Regolamento (UE) 2021/1807
Regolamento (UE) 2021/1807 della Commissione del 13 ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, azossistrobina, clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetil, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR di varie sostanze attive e di importazione in numerosi prodotti vegetali e animali, sulla base delle domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 e dei pareri scientifici dell’EFSA. In diversi casi vengono fissati nuovi limiti più elevati per consentire usi autorizzati o tolleranze all’importazione; per alcune combinazioni l’EFSA ha invece rilevato dati insufficienti o ha raccomandato valori specifici. Il testo introduce inoltre l’estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce nell’allegato IV, con conseguente esenzione dal regime degli LMR specifici.
Modifica dei livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari in determinati prodotti alimentari e mangimi, nonché inserimento dell’estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai residui di acibenzolar-s-metile, estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, azossistrobina, clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetil, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale contemplati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui livelli massimi di residui fissati negli allegati II e III del medesimo regolamento e aggiunge una sostanza all’allegato IV; riguarda quindi operatori del settore agroalimentare, importatori, produttori e controlli ufficiali negli Stati membri. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; per il fluopyram nei semi di soia si applica dal 6 novembre 2021, mentre l’entrata in vigore generale decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dei livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari in determinati prodotti
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione modifica gli allegati II, III e IV sulla base di domande di revisione degli LMR, di richieste di tolleranza all’importazione e dei pareri scientifici dell’EFSA, con l’obiettivo di adeguare i limiti alla realtà d’uso autorizzato e agli scambi commerciali, nel rispetto della sicurezza dei consumatori.
Contesto e base normativa
L’atto è adottato richiamando il regolamento (CE) n. 396/2005 e, in particolare, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a). I considerando chiariscono che, per diverse sostanze, erano già fissati LMR negli allegati II o III; per l’estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, invece, non esistevano LMR specifici e si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
Domande di modifica e tolleranze all’importazione
La Commissione ricorda che sono state presentate domande di modifica degli LMR per:
- acibenzolar-s-metile, su nocciole, fagioli e piselli con baccello;
- clopiralid, su frumento, avena e prodotti di origine animale;
- fludioxonil, su mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli e uva spina;
- fosetil, su un ampio numero di colture vegetali e prodotti di origine animale;
- metazaclor, su barbaforte/rafano/cren, rutabaga, rape e fegato bovino;
- oxathiapiprolin, su luppolo;
- tebufenozide, su albicocche e pesche;
- tiabendazolo, su agrumi e cicoria Witloof/cicoria belga.
Sono inoltre indicate le richieste di tolleranza all’importazione relative a:
- azossistrobina nelle barbabietole da zucchero negli Stati Uniti;
- ciflufenamid nel luppolo negli Stati Uniti;
- fluopyram nei semi di soia negli Stati Uniti;
- oxathiapiprolin su diverse colture in Cina, Canada e Stati Uniti;
- tiabendazolo nelle patate dolci negli Stati Uniti e nei manghi provenienti da vari Paesi dell’America centrale.
I richiedenti hanno motivato le domande evidenziando che gli usi autorizzati nei Paesi terzi possono determinare residui superiori agli LMR vigenti e creare ostacoli commerciali.
Valutazione EFSA e sicurezza alimentare
Le domande sono state esaminate dagli Stati membri interessati e successivamente dall’EFSA. L’Autorità ha valutato i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, formulando pareri motivati sugli LMR proposti. Per la maggior parte delle sostanze, l’EFSA ha concluso che i dati erano adeguati e che le modifiche erano accettabili sotto il profilo della sicurezza alimentare, sia per esposizione cronica sia per esposizione acuta.
Per l’oxathiapiprolin, tuttavia, l’EFSA ha ritenuto insufficienti i dati per fissare nuovi LMR per more selvatiche, patate, patate dolci, cavoletti di Bruxelles e piselli senza baccello. Per le altre richieste, l’Autorità ha ritenuto che non emergesse alcun superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Modifiche principali agli LMR negli allegati II e III
L’allegato II viene sostituito per le sostanze già ivi presenti: acibenzolar-s-metile, azossistrobina, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo. L’allegato III, parte A, è aggiornato per clopiralid e fosetil.
Tra le modifiche rilevanti emergono, in particolare:
- LMR specifici per numerose categorie di frutta fresca o congelata, frutta a guscio, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, tè, caffè, luppolo, spezie e prodotti di origine animale;
- valori molto elevati per alcune tolleranze all’importazione, ad esempio per fosetil e tiabendazolo su determinate colture importate;
- limiti distinti per alcuni prodotti di origine animale, tra cui muscolo, grasso, fegato, rene, latte e uova;
- varie annotazioni tecniche sulle definizioni di residuo, tra cui quelle relative a ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, metazaclor e tiabendazolo;
- indicazioni sui limiti di determinazione analitica, segnalati con (*1) e (*2).
Caso specifico del fluopyram
Per il fluopyram il regolamento tiene conto del fatto che il regolamento (UE) 2021/618 aveva già ridotto l’LMR per i semi di soia con decorrenza dal 6 novembre 2021. Per ragioni di certezza del diritto, il nuovo LMR per il fluopyram nei semi di soia si applica dalla stessa data.
Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce
In base alla valutazione del dossier presentato nel contesto dell’approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’EFSA ha raccomandato l’inserimento dell’estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Il regolamento recepisce tale raccomandazione, con effetto di esclusione dalla disciplina ordinaria degli LMR specifici.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’unica decorrenza differita espressamente prevista riguarda il fluopyram nei semi di soia, applicabile dal 6 novembre 2021.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
Sono sostituite le colonne relative a acibenzolar-s-metile, azossistrobina, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, metazacaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide, tiabendazolo, clopiralid e fosetil negli allegati II e III, parte A. La modifica ridefinisce numerosi LMR per frutta, ortaggi, cereali, semi oleaginosi, prodotti di origine animale e altre categorie, includendo anche valori per import tolerance e per usi autorizzati nell’UE.
Inserimento nell’allegato IV
L’estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce è inserito nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, con la conseguenza che non gli si applicano LMR specifici e si esclude il necessario fissaggio di un limite dedicato nel regime ordinario degli LMR.
Data di applicazione e decorrenza speciale per il fluopyram
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per l’LMR del fluopyram nei semi di soia, l’applicazione decorre dal 6 novembre 2021, in coerenza con il regolamento (UE) 2021/618, che aveva ridotto il relativo limite a partire da tale data.
Base giuridica e controllo scientifico
L’intervento è adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche recepiscono le domande presentate dagli operatori, le valutazioni degli Stati membri e i pareri motivati dell’EFSA, che ha verificato la sicurezza per i consumatori e, ove rilevante, per gli animali.
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