Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5500/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 528/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202508203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva ai proprietari la rimozione dei pericoli, la messa in sicurezza del fabbricato e delle aree private, la regimazione delle acque, il contenimento del movimento franoso e il deposito di una relazione tecnica attestante l’eliminazione del pericolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza sindacale adottata dopo un esteso fenomeno franoso verificatosi nell’autunno 2019. Hanno dedotto, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza dei presupposti di urgenza e attualità del pericolo, il ritardo nell’adozione dell’ordinanza, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà e sproporzione delle prescrizioni, nonché l’erronea imputazione ai proprietari degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza. È stata contestata anche la compatibilità degli interventi comunali già eseguiti con quelli successivamente imposti, l’esiguità dei termini assegnati, l’omessa pronuncia del TAR su alcuni motivi, l’eccessiva onerosità delle opere rispetto alle capacità economiche dei destinatari, l’assenza di un accertamento sulle cause della frana e sulle eventuali responsabilità del Comune, nonché la contraddittorietà dell’azione amministrativa, che inizialmente avrebbe considerato unitariamente gli interventi di ripristino e successivamente li avrebbe distinti ponendo quelli relativi alla proprietà privata a carico dei proprietari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’ordinanza contingibile e urgente presuppone un pericolo concreto, attuale e grave per l’incolumità pubblica e l’urgenza può rendere incompatibile la partecipazione procedimentale, anche quando la situazione di pericolo sia nota da tempo. Ha escluso il difetto di istruttoria, rilevando che il Comune era intervenuto sul movimento franoso, aveva esaminato relazioni tecniche e aveva verificato lo stato dei luoghi prima di adottare l’ordinanza. Il tempo trascorso tra l’evento franoso e il provvedimento è stato ritenuto giustificato dalla necessità di gestire l’emergenza e accertare tecnicamente la pericolosità del sito. Le opere comunali, di natura conservativa e dirette alla protezione della strada, non risultavano incompatibili con gli interventi imposti ai proprietari, né gli appellanti avevano fornito adeguato riscontro tecnico alle proprie contestazioni. Il termine assegnato è stato ritenuto ragionevole in relazione alla gravità del pericolo. Quanto alla responsabilità della frana e alle condizioni economiche dei destinatari, il Collegio ha affermato che l’ordinanza non ha natura sanzionatoria: la sua legittimità dipende dalla necessità di rimuovere il pericolo, non dall’accertamento delle responsabilità causali né dalla capacità economica dei proprietari. È stata inoltre esclusa l’omessa pronuncia del TAR, poiché i motivi erano stati esaminati congiuntamente e implicitamente respinti. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

    Attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo attuale ed eccezionale per l’incolumità pubblica; il potere può essere esercitato senza previa comunicazione di avvio quando l’urgenza renda incompatibile la partecipazione procedimentale.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    Le garanzie partecipative possono essere derogate, quanto alla comunicazione di avvio, quando ricorrano ragioni di urgenza incompatibili con il differimento dell’intervento amministrativo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Il TAR ne aveva richiamato l’applicazione in relazione all’omissione del preavviso di rigetto; la decisione d’appello fonda tuttavia il rigetto soprattutto sull’incompatibilità della partecipazione con l’urgenza propria dell’ordinanza contingibile e urgente.

  • artt. 14 e 30 d.lgs. n. 285/1992

    Richiamati dagli appellanti in relazione agli obblighi di tutela e manutenzione connessi alla strada, senza che il Consiglio di Stato ravvisasse violazioni decisive.

  • artt. 36 e 39 dell’allegato F alla legge 20 marzo 1865, n. 2248

    Richiamati dagli appellanti in relazione agli obblighi pubblici concernenti la viabilità e la sicurezza, ma ritenuti non ostativi all’imposizione ai proprietari degli interventi necessari a eliminare il pericolo gravante sulla loro proprietà.

  • art. 29 dell’allegato F alla legge 20 marzo 1865, n. 2248

    Richiamato dagli appellanti, senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione autonoma.

Massime di principio

  • Le ordinanze contingibili e urgenti adottate ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 presuppongono un pericolo concreto, attuale e grave per l’incolumità pubblica, tale da rendere necessaria un’azione immediata e improcrastinabile; non è indispensabile che la situazione sia assolutamente imprevedibile, né che sia insorta da poco, né che siano previamente individuati i soggetti responsabili della sua causazione.
  • Nell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento quando la partecipazione procedimentale sia incompatibile con l’urgenza di rimuovere il pericolo, anche se la situazione emergenziale sia nota da tempo o si sia protratta, purché permanga l’attualità del rischio.
  • La natura non sanzionatoria dell’ordinanza contingibile e urgente comporta che la sua legittimità dipenda dall’esistenza del pericolo e dalla necessità delle misure adottate, non dall’accertamento della responsabilità causale del destinatario né dalla sua capacità economica di sostenere gli interventi.
  • L’amministrazione può imporre al proprietario gli interventi necessari a eliminare una situazione di pericolo insistente sulla proprietà privata senza dover previamente accertare le responsabilità storiche o causali dell’evento franoso, quando l’ordine sia funzionale e proporzionato alla tutela immediata dell’incolumità pubblica.
  • Il tempo trascorso tra l’evento pericoloso e l’adozione dell’ordinanza non esclude di per sé l’urgenza, quando sia giustificato dalla gestione dell’emergenza, dall’inaccessibilità dei luoghi e dalla necessità di acquisire e valutare elementi tecnici per accertare la situazione di pericolo.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice esamini congiuntamente più motivi e la motivazione resa implichi il rigetto delle ulteriori censure, anche mediante un assorbimento improprio derivante dalla decisione su una questione ritenuta assorbente.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.