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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1809

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1809 della Commissione del 13 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)

Normativa europea32021R1809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 sulle misure contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV. Amplia la nozione di piante interessate includendo anche gli ibridi di Solanum lycopersicum L., rafforza e dettaglia le misure di eradicazione nelle aree delimitate e aumenta la frequenza dei controlli all'importazione per partite provenienti da Israele e Cina. Inoltre proroga l'applicazione del regime fino al 31 maggio 2023 e adegua l'allegato tecnico sui campionamenti e sui metodi di prova.

Modifica le misure UE contro il virus ToBRFV, estendendo l'ambito alle piante di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi, rafforzando i controlli all'importazione e precisando le misure di eradicazione nelle aree delimitate.

Ambito di applicazione

Si applica nell'intera Unione europea, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Riguarda gli operatori professionali e le autorità competenti coinvolti nella produzione, movimentazione, campionamento, prova e importazione di piante specificate, sementi specificate e frutti specificati di Solanum lycopersicum L., relativi ibridi e Capsicum spp., con particolare attenzione alle partite originarie di Israele e della Cina. Non si applica alle sementi specificate e ai frutti specificati nella definizione di piante specificate, che restano disciplinati da definizioni e regole proprie; le misure si collegano alle condizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e ai controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625.

Misure di esecuzione contro il virus ToBRFV

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1809 della Commissione modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). La modifica interviene alla luce dell'esperienza applicativa e di audit effettuati nel 2020 e 2021, con l'obiettivo di rafforzare la gestione del rischio fitosanitario e rendere più coerente l'attuazione delle misure di eradicazione e controllo.

Ambito materiale e definizioni

La prima modifica riguarda le definizioni di riferimento. Viene sostituita la nozione di "piante da impianto specificate" con quella più ampia di "piante specificate", che include tutte le piante di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi, nonché Capsicum spp., ad eccezione delle sementi specificate e dei frutti specificati. Contestualmente, anche le definizioni di sementi e frutti vengono allineate per ricomprendere gli ibridi di Solanum lycopersicum L.

Misure in caso di presenza confermata o sospetta

Il nuovo articolo 4 disciplina le misure da adottare quando la presenza del ToBRFV è ufficialmente confermata o sospetta in uno Stato membro. L'autorità competente deve adottare le misure di eradicazione previste dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031, salvo che ricorrano le condizioni dell'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento. Viene inoltre imposta la delimitazione immediata dell'area interessata, con regole differenziate per siti di produzione protetti fisicamente e altri siti: nel primo caso l'area delimitata coincide almeno con il sito infetto; nel secondo comprende una zona infestata e una zona cuscinetto di almeno 30 metri.

All'interno dell'area delimitata, per i siti destinati a piante da impianto o sementi, devono essere rimossi e distrutti tutti i lotti infetti, adottate misure igieniche su personale, attrezzature, strutture, mezzi e materiali, e distrutto o trattato il substrato colturale. Per i siti destinati alla produzione di frutti, devono essere rimosse e distrutte tutte le piante specificate, applicate misure igieniche analoghe e trattato il substrato colturale. L'area delimitata può essere revocata solo se, a seguito di campionamenti e prove su una coltura successiva, il sito risulta indenne per almeno 6 mesi dopo l'impianto.

Controlli su sementi e piante madri

Le modifiche agli articoli 7 e 9 precisano che sementi e piante madri devono essere sottoposte a campionamento e prove ufficiali, o sotto supervisione ufficiale, e devono risultare indenni dal virus. Quando si testano piante madri, il campionamento deve avvenire nel termine più breve possibile prima della prima raccolta dei frutti. In caso di sospetta presenza del virus, il campionamento e le prove sono riservati alle autorità competenti, secondo il regolamento (UE) 2016/2031.

Controlli all'importazione nell'Unione

Il nuovo articolo 10 introduce una disciplina più severa per l'introduzione nell'Unione delle partite interessate. Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e piante da impianto specificate deve essere campionato e testato al primo posto di controllo frontaliero di arrivo nell'Unione o presso un punto di controllo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2123. Per le partite originarie di Israele il tasso minimo sale al 50 %; per le sementi originarie della Cina il controllo deve riguardare il 100 % delle partite.

