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Sentenza

Sentenza del 08/07/2021 n. 3425 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Risultanze istruttorie - Procedimento penale -Valutazione autonoma - Utilizzabilità come prove Costituiscono elementi indiziari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Valutazione dell'utilizzabilità, nel processo tributario, di risultanze istruttorie acquisite in procedimento penale (in particolare dichiarazioni testimoniali dalla quali si dedurrebbe un ingente trasferimento di denaro all'estero tramite intestazioni fittizie). Si discute se tali risultanze possano costituire prova di maggior reddito ai fini fiscali o debbano essere considerate solo elementi indiziari.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le risultanze penali, comprese le dichiarazioni testimoniali, sono utilizzabili nel processo tributario ma solo come elementi indiziari. Spetta al giudice tributario una valutazione autonoma della loro efficacia probatoria, sia analiticamente che nella loro convergenza globale. Nel caso concreto le dichiarazioni acquisite davanti all'Autorità giudiziaria sono state giudicate meri indizi, non chiaramente riferibili al soggetto accertato, e quindi inidonee a provare un maggior reddito ai fini fiscali: conseguentemente l'accertamento tributario basato su tali risultanze non è stato ritenuto fondato.

Norme richiamate

  • art. 4 del d.lgs. n. 74/2000

    La norma è richiamata nel quadro delle regole sull'utilizzabilità delle risultanze penali; la giurisprudenza la interpreta nel senso che atti e informazioni provenienti da procedimenti penali possono essere utilizzati nel processo tributario, purché vengano valutati come indizi e sottoposti a verifica autonoma dal giudice tributario.

  • Cass. ordinanza 11 settembre 2020, n. 18889

    Giurisprudenza di riferimento che afferma il principio: le risultanze penali sono utilizzabili come elementi indiziari nel processo tributario e richiedono una valutazione autonoma e complessiva; dichiarazioni testimoniali non direttamente riferibili al contribuente non possono da sole fondare un accertamento fiscale.

Massime di principio

  • Le risultanze di indagini penali (documentali o testimoniali) possono essere portate nel processo tributario, ma assumono valore di indizi e non di prova automatica della maggiore imponibilità.
  • Il giudice tributario deve valutare autonomamente tali risultanze, sia singolarmente sia nella loro convergenza complessiva, verificando la loro attinenza e il nesso diretto con il soggetto sottoposto ad accertamento.
  • Dichiarazioni rese in sede penale richiedono elementi di collegamento e riscontri probatori specifici per essere utilizzate come base di un accertamento fiscale: mere affermazioni non corroborate sono insufficienti.
  • L'Amministrazione finanziaria non può fondare definitivamente l'accertamento fiscale esclusivamente su fonti penali indiziarie senza fornire ulteriori riscontri probatori che colleghino inequivocabilmente il comportamento al contribuente.
  • Nelle situazioni analoghe, chi subisce accertamento fondato su risultanze penali può ottenere l'annullamento o la riduzione dell'accertamento mostrando l'assenza di nesso diretto fra le dichiarazioni penali e la posizione fiscale del contribuente.

Testo integrale

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