Cassazione Civile, Ordinanza n. 16255/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. della sentenza di cassazione n. 33232/2023, deducendo due errori di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. in relazione al giudizio di legittimità definito da tale sentenza. Con il primo motivo hanno sostenuto che la Corte avesse omesso di scrutinare compiutamente i motivi del precedente ricorso per cassazione, in particolare quelli relativi alla motivazione della sentenza d'appello, al contraddittorio, all'uso della consulenza tecnica d'ufficio, alla valutazione delle prove, all'ultrapetizione e alle spese. Con il secondo motivo hanno dedotto un errore percettivo nella valutazione della condotta processuale della controparte, sostenendo che la rinuncia a parte delle domande non fosse successiva a una deliberazione assembleare sopravvenuta, come invece ritenuto dalla precedente sentenza, e quindi che fosse errata la statuizione sulle spese e sulla correttezza processuale dei resistenti. La controversia sostanziale sottostante riguardava opere ritenute illegittime eseguite su parti comuni e su spazi contesi di un fabbricato, con accertamento di annessione illecita a unità esclusive, ordine di ripristino dello stato dei luoghi e rimozione di un cancello; i ricorrenti contestavano anche la portata della rinuncia parziale effettuata dagli attori originari in corso di causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non denunciassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione di giudizio sulle ragioni già esaminate nella sentenza revocanda. La Corte ha ribadito che la revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo in presenza di una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti interni del giudizio di legittimità, non quando la censura investa l'interpretazione o la valutazione delle questioni già decise. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando una forma di abuso del processo in ragione della conformità tra proposta di definizione accelerata e decisione finale, ha applicato anche le statuizioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Rende esperibile la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei soli casi previsti, tra cui l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio consiste in una svista percettiva sui fatti di causa, non in un errore di giudizio o di valutazione; deve essere essenziale, decisivo, immediatamente rilevabile e interno al giudizio di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta del consigliere delegato consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3 richiamante l'art. 96 c.p.c.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte lo applica come conseguenza della definizione del ricorso in conformità alla proposta, qualificando la condotta processuale come abuso del processo e condannando a somme equitative sia verso la controparte sia verso la Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro formale dei motivi dedotti, ma la Corte osserva che le censure formulate sotto vizi di legge o motivazione miravano in realtà a una rivalutazione del merito già preclusa.
art. 112 c.p.c.
La Corte ribadisce che non vi è ultrapetizione se la decisione si mantiene entro l'oggetto della domanda come effettivamente proposta e interpretata nel processo.
art. 115 c.p.c.
Non può essere invocato per ottenere in sede di legittimità una diversa lettura del materiale probatorio o per trasformare una critica alla valutazione delle prove in violazione di legge.
art. 116 c.p.c.
La censura è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La violazione è configurabile solo se si deduce un'errata ripartizione dell'onere della prova; non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito istruttorio.
art. 2712 c.c.
Le riproduzioni fotografiche fanno prova dei fatti rappresentati nei limiti in cui la loro conformità sia contestata; tuttavia la Corte evidenzia che la doglianza non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 92 c.p.c.
È richiamato in tema di regolazione delle spese, ma la Corte conferma la condanna secondo il criterio della soccombenza.
art. 111 Cost.
È evocato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che l'accoglimento delle difese di una parte integri di per sé violazione del contraddittorio o della motivazione.
art. 132 c.p.c.
La sentenza d'appello non è nulla per motivazione apparente se contiene un percorso argomentativo compiuto e intellegibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. in tema di sufficienza della motivazione.
art. 61 c.p.c.
Il ricorso sosteneva l'indebita delega al consulente tecnico di valutazioni riservate al giudice, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non confrontata con la ratio della decisione.
art. 194 c.p.c.
È richiamato in relazione alla consulenza tecnica, ma la Corte non accoglie la tesi di un uso improprio della c.t.u. come fonte diretta del giudizio di diritto.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la Corte abbia omesso di decidere su un motivo oppure abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o provato dagli atti; non è consentita per contestare l'interpretazione o la valutazione delle questioni già decise.
- Non sussiste errore revocatorio se la decisione di legittimità ha effettivamente esaminato il motivo, anche sinteticamente o non seguendo tutte le argomentazioni difensive sviluppate dal ricorrente: in tal caso la doglianza investe un preteso errore di giudizio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando si contesti il modo in cui ha apprezzato le prove o attribuito loro efficacia.
- Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o nullità processuale, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- La deduzione di vizio motivazionale deve rispettare il paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; non può essere surrettiziamente proposta come violazione di legge.
- In materia di motivazione della sentenza, è sufficiente un percorso argomentativo intellegibile e compiuto; la motivazione non è apparente solo perché non aderisce alle tesi di una parte.
- Le spese seguono la soccombenza e, in caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. come indice di abuso del processo.
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