Durata di applicazione

Il regolamento proroga il periodo di applicazione del regime di cui al regolamento (UE) 2020/1191, sostituendo la scadenza del 31 maggio 2022 con quella del 31 maggio 2023. La proroga è motivata dall'esigenza di verificare l'attuazione delle nuove misure e mantenere una protezione continua del territorio dell'Unione.

Allegato tecnico: campionamento e metodi di prova

L'allegato del regolamento (UE) 2020/1191 viene modificato per adattare gli schemi di campionamento e i metodi di prova. Per le piante specificate, escluse le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti al ToBRFV, si raccolgono 200 foglie per sito di produzione e per cultivar, preferibilmente foglie giovani della parte superiore delle piante; se le piante sono sintomatiche, il campionamento deve includere almeno 3 foglie sintomatiche. I metodi di prova per la rilevazione e l'identificazione del virus si applicano alle piante specificate non resistenti e ai frutti specificati.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione delle definizioni di piante, sementi e frutti specificati

L'articolo 1, punto 1, sostituisce le definizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1191. Le "piante specificate" sono ora le piante, escluse le sementi specificate e i frutti specificati, di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp.; le "sementi specificate" comprendono le sementi di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp.; i "frutti specificati" comprendono i frutti di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp.

Misure in caso di presenza confermata o sospetta del ToBRFV

Il nuovo articolo 4 impone all'autorità competente di adottare le misure di eradicazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 e, salvo le condizioni dell'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento, di istituire senza indugio un'area delimitata. Se il focolaio è in un sito di produzione protetto fisicamente, l'area delimitata coincide almeno con il sito; negli altri casi comprende una zona infestata e una zona cuscinetto di almeno 30 m. Sono previste misure distinte per siti destinati a piante da impianto o sementi e per siti destinati a frutti, incluse rimozione e distruzione dei lotti o delle piante infette, misure igieniche su personale, strutture, attrezzi, macchinari, materiali, mezzi di trasporto e imballaggio, nonché distruzione o trattamento del substrato colturale. L'area delimitata può essere abolita se, dopo campionamento e prove su una coltura successiva, il sito risulta indenne per almeno 6 mesi dopo l'impianto.

Campionamento delle piante madri e delle sementi

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), vengono modificati per precisare che sementi o piante madri devono essere sottoposte a campionamento e prove ufficiali o sotto supervisione ufficiale e risultare indenni dal ToBRFV. Quando le piante madri sono testate, il campionamento deve avvenire nel termine più breve possibile prima della prima raccolta dei frutti. In caso di sospetta presenza dell'organismo nocivo, campionamento e prove possono essere effettuati solo dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031.

Controlli ufficiali all'introduzione nell'Unione

Il nuovo articolo 10 stabilisce che almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate sia campionato e testato dall'autorità competente al primo posto di controllo frontaliero di arrivo nell'Unione o presso un punto di controllo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2123. Per le partite originarie di Israele la percentuale sale al 50 %, mentre per le sementi originarie della Cina arriva al 100 %.

Proroga del periodo di applicazione

L'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1191 è modificato sostituendo la data del 31 maggio 2022 con quella del 31 maggio 2023, prorogando quindi la durata del regime di misure fitosanitarie contro il ToBRFV.

Adeguamento dell'allegato tecnico

L'allegato del regolamento (UE) 2020/1191 è modificato per adeguare gli schemi di campionamento e i metodi di prova. Per le piante specificate, esclusi i Capsicum spp. notoriamente resistenti, si raccolgono 200 foglie per sito di produzione e per cultivar, preferibilmente foglie giovani della parte superiore; per piante sintomatiche si campionano almeno 3 foglie sintomatiche. I metodi di prova si applicano anche ai frutti specificati e alle piante specificate non resistenti.

Come è indicizzato

Materiesanità delle piantecontrolli ufficialiimportazione di merciagricoltura

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