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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33150/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Biagio era stato condannato per omicidio colposo (art. 589, comma 2 c.p.) per non aver rispettato lo stop e immettendosi in una strada con diritto di precedenza, provocando la morte di Gallo Saverio (31/05/2009). In sede di rinvio la Corte d'appello di Napoli confermò la condanna (sent. 13/09/2023). Il ricorrente ha impugnato in Cassazione con tre motivi: 1) nullità del giudizio per essere stato celebrato in udienza pubblica nonostante il decreto di citazione indicasse trattazione in camera di consiglio e per mancata notifica dei rinvii; 2) omessa motivazione e omessa assunzione delle prove richieste (testi Maria Lucrezia Bloise e Salvatore Nasta), richieste come prova contraria e non assunte per il loro decesso e per l'assenza di verbali utilizzabili; 3) vizio di motivazione e mancanza del nesso causale tra condotta e evento, con censura della mancata considerazione delle dichiarazioni della moglie (che avrebbe detto che l'imputato si era fermato allo stop e che la moto procedeva a grande velocità), nonché della possibile causa sopravvenuta interruttiva dovuta alla condotta della vittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (in parte manifestamente infondato, in parte generico). Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio: dagli atti risultava che la trattazione orale era necessaria per la rinnovazione dell'istruttoria e che il difensore era a conoscenza dei rinvii (delegato presente, richiesta di rinvio), quindi nessuna lesione del diritto di difesa. Il secondo motivo (omessa escussione dei testi) è stato ritenuto inammissibile per genericità perché la difesa non ha dimostrato la decisività delle prove richieste e non si è confrontata con le motivazioni della Corte territoriale; inoltre i testi erano deceduti e non esistevano dichiarazioni utilizzabili ex art. 512 c.p.p. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha ricostruito i fatti senza avvalersi della consulenza tecnica annullata, basandosi su altri elementi di indagine; la ricostruzione è logica e congrua e la Cassazione non può riare la valutazione di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 determinati in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen., comma 2

    Norma applicata per la contestazione di omicidio colposo a seguito di condotta negligente alla guida che ha cagionato la morte della vittima; la condanna è stata confermata in base alla ricostruzione del fatto e al nesso causale ritenuto sussistente.

  • art. 145 Codice della Strada

    Richiamato come norma di violazione del codice della strada (obbligo di dare precedenza/rispettare segnali come lo stop) a fondamento della responsabilità per il sinistro.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni di legge; la Corte ha esaminato il profilo procedurale e l'ha ritenuto manifestamente infondato alla luce degli atti che dimostravano la conoscenza e la partecipazione della difesa.

  • artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità del giudizio; la Corte ha ritenuto assente la nullità perché non vi è stata lesione del diritto di difesa e il difensore era informato delle modalità e delle date di trattazione.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Richiamato nella valutazione circa l'impossibilità di dare lettura di dichiarazioni rese precedentemente in assenza di verbali utilizzabili; la Corte ha osservato che i testimoni indicati erano deceduti e non vi erano dichiarazioni integrabili ex art. 512, giustificando il mancato rinnovamento dell'istruttoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto anche il versamento equitativo di euro 3.000.

Massime di principio

  • Per contestare in Cassazione l'omessa assunzione di una prova è necessario motivare specificamente la decisività di quella prova rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata; la mera indicazione della prova non è sufficiente.
  • La celebrazione del processo in udienza pubblica invece che in camera di consiglio non determina automaticamente nullità: va verificato il concreto pregiudizio e se la parte e il difensore erano effettivamente informati o hanno partecipato/si sono avvalsi di delega; la conoscenza effettiva delle modalità di trattazione può escludere la violazione del diritto di difesa.
  • La morte dei testi e l'assenza di verbali o dichiarazioni utilizzabili precludono in generale la rinnovazione dell'istruttoria, salvo che la parte non indichi elementi che rendano le loro dichiarazioni decisive e disponibili in forma utilizzabile.
  • La Corte di Cassazione non ha i poteri di sindacare nuovamente la valutazione di merito e non può riformare una decisione sostituendo la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito; il gravame deve dimostrare vizi di motivazione o di diritto, non proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Anche se l'imputato si fosse fermato allo stop, la ripresa della marcia e l'immissione nell'incrocio senza sincerarsi dell'assenza di veicoli sulla strada con diritto di precedenza può integrare responsabilità penale se sussiste il nesso di causalità con l'evento; la condotta della vittima (eccessiva velocità) può essere concausa ma non automaticamente causa sopravvenuta esclusiva del nesso causale.

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