Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27467/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di partecipazioni sociali a due acquirenti, con prezzo pattuito di 500.000 euro per ciascuna quota. A parziale pagamento del corrispettivo, gli acquirenti consegnavano ai venditori due assegni circolari emessi dalla banca resistente, ciascuno di 200.000 euro, successivamente versati sui conti personali dei venditori. I titoli venivano però sottoposti a sequestro preventivo penale perché emessi senza provvista e ritenuti corpo del reato di truffa ai danni della banca; l’assegno bancario utilizzato a monte nella catena dei pagamenti era a sua volta rimasto impagato per analogo sequestro. In primo grado era stata accolta la domanda dei venditori contro la banca per il pagamento delle somme portate dagli assegni. In appello, invece, la banca otteneva la riforma della decisione: la Corte territoriale riteneva che il sequestro penale rendesse inesigibile il credito cartolare finché i titoli restavano sequestrati e dichiarava anche inammissibile la domanda risarcitoria proposta in corso di causa come domanda nuova, accogliendo però la domanda di saldo prezzo contro gli acquirenti. Nel ricorso per cassazione i venditori deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’anteriorità dell’esaurimento della circolazione degli assegni rispetto al sequestro; 2) violazione delle norme sulla circolazione dei titoli di credito e degli assegni circolari, sostenendo che la banca non potesse opporre ai possessori eccezioni fondate sui rapporti con il traente/ordinante e che, per l’esigibilità, non fosse necessaria la disponibilità materiale della cartula; 3) violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c. e omessa pronuncia, per avere la Corte d’appello qualificato come nuova e inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. introdotta con memoria. La Cassazione non è però entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato il mancato perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, nonostante l’ordine di integrazione del contraddittorio; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non perfezionata la notificazione nei confronti di un litisconsorte necessario, poiché la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. era stata restituita con la dicitura "trasferito" e non risultava effettuata una nuova notificazione secondo l’art. 143 c.p.c. dopo l’esito negativo della prima. La mancata integrazione del contraddittorio, anche solo parziale, ha determinato l’inammissibilità del ricorso. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi denunciabili in cassazione, ma la Corte non esamina nel merito i motivi per la preclusione processuale derivante dal difetto di contraddittorio

  • art. 1993 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma sulla circolazione dei titoli di credito e sull'inopponibilità delle eccezioni al possessore

  • art. 1997 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di circolazione dei titoli di credito

  • artt. 82 e 83 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    richiamati dai ricorrenti con riferimento alla disciplina degli assegni circolari

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria subordinata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro dell'asserita omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in tema di memorie integrative e ammissibilità di domande modificate

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per la riproposizione in appello delle domande rimaste assorbite

  • art. 331 c.p.c.

    impone l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili; la sua inosservanza, anche parziale, comporta inammissibilità del ricorso

  • art. 140 c.p.c.

    disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto; la notifica si perfeziona solo con il ricevimento della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione

  • art. 143 c.p.c.

    si applica quando la residenza, dimora o domicilio del destinatario siano sconosciuti; in caso di esito negativo della notifica ex art. 140 c.p.c. per "trasferito", occorre attivarsi con questa modalità

  • art. 1335 c.c.

    richiamato per la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni dirette a persona determinata, superabile con prova contraria

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta, in caso di declaratoria di inammissibilità, il raddoppio del contributo unificato se dovuto

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato quale forma di decisione della Corte d'appello

  • Corte cost. n. 3/2010

    ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui faceva decorrere il perfezionamento della notifica dalla spedizione della raccomandata informativa

  • Corte cost. n. 220/2016

    ha ribadito la legittimità di regimi differenziati di notificazione, purché sia garantita l'effettiva possibilità di conoscenza dell'atto

  • Corte cost. n. 346/1998

    richiamata per escludere un obbligo costituzionale di uniformare il trattamento processuale di istituti diversi

  • Cass. n. 7157/2012

    richiamata dalla Corte d'appello a sostegno dell'affermazione che il sequestro penale esclude la circolazione dei titoli e rende inesigibile il credito

  • Cass., S.U., n. 12310/2015

    richiamata in tema di distinzione tra domande nuove e domande modificate nel processo civile

  • Cass. n. 28627/2017

    richiamata sul perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta

  • Cass. n. 26088/2015

    richiamata sul perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta

  • Cass. n. 3499/2012

    richiamata sul perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta

  • Cass. n. 14606/2005

    richiamata sul perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta

  • Cass. n. 265/2019

    richiamata sulla presunzione di conoscenza quando la raccomandata sia ricevuta all'indirizzo e il destinatario ometta il ritiro

  • Cass. n. 15315/2014

    richiamata sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e sulla prova contraria dell'impossibilità senza colpa

  • Cass. n. 32201/2018

    richiamata sul contenuto dell'avviso di ricevimento nella notificazione ex art. 140 c.p.c.

  • Cass. n. 2959/2012

    richiamata in relazione agli effetti dell'avviso di ricevimento nella notificazione

  • Cass., S.U., n. 14594/2016

    richiamata per il principio di attivazione tempestiva della parte dopo l'insuccesso della notificazione

  • Cass. n. 3318/2020

    richiamata sul termine per l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili

  • Cass. n. 24834/2022

    richiamata per affermare che l'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio comporta inammissibilità del ricorso

  • Cass. n. 5955/2014

    richiamata, insieme ad altre pronunce di legittimità, sul contributo unificato

  • Cass., S.U., n. 24245/2015

    richiamata sul contributo unificato

  • Cass., S.U., n. 15279/2017

    richiamata sul contributo unificato

  • Cass., S.U., n. 4315/2020

    richiamata sul contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle cause inscindibili o con litisconsorzio necessario, il ricorso per cassazione deve essere validamente notificato a tutte le parti necessarie; la mancata integrazione del contraddittorio, anche solo parziale, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Se la notificazione ex art. 140 c.p.c. non si perfeziona perché la raccomandata informativa non perviene al destinatario ed è restituita con esito incompatibile con la conoscibilità dell'atto, il notificante deve attivarsi senza indugio con la diversa procedura prevista per il destinatario di residenza, dimora o domicilio sconosciuti.
  • La disciplina del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. si distingue da quella della notifica postale ordinaria: dopo la pronuncia della Corte costituzionale, il momento perfezionativo per il destinatario è il ricevimento della raccomandata informativa, non la sola spedizione.
  • L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio dato dalla Corte di cassazione rende inammissibile il ricorso, non già improcedibile, quando il difetto concerne la mancata notifica agli altri litisconsorti necessari.
  • In tema di domande nel processo civile, la modifica è ammissibile solo se la nuova prospettazione si pone in rapporto di sostituzione o alternatività rispetto alla domanda originaria; la mera aggiunta di una domanda ulteriore integra domanda nuova.
  • Nei giudizi relativi a titoli di credito e assegni circolari, il tema della circolazione del titolo e della sua esigibilità può essere inciso da provvedimenti penali di sequestro, ma nel caso deciso la Corte non ha statuito nel merito per la preclusione processuale intervenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.