcitorio: la questione concernente l'omessa risposta a un'istanza di accesso non può essere nuovamente introdotta per radicare la giurisdizione amministrativa sulla distinta domanda di risarcimento.
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