Ordinanza n. 135/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Comune di Foggia del 2 marzo 2026 con cui è stato concesso, in favore del Consorzio ASI di Foggia, l’accesso alla documentazione relativa al procedimento amministrativo concernente la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) presentata dalla società AGREN S.r.l., acquisita al prot. SUAP REP_PROV_FG/FG-SUPRO/0078450 del 30/06/2025, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 9.999,99 kWp DC e 9.999,25 kW AC ubicato in agro del Comune di Foggia, località San Giuseppe al foglio 152, particella 144; foglio 155, particella 35, con termine per l’ostensione postergato di 15 giorni per consentire la tutela giurisdizionale della controinteressata-opponente Agren; - della successiva nota del 09.03.2026 con cui il Comune di Foggia ha stabilito di esibire la documentazione richiesta dal Consorzio senza attendere il termine di 15 giorni già concesso per consentire la notifica di ricorso Tar; - ove occorra, per cautela, delle note (allo stato non conosciute) rese dal medesimo Consorzio successivamente al provvedimento comunale del 02.03.2026; nonché per l’accertamento e la declaratoria -di insussistenza dell’interesse all’accesso svolto dal Consorzio ASI Foggia con istanza in data 23 gennaio 2026 e con conseguente ordine nei confronti del Comune di Foggia di divieto di esibizione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso ASI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note del Comune di Foggia del 2 e 9 marzo 2026, con cui è stato autorizzato e poi anticipato l'accesso del Consorzio ASI alla documentazione relativa a una Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (controinteressata all'accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la decisione comunale di consentire al Consorzio ASI di Foggia l'accesso alla documentazione relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata presentata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. La prima nota aveva posticipato l'ostensione di quindici giorni per consentire alla società controinteressata di tutelarsi in giudizio; la seconda aveva disposto l'esibizione senza attendere tale termine. È stata dedotta l'insussistenza dell'interesse all'accesso del Consorzio e chiesto il divieto di esibizione. Il giudice ha ritenuto, in sede cautelare, che la motivazione dell'amministrazione apparisse illegittima perché fondata su un'inesistente esigenza difensionale collegata a un giudizio ormai in decisione, nel quale era stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, e perché suscettibile di tradursi in un controllo generalizzato sull'azione amministrativa dell'ente locale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare, ravvisando un fumus di illegittimità nella motivazione delle note comunali. In particolare, l'accesso non poteva essere giustificato da un'esigenza difensionale inesistente, riferita a un giudizio ormai in decisione con dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, né poteva risolversi in un controllo generalizzato sull'attività amministrativa dell'ente locale. Ha quindi sospeso l'efficacia delle note impugnate e fissato la trattazione di merito per il 26 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha concesso la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- L'accesso documentale non può essere giustificato da un'esigenza difensionale meramente apparente o inesistente, in particolare quando il giudizio cui tale esigenza è riferita sia ormai in decisione e sia stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse.
- L'esercizio del diritto di accesso non può trasformarsi in un controllo generalizzato sull'azione amministrativa dell'ente pubblico.
- Quando la motivazione del provvedimento di ostensione si fonda su un'esigenza difensionale inesistente e l'accesso appare funzionale a un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, sussiste il fumus di illegittimità necessario per la sospensione cautelare dell'atto.
Come è indicizzato
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