Ordinanza n. 6958/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Frosinone n. 691/2024 pubbl. il 11/04/2024 RG n. 4499/2023, 693/2024 pubbl. il 11/04/2024 RG n. 3367/2023, 692/2024 pubbl. il 11/04/2024 RG n. 4502/2023, 705/2024 pubbl. il 11/04/2024 RG n. 3891/2023 e del Tribunale di Cassino n. 344/2024 pubbl. il 15/04/2024 RG n. 259/2023, 318/2024 pubbl. il 04/04/2024 RG n. 315/2023, 333/2024 pubbl. il 09/04/2024 RG n. 1544/2022, 316/2024 pubbl. il 04/04/2024 RG n. 1627/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sentenze civili di condanna al pagamento del saldo delle spese processuali
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di otto sentenze del Tribunale di Frosinone e del Tribunale di Cassino, notificate in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Le pronunce avevano condannato l'amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti quali avvocati antistatari, del saldo delle spese nei rispettivi processi. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso dei termini di legge. Le amministrazioni intimate si sono costituite, ma non hanno depositato memorie sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito nei giudizi di ottemperanza relativi alle sentenze indicate. Tuttavia, non ha ancora definito la domanda di esecuzione. Considerata l'assenza di una relazione dell'amministrazione sui fatti controversi, ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione e la relazione richieste. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 settembre 2026.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a sentenze che condannano un'amministrazione al pagamento di spese processuali, l'amministrazione destinataria della condanna è legittimata passivamente, anche quando la statuizione sia stata resa nei confronti dell'apparato ministeriale e coinvolga articolazioni periferiche.
- Quando l'amministrazione resistente si costituisce senza fornire elementi informativi o documentali sui fatti rilevanti per l'esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione e della documentazione necessaria, assegnando un termine per il deposito e rinviando la decisione.
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