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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30365/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associato)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione dell'attività oggetto di un contratto di associazione in partecipazione stipulato il 1° marzo 2000. In appello è stato accertato l'obbligo della parte associante di restituire all'associato la somma di euro 36.151,95, oltre accessori, ritenuta corrisposta e non giustificata alla luce dell'esito del rapporto. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso su una domanda fondata sull'associazione in partecipazione che, a suo dire, sarebbe stata introdotta solo tardivamente dall'altra parte; 2) nullità per violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo, assumendo una decisione "a sorpresa" sull'applicabilità della disciplina codicistica; 3) violazione degli artt. 2549 c.c. e segg. e 2697 c.c., lamentando che la Corte avrebbe erroneamente posto a suo carico la prova del risultato dell'attività imprenditoriale e delle perdite, senza che fosse stato richiesto alcun rendiconto; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116 c.p.c., deducendo che le allegazioni sulle perdite sarebbero state reputate genericamente contestate, mentre l'altra parte avrebbe dovuto prendere posizione specifica già in primo grado; 5) violazione delle norme sulla valutazione delle prove, tra cui gli artt. 2726 e 2729 c.c., censurando la ritenuta prova del versamento della somma oggetto di lite e contestando la ricostruzione presuntiva del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia la decisione a sorpresa, rilevando che nel processo si era sempre discusso di associazione in partecipazione e che il tema controverso riguardava solo l'applicazione della disciplina legale o l'esistenza di pattuizioni derogatorie. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che, nell'associazione in partecipazione, l'associato partecipa di regola sia agli utili sia alle perdite, che l'eventuale deroga va provata da chi la invoca e che l'associante deve provare l'ammontare delle perdite opponibili alla domanda di restituzione dell'apporto, entro il limite del valore dell'apporto stesso. Ha respinto il quarto motivo chiarendo che l'onere di specifica contestazione sorge solo a fronte di allegazioni specifiche, non di allegazioni generiche. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché sostanzialmente diretto a sollecitare una diversa valutazione di fatto delle prove, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non è incorso in extra o ultra petizione, perché la decisione è rimasta nei limiti dell'oggetto del processo così come delineato dalle difese delle parti.

  • art. 101 c.p.c.

    Non vi è stata violazione del contraddittorio né decisione a sorpresa, poiché la questione dell'applicabilità della disciplina dell'associazione in partecipazione era già parte del dibattito processuale.

  • art. 24 Cost.

    Non è stato leso il diritto di difesa, in quanto la decisione non ha introdotto un tema nuovo o imprevedibile.

  • art. 111 Cost.

    Non è stato violato il giusto processo, perché la controversia è stata decisa entro il perimetro del thema decidendum.

  • art. 2549 c.c.

    La Corte ha ricondotto il rapporto alla disciplina dell'associazione in partecipazione, richiamandone il modello legale e la sua eventuale derogabilità pattizia nei limiti consentiti dall'autonomia contrattuale.

  • art. 2553 c.c.

    Nell'associazione in partecipazione l'associato partecipa normalmente anche alle perdite; l'associante deve provare le perdite opposte alla richiesta di restituzione dell'apporto, nei limiti del valore dell'apporto medesimo.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell'onere probatorio è stato correttamente applicato: chi invoca una deroga al regime legale deve provarla, mentre chi oppone perdite alla restituzione dell'apporto deve dimostrarne l'ammontare.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione opera solo rispetto ad allegazioni specifiche; allegazioni generiche non impongono una presa di posizione specifica della controparte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito delle prove compiuta dal giudice di legittimità.

  • art. 2726 c.c.

    Il motivo che invocava le regole sulla prova è stato ritenuto meramente fattuale e quindi non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione del materiale probatorio e delle presunzioni appartiene al giudice di merito, non potendo essere sostituita da una diversa lettura dei fatti in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dopo il rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la decisione si mantiene entro il perimetro del rapporto e delle questioni effettivamente controverse, anche se il giudice valorizza la disciplina legale del contratto diverso da quello prospettato da una parte.
  • Nel contratto di associazione in partecipazione, salvo diversa pattuizione provata da chi la invoca, l'associato partecipa anche alle perdite nella medesima misura in cui partecipa agli utili; pertanto, in presenza di domanda di restituzione dell'apporto, l'associante che intenda opporre perdite deve dimostrarne l'ammontare entro il limite dell'apporto.
  • L'onere di specifica contestazione sorge solo rispetto ad allegazioni specifiche e circostanziate; allegazioni generiche non possono considerarsi non contestate per il solo difetto di una replica analitica.
  • La censura di violazione dei criteri di prova non può risolversi nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito e non rinnovabile in cassazione.
  • La decisione sulla ricorrenza di presunzioni e sulla loro idoneità probatoria è apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione delle regole giuridiche che ne governano l'uso, non mediante una mera contrapposizione di letture alternative.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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