Sentenza n. 237/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del decreto di diniego dipendenza causa di servizio ed equo indennizzo -OMISSIS-n. -OMISSIS-, e di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica dell’-OMISSIS- e al verbale mod. bl/b n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della CMO di -OMISSIS-, e per l’effetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia “disturbo post traumatico da stress”, e per l’effetto la condanna della Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell’equo indennizzo corrispondente alla determinanda 7^ categoria Tab. A o a quella meglio vista.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, fondato sulla tardività dell’istanza, sull’assenza di una patologia indennizzabile e sull’assenza di nesso causale con il servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di diniego e gli atti presupposti, tra cui il parere del Comitato di verifica e il verbale della Commissione medica ospedaliera, chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia psichica e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’equo indennizzo. Ha dedotto, in particolare, eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti, travisamento, carenza di motivazione e illogicità, nonché violazione dell’art. 2 d.P.R. 461/2001. Ha inoltre lamentato la violazione delle Linee guida ministeriali del 2016 per l’inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati a eventi traumatici e stressanti, sostenendo che l’Amministrazione si sarebbe limitata a valutare la credibilità delle sue dichiarazioni senza svolgere gli accertamenti anamnestici, clinici, psicodiagnostici e strumentali previsti. A sostegno ha richiamato una consulenza tecnica svolta in un giudizio civile, nella quale sarebbe stato accertato un disturbo post-traumatico da stress collegato a un attentato terroristico subito nel 2009 durante una missione umanitaria in Afghanistan. Il provvedimento, tuttavia, era fondato anche sulla tardività dell’istanza e sulla mancanza di una patologia invalidante.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla pretesa violazione delle modalità medico-legali di accertamento e lo ha ritenuto infondato. Il giudice ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione del Comitato di verifica, recepita per relationem nel decreto, secondo cui il disturbo psichico non era stato riscontrato nella visita collegiale perché pregresso e non risultava causalmente riconducibile all’attentato terroristico. In particolare, l’Amministrazione aveva evidenziato l’assenza di correlazione cronologica e fenomenica tra evento traumatico, insorgenza e tipicità dei sintomi, considerando il lungo intervallo clinicamente “muto” tra l’evento del luglio 2009 e la documentazione psicodiagnostica del maggio 2022. Il Comitato aveva inoltre rilevato che la documentazione prodotta, compresa la consulenza tecnica del giudizio civile, non esaminava adeguatamente la successione morbosa e fenomenica né l’esclusione di cause alternative. Secondo il TAR, tali valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e non presentano vizi di illegittimità: l’istruttoria era completa perché erano stati esaminati anche la consulenza tecnica e la valutazione psicodiagnostica prodotta dal ricorrente. Le contestazioni relative alle Linee guida riguardavano l’accertamento dell’an e del quantum dell’invalidità, mentre la motivazione ritenuta decisiva atteneva al distinto profilo del nesso causale tra infermità e servizio. Il motivo relativo alla tardività dell’istanza è stato assorbito, poiché il provvedimento restava comunque valido sulla base dell’autonoma motivazione concernente l’assenza di dipendenza causale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 461/2001
La norma è richiamata dal ricorrente quale parametro della disciplina relativa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; il giudice non ne ricava una violazione, ritenendo legittima l’istruttoria e la valutazione del nesso causale svolte dall’Amministrazione.
Linee Guida per l’inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti del Ministero della Difesa – Ispettorato Generale della Sanità Militare, 2016
Le Linee guida disciplinano le attività di acquisizione e valutazione dei dati anamnestici, clinici, psicodiagnostici e strumentali relativi ai disturbi psichici post-traumatici. Il TAR ha ritenuto che le relative contestazioni non incidessero sulla distinta e assorbente valutazione del nesso causale tra patologia e servizio.
art. 73 c.p.a.
È richiamato quanto al deposito delle memorie delle parti, senza che la sentenza enunci specifiche regole interpretative.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e all’art. 2-septies d.lgs. 196/2003, il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’ordine di oscuramento.
Massime di principio
- Nelle controversie sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia psichica, la valutazione del nesso causale tra evento traumatico, insorgenza della sintomatologia e svolgimento del servizio rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi di istruttoria, travisamento, illogicità o manifesta irragionevolezza.
- La motivazione che evidenzi l’assenza di correlazione cronologica e fenomenica tra l’evento traumatico e la documentazione clinica successiva, soprattutto in presenza di un lungo intervallo privo di riscontri clinici, può legittimamente fondare il diniego della dipendenza da causa di servizio.
- L’istruttoria non è carente quando l’Amministrazione esamina e valuta anche la consulenza tecnica e la documentazione psicodiagnostica prodotte dall’interessato, pur giungendo a conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate dal consulente o dal richiedente.
- Le contestazioni relative alle modalità di accertamento dell’esistenza e della misura dell’invalidità non sono decisive quando il diniego è autonomamente fondato, con motivazione legittima, sull’assenza del nesso causale tra patologia e servizio.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più autonome ragioni giustificative e almeno una di esse resiste alle censure, l’eventuale accoglimento delle doglianze rivolte contro le altre motivazioni non determina l’annullamento dell’atto; le relative censure possono essere assorbite.
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