Regolamento (UE) 2021/1808
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1808 della Commissione del 13 ottobre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2021 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Lettonia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua i massimali di bilancio per il 2021 relativi ad alcuni regimi di sostegno diretto in Lettonia, in conseguenza della revisione notificata dallo Stato membro per il sostegno accoppiato facoltativo. La riduzione del massimale per il sostegno accoppiato comporta un corrispondente aumento del massimale per il regime di pagamento unico per superficie, in coerenza con il quadro del regolamento (UE) n. 1307/2013. L’intervento ha natura meramente modificativa e retroagisce al 1° gennaio 2021.
Modifica dei massimali di bilancio 2021 per alcuni regimi di sostegno diretto in Lettonia, con particolare riguardo al sostegno accoppiato facoltativo e al regime di pagamento unico per superficie.
Ambito di applicazione
Si applica alla Lettonia e, indirettamente, alla determinazione per il 2021 dei massimali di bilancio dei regimi di pagamenti diretti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare per il sostegno accoppiato facoltativo e per il regime di pagamento unico per superficie. Non introduce nuovi regimi, ma modifica i valori contenuti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135. Si applica dal 1° gennaio 2021 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dei massimali di bilancio 2021 per alcuni regimi di sostegno diretto in Lettonia
Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135, che aveva istituito i massimali di bilancio annui per alcuni regimi di pagamenti diretti per il 2021. La ragione della modifica è la revisione, da parte della Lettonia, del massimale notificato per il sostegno accoppiato facoltativo; di conseguenza, la Commissione adegua anche il massimale del regime di pagamento unico per superficie.
Contesto normativo e base giuridica
L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1307/2013, relativo ai pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito della PAC, e richiama specificamente gli articoli 22, paragrafo 1, 36, paragrafo 4, 42, paragrafo 2, 47, paragrafo 3, 49, paragrafo 2, 51, paragrafo 4, e 53, paragrafo 7. Il considerando evidenzia che il regolamento 2021/1135 aveva già fissato i massimali 2021 sulla base della notifica lettone, ma la successiva revisione nazionale rende necessario un aggiornamento delle cifre.
Effetti della modifica sull’allegato del regolamento 2021/1135
La modifica opera esclusivamente sull’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135. In particolare:
- al punto II, la voce relativa alla Lettonia è sostituita con "170 814";
- al punto VIII, la voce relativa alla Lettonia è sostituita con "45 193".
Il regolamento non introduce nuove regole procedurali né nuovi requisiti sostanziali per gli agricoltori; si limita a riallineare i massimali finanziari applicabili alla Lettonia per il 2021.
Decorrenza, efficacia e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2021. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono soggetti operanti nel settore agricolo in Lettonia, l’atto assume rilievo soprattutto in termini di corretta allocazione dei massimali e di coerenza dei pagamenti diretti 2021 con la disciplina PAC. La modifica è di natura finanziaria e non altera l’architettura dei regimi di aiuto, ma incide sulla base numerica su cui si fondano i pagamenti nell’ambito dei regimi interessati.
Disposizioni principali
Modifica dei massimali per la Lettonia
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 è modificato per aggiornare i valori relativi alla Lettonia nel 2021: al punto II la voce relativa alla Lettonia è sostituita con "170 814" e al punto VIII con "45 193". La modifica deriva dalla revisione del massimale notificata dalla Lettonia per il sostegno accoppiato facoltativo e dalla conseguente ripartizione delle risorse verso il regime di pagamento unico per superficie.
Base giuridica e coerenza con il regolamento (UE) n. 1307/2013
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare degli articoli 22, paragrafo 1, 36, paragrafo 4, 42, paragrafo 2, 47, paragrafo 3, 49, paragrafo 2, 51, paragrafo 4, e 53, paragrafo 7. La modifica è effettuata in applicazione del meccanismo di notifica e revisione dei massimali nazionali previsto da tale disciplina.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, così da allinearsi alla decorrenza del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 che viene modificato.
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