Cassazione Penale, Sentenza n. 24278/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Messina dell'8/11/2019 che aveva confermato la condanna di SIMONETTI per il reato di riciclaggio e, parzialmente, riformato la posizione di FRENI in relazione a un accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. SIMONETTI deduce: 1) violazione degli artt. 42, 43 e 648-bis c.p. e dei diritti costituzionali / CEDU per mancata prova dell'elemento soggettivo del riciclaggio e per l'uso del silenzio come elemento probatorio; 2) carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'inattendibilità della sua versione riguardo alla fonte lecita delle somme ricevute; 3) insufficienza della motivazione sul collegamento tra le somme e i reati tributari ascritti a FRENI come reati presupposto. FRENI lamenta eccessività della pena per il concorso/continuazione con condanna irrevocabile e la mancata concessione delle attenuanti generiche in relazione al patteggiamento in appello (art. 599-bis).
La decisione
Per SIMONETTI: il ricorso è stato accolto. La Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'Appello circa la provenienza delittuosa delle somme e il nesso con i presunti reati presupposto; ha annullato la sentenza nei confronti di SIMONETTI e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio. Per FRENI: il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché attiene a censure non consentite avverso il patteggiamento in appello; conseguentemente FRENI è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento in appello; la modifica legislativa (legge n.103/2017) limita le censure proponibili in Cassazione, rendendo inammissibili le doglianze fondate su vizi fattuali o sulla determinazione della pena se non tradotte in illegittimità della sanzione
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b ed e)
Consente motivi di cassazione per violazione di legge e per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; usati da SIMONETTI per contestare violazioni di norme penali e carenze logico-motivazionali
artt. 42, 43, 648-bis cod. pen.
Art. 648-bis definisce il reato di riciclaggio; artt. 42-43 riguardano il dolo e la partecipazione; la Corte ha ritenuto che non fosse adeguatamente provata la consapevolezza della provenienza delittuosa e il nesso con reati presupposto
art. 27 Cost.
Riferimento ai principi di responsabilità e colpevolezza; invocato dalla difesa in correlazione al requisito soggettivo del reato
art. 6 CEDU
Garantisce il diritto a un giusto processo; richiamato in relazione al diritto al silenzio e alla corretta valutazione probatoria delle dichiarazioni e del silenzio dell'imputato
artt. 125, 546, 597, 598, 533 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dalla difesa in relazione ai criteri di valutazione della prova, all'onere probatorio e alla motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito non abbia fornito adeguata motivazione ex artt. 125 e correlati
legge n. 103/2017
Ha introdotto modifiche al patteggiamento in appello limitando le censure in Cassazione contro le decisioni adottate in forza dell'art. 599-bis; da ciò la inammissibilità del ricorso di FRENI per motivi meramente fattuali o di determinazione della pena
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibili ammende); applicato al ricorrente FRENI per la declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La mera detenzione o il trasferimento di somme ingenti e l'assenza di una spiegazione non sono di per sé sufficienti a provare il reato di riciclaggio: è necessario dimostrare il collegamento tra i fondi e uno specifico reato presupposto e la consapevolezza dell'imputato della provenienza delittuosa
- Il silenzio dell'imputato non può essere automaticamente valorizzato come prova di colpevolezza: i giudici devono evitare valutazioni apodittiche e rispettare i diritti costituzionali e CEDU relativi al diritto di non autoincriminarsi
- Una motivazione che si limiti a ritenere "ingiustificato possesso" senza indicare la possibile fonte delittuosa e il nesso causale con i reati presupposto è insufficiente e comporta annullamento e rinvio per nuovo esame
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis le possibilità di ricorso per Cassazione sono molto ristrette: sono ammissibili solo censure sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero e su discordanze tra l'accordo e la pronuncia; doglianze meramente fattuali o sulla determinazione della pena sono inammissibili
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e possibile ammenda), quindi la scelta di impugnare decisioni da patteggiamento richiede cautela
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