Ordinanza n. 1557/2026 - Roma, Sezione 2Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA serbato dal Ministero del turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 25.02.2025 e non concluso entro il termine del 27 Marzo 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCALZO MARIA il 7 febbraio 2026: PER L’ANNULLAMENTO Previa sospensione dell’efficacia del preavviso di rigetto del 07/11/2025 e del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 09/12/2025, nonché di ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica e/o accompagnatore turistico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva inizialmente proposto un’azione avverso il silenzio-inerzia del Ministero del turismo, in relazione a un’istanza presentata il 25 febbraio 2025 e non definita entro il termine indicato del 27 marzo 2025. Sopravvenuto il provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025, impugnato con motivi aggiunti unitamente al precedente preavviso di rigetto del 7 novembre 2025, la ricorrente ha dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti di rigetto. Il giudice ha rilevato, ai fini del fumus boni iuris, che allo stato non risultava depositata documentazione comprovante il requisito previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, e in particolare l’esercizio in Germania, Paese nel quale la professione di guida turistica non risulta regolamentata, dell’attività per almeno un anno.
La decisione
Il TAR ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., poiché il silenzio dell’amministrazione era venuto meno per effetto dell’adozione del provvedimento definitivo, e la ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda contro il silenzio. Ha respinto l’istanza cautelare per l’assenza di un adeguato fumus boni iuris, rilevando che non era stata prodotta, allo stato, la documentazione relativa al requisito professionale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007. Ha ritenuto altresì insussistente il periculum in mora, in ragione della natura meramente pretensiva dell’interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La domanda avverso il silenzio è divenuta priva di interesse dopo l’adozione del provvedimento definitivo dell’amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Il rito relativo all’azione contro il silenzio non è più giustificato quando l’amministrazione adotta il provvedimento conclusivo, impugnato con motivi aggiunti.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Il venir meno del silenzio e la contestuale impugnazione del provvedimento sopravvenuto determinano la conversione del rito da camerale a ordinario.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Per l’esercizio in uno Stato estero in cui la professione non è regolamentata, il riconoscimento richiede la prova dell’esercizio dell’attività per almeno un anno; nel caso concreto il TAR ha rilevato l’assenza, allo stato, di documentazione comprovante tale requisito.
Massime di principio
- Quando, durante un giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, sopravviene un provvedimento definitivo sul procedimento, viene meno l’inerzia oggetto dell’azione; se il provvedimento è impugnato con motivi aggiunti, il rito deve essere convertito da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
- La domanda cautelare diretta a sospendere il diniego di un’istanza pretensiva può essere respinta quando il ricorrente non dimostri, già allo stato degli atti, il possesso dei requisiti sostanziali necessari per ottenere il provvedimento ampliativo richiesto.
- Nelle controversie aventi a oggetto interessi meramente pretensivi, la sola mancata attribuzione del bene della vita non dimostra il periculum in mora: il pericolo deve essere specificamente allegato e provato.
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